C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 26/01/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Larcianese avverso l’ammenda di € 1.200,00, l’inibizione di Rossi Massimo fino all’1/03/2025 e le squalifiche di Sterlino Massimo fino all’29/01/2023 e di Bastogi Edoardo fino al 30/04/2023 ( C.U. n. 46 del 30.12.2022).

Oggetto: Reclamo della società U.S.D. Larcianese avverso l’ammenda di € 1.200,00, l’inibizione di Rossi Massimo fino all'1/03/2025 e le squalifiche di Sterlino Massimo fino all'29/01/2023 e di Bastogi Edoardo fino al 30/04/2023 ( C.U. n. 46 del 30.12.2022).

L'U.S.D. Larcianese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti dei tesserati sopra riportati che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 21/12/2022, contro la Società Meridien Grifoni. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ LARCIANESE DI € 1.200,00 “Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna, organi arbitrali e federali gara. Per aver consentito a propri dirigenti non indicati in distinta di accedere al recinto spogliatoi prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa. Per persone estranee all'interno del recinto di gioco una delle quali ostruiva il rientro del D.G. negli spogliatoi. Per aver provocato, con il proprio atteggiamento di violenta contestazione, il ricorso all'intervento dei militari dell'Arma dei Carabinieri da parte degli ufficiali di gara per poter abbandonare l'impianto in sicurezza dopo sosta forzata negli spogliatoi.”. INIBIZIONE DI ROSSI MASSIMO FINO AL 11/12/2020 “Indebitamente presente nel recinto spogliatoi si univa ad estranei e dirigenti nella contestazione all'arbitro a fine gara. Di poi, colpiva a mano aperta, con forte intensità, il D.G. in prossimità della nuca, provocandogli momentaneo stordimento, giramenti di testa, rossore intenso e pungente nonché dolore alla parte colpita. Viene acquisito agli atti referto medico di pronto soccorso rilasciato da P.O. di Pontedera. Con riserva di eventuale risarcimento danni all'ufficiale di gara in relazione a quanto denuncerà lo stesso. La sanzione inflitta viene considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.” SQUALIFICHE: STERLINO MASSIMO (MASSAGGIATORE) FINO AL 11/05/2020 “Per aver rivolto al D.G. frase offensiva.” BASTOGI EDOARDO FINO AL 11/12/2020 “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frasi offensive ed intimidatorie. Di poi, tratteneva per una spalla l'arbitro che si stava allontanando e, tirandolo verso di se gli rivolgeva nuove frasi dal contenuto offensivo.” Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo alla sanzione irrogata al massaggiatore Sterlini Massimo in quanto non reclamabile ex art. 137 C.G.S. comma 3 lettera b). La Società reclamante contesta, con un’ampia motivazione, i comportamenti dedotti lamentando un arbitraggio non corretto testimoniato dal fatto che tutti i provvedimenti disciplinari di una certa entità sono stati applicati nei soli confronti della società Larcianese con un’evidente sperequazione in danno della medesima. Provvede dunque a dettagliare una serie di decisioni tecniche che, a detta della reclamante, risulterebbero inficiate da un evidente pregiudizio e condizionate a favore della società Meridien Grifoni relativamente con riferimento a condotte assolutamente analoghe. Al fine di dimostrare la veridicità di quanto sostenuto, evidenzia che l'arbitro chiamato a dirigere l'incontro non sarebbe nuovo a difficoltà di tal genere ed allega al reclamo documentazione finalizzata a dimostrare che, anche in altre gare, il medesimo aveva già palesato difficoltà nella funzione attribuita adottando - nei soli confronti di una delle due squadre arbitrate - provvedimenti disciplinari di un certo rilievo.

