C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 14/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 671 Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 14.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 2951/671 pfi 21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. BANTUS MARIUS, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. MEDOACUS A.S.D. e in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, co. 2 CGS; 2. la società U.S. MEDOACUS A.S.D. (matr. 931014).

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 671 Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 14.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 2951/671 pfi 21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. BANTUS MARIUS, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. MEDOACUS A.S.D. e in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, co. 2 CGS; 2. la società U.S. MEDOACUS A.S.D. (matr. 931014).

Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. STEFANO CAPO Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente L’odierna udienza si tiene su rinvio della prima seduta svoltasi in data 31 agosto 2022, alla quale non erano presenti le parti deferite. Alla presente riunione si sono costituiti: la sig.ra BANTUS MARIA in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore BANTUS MARIUS, rappresentati e difesi dall’avv. BARBARA SOFIA BAGNOLI del foro di Padova, giusta procura trasmessa in data odierna; la società U.S. MEDOACUS A.S.D. rappresentata dalla sig.ra ELENA DE FRANCESCHI, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. MEDOACUS A.S.D. La Procura federale è rappresentata dall’avv. FRANCESCO RONCHI. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 13.9.2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. BANTUS MARIUS, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.11.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società US MEDOACUS ASD, sottoscritto, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; 2. la società U.S. MEDOACUS A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bantus Marius, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale dà atto che il rinvio alla data odierna dell’udienza fissata per il 31 agosto 2022 era stato richiesto dal Sostituto procuratore, avv. Ronchi, al fine di compiere le opportune verifiche circa l’avvenuta rituale comunicazione degli atti dello stesso ai soggetti legittimati. Il Tribunale dà inoltre atto che le parti deferite non hanno chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza, né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. L’avv. Ronchi procede ad illustrare le sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. BANTUS MARIUS n. 4 giornate di squalifica; società U.S. MEDOACUS A.S.D. Euro 500,00 di ammenda. L’avv. Bagnoli, difensore del calciatore minore Bantus Marius, sottolinea l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo per l’illecito ascritto al giovane date le particolari circostanze di fatto che caratterizzano la vicenda. In sintesi si tratta di una famigli trasferitasi in Italia dalla Moldavia nel 2021, con scarsa conoscenza della lingua italiana, che non era assolutamente a conoscenza di un tesseramento del figlio durante la permanenza in Moldavia, posto che lo stesso praticava l’attività sportiva nell’ambito scolastico e che non vi era alcuna ragione per presentare una dichiarazione mendace, tenuto conto del carattere esclusivamente sociale dell’attività calcistica svolta dalla società U.S. Medoacus A.S.D. Chiede pertanto, in principalità, il proscioglimento mancando gli elementi costitutivi dell’illeciti e, in via del tutto subordinata, l’applicazione di una sanzione minima, tenuto conto della speciale tenuità del fatto. L’avv. De Franceschi per la società U.S. Medoacus A.S.D. rappresenta che la stessa ha fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per predisporre un tesseramento corretto dal punto di vista formale e sostanziale del calciatore, tenuto anche conto che nel caso di specie vi erano difficoltà di comprensione linguistica con i genitori del minore (che all’epoca parlavano esclusivamente la lingua moldava) e che a questo fine la società si era addirittura avvalsa dell’ausilio di una mamma di origine moldava che conosceva la lingua, ma ovviamente non le procedure sportive della Moldavia. La società non aveva altri strumenti per verificare un preesistente tesseramento nello Stato di provenienza. Evidenzia infine che la società U.S. Medoacus A.S.D. opera esclusivamente per fini sociali e di rafforzamento delle relazioni tra i giovani e con i genitori degli stessi in ambito parrocchiale e, pertanto, non aveva alcun motivo per dar corso ad un tesseramento irregolare. Chiede pertanto il proscioglimento della società e, in estremo subordine, l’applicazione della sanzione minima possibile.

Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, proscioglie il calciatore BANTUS MARIUS e la società U.S. MEDOACUS dalle rispettive incolpazioni ascritte. È riservata la motivazione nei termini di cui al CGS. Così deciso nella riunione del 13 settembre 2022, tenuta in modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”.

 

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