C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 06/07/2022 – Delibera – Reclamo n. 93 2021/2022 della società A.C.D. MONTAGNANA (matr. 31650). Finale Allievi Under 17 di Padova – Fase Élite, gara del 16.6.2022 Academy Plateola 1911 – Montagnana (3-1).

Reclamo n. 93 2021/2022 della società A.C.D. MONTAGNANA (matr. 31650). Finale Allievi Under 17 di Padova – Fase Élite, gara del 16.6.2022 Academy Plateola 1911 - Montagnana (3-1).

La società MONTAGNANA, nella persona del legale rappresentante, sig. Simone Bergamasco, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Padova pubblicata sul C.U. 66 del 29.6.2022 a pag. 1605. Il provvedimento impugnato riguarda: - Ammenda di Euro 50,00 inflitta alla società per responsabilità oggettiva (aver tesserato un allenatore poco idoneo, caratterialmente, per operare nel Settore Giovanile e Scolastico); - Squalifica per n. 6 gare effettive inflitta al sig. MATTEO ALBERTIN (allenatore) perché a fine gara colpiva con forza al volto un dirigente avversario procurandogli danni fisici non gravi (ematomi sotto entrambi gli occhi); veniva prontamente trattenuto dai propri dirigenti ma riusciva a svincolarsi e correva con atteggiamento minaccioso verso l’avversario. Veniva nuovamente trattenuto per evitare il peggio. Sanzione aggravata trattandosi di settore giovanile e scolastico. La società, in sede di reclamo, presentava richiesta di audizione (art. 77 co. 4 CGS). Nelle conclusioni del proprio reclamo alla Corte, la reclamante chiede la cancellazione della sanzione pecuniaria e la riduzione della squalifica all’allenatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il presidente della società ricorrente, sig. Bergamasco Simone, il dirigente sanzionato, sig. Matteo Albertin, e l’Arbitro, sig. Simbula Jacopo; rilevato che quest’ultimo ha sostanzialmente ridimensionato la dinamica dell’episodio, precisando di avere visto l’Albertin solo mentre era trattenuto e tentava vigorosamente di divincolarsi e, così facendo, colpiva il dirigente avversario; rilevato altresì che il sig. Albertin è andato a scusarsi con la terna arbitrale; rilevato, per quanto attiene alla sanzione inflitta alla società che la stessa non è reclamabile ai sensi dell’art. 137 CGS;

PQM

delibera di accogliere parzialmente il ricorso ritenendo più consona al reale svolgersi dei fatti la sanzione di squalifica per n. 3 gare effettive. Conferma invece la sanzione di Euro 50,00. La tassa reclamo non viene addebitata.

 

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