C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 16/11/2022 – Delibera – gara del 6/11/2022 UNION QDP – ZERO BRANCO F.B.C. 1932

gara del 6/11/2022 UNION QDP - ZERO BRANCO F.B.C. 1932

La società UNION QDP ha proposto regolare reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 6 novembre 2022 contro la società Zero Branco. Lamenta che la reclamata non aveva tempestivamente comunicato all'A., prima dell'inizio della competizione, la sostituzione di un giocatore "titolare" (La Malfa Gabriele) con quello di riserva (Tosatto Giosué). Della sostituzione si sarebbe accorto l'A. a conclusione del primo tempo, che ha convocato i dirigenti della reclamante per segnalare il fatto, riportato nel referto, nel quale é riportato che il dirigente accompagnatore della reclamata, ha provveduto ad apportare le indicazioni nella lista, giustificandosi nel senso di essersi scordato di comunicargli la sostituzione tempestivamente.Ha inviato note difensive la reclamata, con le quali espone le ragioni della sostituzione, causata dall'improvviso malore del giocatore titolare. Rilevato che la reclamante non ha indicato le norme asseritamente violate e comminanti la sanzione invocata della perdita della gara; non ha indicato quale proprio interesse sia stato compromesso dalla denunciata irregolarità; ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 comma 5, al giudice sportivo é demandato di stabilire se e in quale misura, fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara; considerato che la sostituzione di un titolare con una riserva potrebbe, a tutto concedere, valutarsi, sotto il profilo del potenziale atletico, in senso favorevole all'altra parte (nella spece la reclamante); ritenuto che il reclamo proposto, per la sostanziale carenza di motivazione e d'interesse a impugnare, possa integrare abuso del processo come tentativo di sovvertire, con argomentazioni inconsistenti, il risultato conseguito sul campo, con riflessi diseducativi nei confronti dei calciatori minorenni; P.Q.M. il GS delibera di: -respingere il reclamo, convalidando, per l'effetto, il risultato conseguito sul campo Union PDQ - Zero Branco 3 a 5; -sanzionare Union QDP con l'ammenda di euro 150,00 (al di sotto del minimo edittale per la categoria di appartenenza della competizione) ai senssi dell'art. 55 comma 1 CGS. La tasa di reclamo va definitivamente incamerata.

 

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