C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 14/09/2022 – Delibera – RICORSO SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2; CONTRO – la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; – il Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; – la società U.S.D. FOSSO (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it;

RICORSO SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 15.30 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2; CONTRO - la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; - il Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; - la società U.S.D. FOSSO (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli effetti della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 14 del 3.8.2022 con la quale veniva confermata l’esclusione dalla graduatoria del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 della società Città di Caorle-La Salute e n. 15 del 5.8.2022, con il quale venivano pubblicati i gironi del Torneo regionale Under 14 senza prevedere l’ammissione della ricorrente; nonché per l’inserimento della società Città di Caorle-La Salute nell’organico del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 in luogo della società U.S.D. FOSSO, classificatasi in graduatoria con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente; o, in alternativa, di disporre l’inserimento della società ricorrente nell’organico del Torneo regionale Under 14 in sovrannumero. Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. STEFANO CAPO Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente Risulta presente: la società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, giusta procura inviata in data 10.8.2022; il COMITATO REGIONALE VENETO rappresentato e difeso dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia, giusta procura inviata in data 6.9.2022. Non risultano presenti: la LEGA NAZIONALE DILETTANTI; la società U.S.D. FOSSO. L’odierna riunione è successiva al rinvio disposto nella precedente seduta del 31 agosto 2022 dovuto al fatto che il ricorso era stato notificato alla Lega Nazionale Dilettanti all’indirizzo PEC interregionale@pec.it e non al corretto indirizzo lnd@pec.it . Il Tribunale invitava quindi la società ricorrente a sanare il predetto vizio notificando il ricorso e il presente verbale all’indirizzo PEC corretto della Lega Nazionale Dilettanti, assegnando termine per l’adempimento sino al 2 settembre p.v. La società ricorrente ha proceduto in termini alla regolarizzazione della notifica. L’avv. Daminato si riporta integralmente alla propria memoria, della quale illustra i contenuti, e chiede in via principale che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, che lo stesso venga respinto. L’avv. Gusso si riporta integralmente al proprio ricorso ribadendo, alla luce delle pronunce richiamate e depositate, la competenza del Tribunale Territoriale adito. Quanto al merito, sottolinea l’infondatezza degli argomenti sviluppati dal Comitato nella sua memoria di costituzione, rilevando che il C.U. n. 1 nulla dice in merito a modalità e formalità di inoltro della domanda di iscrizione nei termini e che il modulo per l’inoltro della domanda preparato dalla LND (allegato n. 2 pag. 3 del ricorso introduttivo) prescrive che la domanda debba essere inoltrata all’indirizzo mail p.mola@lnd.it. Tale domanda è stata correttamente inoltrata come da prescrizione ed insiste per l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevata la propria incompetenza per materia, dichiara l’inammissibilità del ricorso. Per tali ragioni, alla presente decisione non seguirà altresì ulteriore udienza per il merito.

È riservata la motivazione nei termini di cui al CGS.

 

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