C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 20/07/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 8523/462/pfi21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. CLAUDIO NARDI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese); 2. il sig. OMAR HADIR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese), attualmente svincolato; 3. la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese).

Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 8523/462/pfi21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 1. il sig. CLAUDIO NARDI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese); 2. il sig. OMAR HADIR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese), attualmente svincolato; 3. la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese).

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Gianni SOLINAS Componente dott. Salvatore SCIUTO Componente

L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”. Risultano presenti: l’avv. DEVIS CECCATO attuale rappresentante legale della società A.S.D. LIMENA. il sig. CLAUDIO NARDI all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. LIMENA e tuttora allenatore per la medesima, rappresentato e difeso dall’avv. DEVIS CECCATO del foro di Padova; non risulta presente: il sig. OMAR HADIR all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese), e svincolato dalla medesima in data 1.7.2020 (ultimo tesseramento). La notifica del deferimento, nonché del provvedimento di fissazione udienza e del successivo rinvio, è stata effettuata presso l’indirizzo Pec della società A.S.D. Limena ai sensi dell’art. 53 co. 5 lett. a) punto 2 del CGS. La Procura federale è rappresentata dalla dott.ssa VANESSA CAROLLO. Il Tribunale dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. il sig. CLAUDIO NARDI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese) per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Indomita Vigodarzere – Vigolimenese del 13.10.2019, valevole per il campionato provinciale allievi Under 17, a seguito del grave infortunio occorso al calciatore della A.S.D. Vigolimenese sig. Thomas Avveduto e conseguente ad un intervento falloso (sanzionato dall’arbitro con l’espulsione) del calciatore della A.S.D. Indomita Vigodarzere sig. Leonardo Pozzuoli, proferito in modo veemente e ripetuto, nei confronti dell’allenatore della A.S.D. Indomita Vigodarzere sig. Emanuele Fioravanti e dei dirigenti della medesima società, le parole “maledetti bastardi assassini, me lo avete ammazzato” e le parole “siete degli assassini, me lo avete rovinato, me lo avete ammazzato”, nonché per aver pronunciato, rivolgendosi nei medesimi frangenti alla tifoseria di ambedue le squadre, le parole “sono degli assassini, volevano ucciderlo”; 2. il sig. OMAR HADIR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese) per rispondere: a) della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Indomita Vigodarzere – Vigolimenese del 13.10.2019, valevole per il Campionato provinciale allievi Under 17, a seguito del grave infortunio occorso al calciatore dell’A.S.D. Vigolimenese, sig. Thomas Avveduto, conseguente ad un intervento falloso (sanzionato dall’arbitro con l’espulsione) del calciatore della A.S.D. Indomita Vigodarzere, sig. Leonardo Pozzuoli: - colpito in modo ripetuto e violento la porta d’accesso allo spogliatoio all’interno del quale si trovava il calciatore della A.S.D. Indomita Vigodarzere, sig. Leonardo Pozzuoli, brandendo minacciosamente una scarpa da calcio e proferendo nei confronti di detto calciatore in modo veemente e minaccioso le parole “esci fuori che ti ammazzo, figlio di puttana” e “ti aspetto fuori e se non ti prendo adesso, vengo a scuola”; - proferito in modo veemente e minaccioso nei confronti del sig. Luca Sevirani, tesserato nella stagione sportiva 2019 - 2020 per la A.S.D. Indomita Vigodarzere e svolgente le funzioni di dirigente addetto all’arbitro in occasione della gara Indomita Vigodarzere – Vigolimenese del 13.10.2019, che tentava di impedirne l’ingresso all’interno degli spogliatoi dove si trovava il calciatore sig. Leonardo Pozzuoli, le seguenti parole: “se non ti sposti, ammazzo anche te”; b) della violazione del disposto di cui all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essere comparso dinnanzi al Collaboratore della Procura federale, delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, in