C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 735 Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 7833/735pfi21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. ANGIOLINO BERTOLLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 2. sig. ALDO ANTONINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 3. sig. UGO FABRIN, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 4. sig. ALBERTO MARIN, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società; 5. la società A.S.D. SALVAROSA CALCIO.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 735 Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 7833/735pfi21-22/PM/rn nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. ANGIOLINO BERTOLLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 2. sig. ALDO ANTONINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 3. sig. UGO FABRIN, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio; 4. sig. ALBERTO MARIN, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società; 5. la società A.S.D. SALVAROSA CALCIO.

Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente dott. SERGIO CAVALLERO Componente avv. GIAMPAOLO MARCON Componente Risultano presenti all’udienza: il sig. ANGIOLINO BERTOLLO; la società A.S.D. SALVAROSA CALCIO, rappresentata dal sig. ANGIOLINO BERTOLLO, presidente dotato di poteri di rappresentanza. Non risultano presenti: il sig. ALDO ANTONINI; il sig. UGO FABRIN; il sig. ALBERTO MARIN. La Procura federale è rappresentata dalla dott. Vanessa CAROLLO. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 25 ottobre 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. Angiolino Bertollo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salvarosa Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Alberto Marin nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Salvarosa Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Juniores Under 19: Salvarosa Calcio – Postioma Porcellengo del 4.12.2021, Salvarosa Calcio - Città di Asolo dell’8.12.2021, Resana - Salvarosa Calcio del 12.2.2022, Salvarosa Calcio - Ponzano Calcio del 19.2.2022, San Gaetano Calcio - Salvarosa Calcio del 26.2.2022, Salvarosa Calcio - Loria del 12.3.2022, Rio ASD - Salvarosa Calcio del 19.3.2022, Salvarosa Calcio – Padernello del 26.3.2022 e Città di Asolo - Salvarosa Calcio del 2.4.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, che il calciatore appena citato svolgesse attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Aldo Antonini, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Salvarosa Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Alberto Marin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Juniores Under 19: Salvarosa Calcio – Postioma Porcellengo del 4.12.2021, Salvarosa Calcio - Città di Asolo dell’8.12.2021 e Resana – Salvarosa Calcio del 12.2.2022; 3. il sig. Ugo Fabrin, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Salvarosa Calcio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Alberto Marin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Juniores Under 19: Salvarosa Calcio - Ponzano Calcio del 19.2.2022, San Gaetano Calcio - Salvarosa Calcio del 26.2.2022, Salvarosa Calcio - Loria del 12.3.2022, Rio ASD - Salvarosa Calcio del 19.3.2022, Salvarosa Calcio – Padernello del 26.3.2022 e Città di Asolo - Salvarosa Calcio del 2.4.2022;

4. il sig. Alberto Marin, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Salvarosa Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Provinciale Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Salvarosa Calcio - Postioma Porcellengo del 4.12.2021, Salvarosa Calcio - Città di Asolo dell’8.12.2021, Resana - Salvarosa Calcio del 12.2.2022, Salvarosa Calcio - Ponzano Calcio del 19.2.2022, San Gaetano Calcio – Salvarosa Calcio del 26.2.2022, Salvarosa Calcio – Loria del 12.3.2022, Rio ASD - Salvarosa Calcio del 19.3.2022, Salvarosa Calcio – Padernello del 26.3.2022 e Città di Asolo - Salvarosa Calcio del 2.4.2022; 5. la società A.S.D. Salvarosa Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Angiolino Bertollo, Aldo Antonini, Ugo Fabrin ed Alberto Marin così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale dà atto che le parti deferite sig.ri Angiolino Bertollo, Aldo Antonini, Ugo Fabrin e società A.S.D. Salvarosa Calcio hanno raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig. Angiolino BERTOLLO: sanzione base: mesi 11 di inibizione; sanzione finale: mesi 7 di inibizione; sig. Aldo ANTONINI sanzione base: mesi 5 di inibizione; sanzione finale: mesi 3 di inibizione; sig. Ugo FABRIN sanzione base: mesi 8 di inibizione; sanzione finale: mesi 5 di inibizione. società A.S.D. SALVAROSA sanzione base: Euro 700,00 di ammenda e n. 9 punti di penalizzazione; sanzione finale: Euro 450,00 di ammenda e n. 6 punti di penalizzazione. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto, PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS le ammende di cui al presente accordo dovranno essere versate alla FIGC a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso. Il procedimento prosegue per la trattazione del deferimento relativo al calciatore Alberto MARIN, non presente. La dott. Carollo, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, procede ad illustrare le sanzioni disciplinari nei confronti del sig. Alberto Marin nella seguente misura: sig. ALBERTO MARIN n. 11 giornate di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 7833/735pfi21-22/PM/rn; sentito il rappresentante della Procura, dott. Carollo; ritenuta congrua la richiesta della Procura federale, attesa la gravità del fatto; accoglie la richiesta della medesima deliberando l’adozione del seguente provvedimento disciplinare: sig. ALBERTO MARIN n. 11 giornate di squalifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it