data 25.2.2022 e nella successiva data del 3.3.2022, nonostante la notifica di convocazione a comparire ai sensi dell’art. 119, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva; 3. la società A.S.D. LIMENA (già A.S.D. Vigolimenese), a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Claudio Nardi ed Omar Hadir, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Nella precedente riunione del 14 giugno u.s., il Tribunale dava atto che non era stato raggiunto un accordo ai fini dell’art. 127 CGS. Non vi era inoltre agli atti la prova dell’avvenuta trasmissione degli atti al calciatore sig. Omar Hadir, secondo quanto prescritto dall’art. 53 co. 5 n. 2 CGS e pertanto disponeva il rinvio della riunione per la discussione del ricorso relativamente alla posizione del predetto calciatore alla data odierna. Per quanto concerne le posizioni della società A.S.D. Limena e del sig. Claudio Nardi, la rappresentante della Procura federale illustrava le ragioni del deferimento limitatamente ai due soggetti di cui sopra e concludeva chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. Claudio NARDI n. 6 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato 2022/2023; società A.S.D. LIMENA Euro 1.000,00 di ammenda. L’avv. Devis Ceccato, quale presidente della società A.S.D. Limena in proprio e altresì quale difensore del sig. Nardi, esponeva le difese dei soggetti incolpati e concludeva chiedendo, in via principale, disporsi integrale proscioglimento dell’A.S.D. Limena e del sig. Claudio Nardi da ogni addebito; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse da codesto Tribunale riconosciuta una responsabilità nei confronti del sig. Claudio Nardi, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS e preso atto dell’art. 39 CGS che prevede una sanzione minima di n. 2 giornate, applicarsi la stessa. Nei confronti dell’A.S.D. Limena, applicarsi la sanzione minima ritenuta di giustizia. Il Tribunale, ritenuta l’opportunità di chiudere il dibattimento alla stessa udienza in cui si terrà la discussione della posizione del sig. Omar Hadir, anche ai fini della valutazione dei profili e del grado di responsabilità di tutti i soggetti deferiti e della quantificazione dell’eventuale sanzione, rinviava, anche per le posizioni della società A.S.D. Limena e dell’allenatore sig. Claudio Nardi, la chiusura del dibattimento alla data odierna. In prosecuzione dell’udienza relativa alla riunione del 14 giugno u.s., il Tribunale, presenti tutte le parti come in epigrafe indicate e rilevata la ritualità della comunicazione relativa all’odierna riunione del 19 luglio 2022 al calciatore Omar Hadir, invita il rappresentante della Procura a formulare le sue conclusioni anche nei confronti del medesimo. La dott.ssa Vanessa Carollo chiede quindi l’applicazione della seguente sanzione nei confronti del calciatore Omar Hadir: n. 1 anno di squalifica da scontarsi con il primo tesseramento, in qualsiasi veste nell’ambito dell’ordinamento FIGC, ferme le sanzioni già richieste nei confronti dell’allenatore Claudio Nardi e della società Limena. Il Tribunale riserva la decisione. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto che, dalle evidenze in atti risultino pacifici i fatti addebitati alle parti deferite; ritenuto peraltro che, nei confronti dell’allenatore sig. Claudio Nardi della società Limena, possa essere applicata l’attenuante prevista dall’art. 13 co. 1 lett. a) CGS, posto che la sua reazione va contestualizzata in riferimento al gravissimo comportamento tenuto dal calciatore Leonardo Pozzuoli, a cui va ascritto l’incidente di gioco patito dal calciatore Thomas Avveduto della società Vigolimenese; ritenuto altresì che la predetta attenuante operi in estensione anche nei confronti della società di appartenenza Limena dell’allenatore Claudio Nardi; ritenuto parimenti che analoga circostanza attenuante possa essere riconosciuta anche al calciatore Omar Hadir per le stesse ragioni di cui sopra; tutto ciò considerato, il Tribunale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: sig. Claudio NARDI n. 3 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato 2022/2023; sig. Omar HADIR n. 6 mesi di squalifica da scontarsi a decorrere dal primo tesseramento utile in qualsiasi ruolo della FIGC; società A.S.D. LIMENA Euro 500,00 di ammenda.

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