Relativamente alla posizione del calciatore Bastogi la difesa ammette il suo atteggiamento irriguardoso ma nega recisamente qualsiasi frase minacciosa ed esclude che il medesimo abbia trattenuto per una spalla il D.G. affermando che un’eventuale contatto, possa essere dovuto alla calca degli altri giocatori che lo attorniavano e che avrebbero potuto, involontariamente, toccarlo. Con riferimento all’ammenda comminata alla società il reclamo sconfessa i toni allarmistici contenuti nel rapporto di gara e sostiene che gli estranei all'interno del recinto spogliatoi fossero solo due e cioè il Presidente ed una persona che lo accompagnava. Sottolinea la meritoria opera del dirigente addetto all'arbitro, che lo avrebbe tutelato efficacemente, ma afferma anche che le inevitabili proteste, derivanti da una direzione a senso unico, non hanno mai creato situazioni di effettivo pericolo per la sua incolumità e che, dopo pochi minuti, la situazione fosse tornata già alla normalità. Segnala la minuzia con la quale l'arbitro avrebbe dettagliato i fatti e riportato le singole frasi offensive e minacciose a lui rivolte (incompatibili, per la reclamante, con il trauma cranico) evidenziando, a contraltare, la mancanza, all'interno del rapporto di gara, di un fatto eclatante: un’ambulanza, intervenuta in aiuto in soccorso di uno spettatore che si era sentito male, ha infatti sostato al bordo del campo per oltre mezz’ora catturando le attenzioni non solo della tifoseria ma anche di entrambe le squadre senza che ne sia stata fatta alcuna menzione. Anche i carabinieri, intervenuti mezz'ora dopo la fine dell'incontro, avrebbero accertato che la situazione era assolutamente tranquilla e l'arbitro avrebbe potuto lasciare il campo senza alcun problema poiché i tifosi avevano già abbandonato l'impianto di gioco da molto tempo. Per quanto attiene infine la posizione del dirigente Massimo Rossi la reclamante contesta che il tesserato possa essere stato riconosciuto, come inserito nel rapporto di gara, dalla visione di alcune fotografie presenti sul sito Internet della Larcianese poiché, afferma, sul sito non esistono foto del tesserato. Richiamando i trascorsi della società - che si è sempre distinta per un comportamento ed un'etica corretti - conclude per la rivalutazione di tutte le sanzioni applicate dal giudice sportivo. All’udienza del 20 gennaio 2023 erano presenti il Vicepresidente della società Larcianese ed il difensore i quali, dopo aver avuta lettura dei supplementi del D.G. e di uno degli assistenti, si riportavano al reclamo depositato e producevano due foto effigianti lo stesso Vicepresidente Dami Alessandro ed il Direttore Sportivo Massimo Rossi esaltandone la fisionomia molto simile al fine di coltivare il denunciato errore di identificazione e la confusione mentale del D.G. nella gestione di tutta la partita. Chiedevano dunque la revoca del provvedimento a carico del D.S. e la riduzione delle altre sanzioni. Il ricorso merita parziale accoglimento. La dinamica dettagliatamente descritta dal D.G. nell’originario rapporto viene invece ribadita nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune integrazioni – in modo assolutamente scarno limitandosi alla mera conferma di quanto precedentemente dedotto. Non una parola per replicare alle argomentazioni difensive - per sostenere o censurare le tesi contenute nel reclamo - nemmeno con riferimento al supposto scambio di identità (nonostante l’applicazione di una squalifica così severa) per specificare il modo di individuazione del responsabile. Occorre rammentare che quando la Corte richiede delucidazioni in merito ad un episodio contestato, invia il reclamo affinché il D.G. possa fornire elementi ulteriori rispetto a quanto già trascritto nel rapporto di gara; infatti il rapporto di gara fa necessariamente parte del fascicolo e quindi è già stato oggetto di opportuna valutazione sia da parte del G.S.T. che, successivamente all'impugnazione, da parte del giudice d’appello. Limitarsi a scrivere, per la seconda volta, le stesse frasi inserite nel primo atto o, come in questo caso, richiamarlo solo per confermarne il contenuto non coadiuva minimamente la funzione giudicante che dovrebbe nutrirsi delle specifiche notazioni derivanti dalle censure mosse dalla società reclamante. In ogni caso il silenzio dell’arbitro viene invece compensato sia dalle dichiarazioni in atti di entrambi gli assistenti di gara sia dal successivo e corretto supplemento del secondo che specifica ancora una volta i fatti a cui ha assistito e ribadisce la corretta identificazione (anche nel suo ruolo di Direttore Sportivo) del Sig. Massimo Rossi quale autore della gesto violento perpetrato ai danni dell'arbitro. Non appaiono condivisibili le ipotesi di errore in quanto la società, pur evidenziando la somiglianza dei due dirigenti (il Vicepresidente Dani ed il Direttore Sportivo Rossi) non ha dimostrato la sussistenza di nessun errore. Al di là dell’evidente differenza anagrafica tra i due soggetti appare singolare che, laddove si fosse realizzato il supposto scambio di persona, l’autore dei fatti (secondo la versione difensiva), presente in udienza e tenuto, in quanto tesserato, ai doveri di lealtà, probità e correttezza, non si fosse assunto la responsabilità dei comportamenti illeciti al postodel D.S. ingiustamente sanzionato. Laddove invece l’intenzione della reclamante fosse stata quella di ipotizzare uno scambio di persona con altro soggetto in considerazione della possibile somiglianza con il Sig. Rossi occorre evidenziare che ognuno di noi ha certamente soggetti che possono avere caratteristiche somatiche simili senza che ciò possa inficiare una loro individuazione spaziotemporalmente ben determinata.

Anzi accade sovente che nei reclami vengano indicati, quali reali autori dei fatti, soggetti diversi da quelli sanzionati; in tal caso, per la giurisprudenza sportiva, non è sufficiente la mera dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dei tesserati indicati (inesistente nel caso concreto) ma, al fine di non trasferire automaticamente provvedimenti disciplinari che potrebbero essere sostenuti da interessi societari (si pensi alla squalifica che viene spostata da un giocatore fondamentale di una squadra ad un atleta che, a fine carriera, si trova sempre in panchina), è necessaria una dichiarazione conforme del D.G. - che potrebbe ammettere il possibile errore - o da altri elementi probatori che confortino il dato. Il riconoscimento poi può essere avvenuto anche attraverso altre piattaforme (quali facebook) dove sono presenti immagini della dirigenza della Larcianese. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio il nuovo Codice all'art. 35, titolato Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, stabilisce: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.” Al quarto comma si legge invece: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.” Dal narrato del D.G., il dolo specifico richiesto appare emergere in quanto la rappresentazione fornita è quella di un’inaccettabile e vile aggressione che, almeno potenzialmente, sembra idonea alla produzione di una lesione che si sostanzia nell'insorgenza di un qualsiasi stato di malattia. Il certificato prodotto concede una prognosi limitatissima nel tempo che viene motivata, in assenza di dati obiettivi, con le riferite aggressioni subite ma è idoneo a soddisfare l’inserimento della fattispecie all’interno dell’art. 35 comma quarto. L’azione violenta e volontaria di colpire direttamente l’arbitro accettando il rischio che il medesimo potesse subire, così come ha subito, conseguenze fisiche non può dunque giustificare l’appiattimento della sanzione sul minimo edittale. Pur non avendo alcun rilievo la mancata segnalazione nel rapporto della presenza di un’ambulanza a bordo campo – il documento deve contenere esclusivamente dati che abbiano avuto un qualche effetto significativo sulla gara, effetto che in questo caso non si è prodotto - la sanzione pecuniaria appare comunque eccessiva. Anche se gli atti di gara attestano una problematica gestione della partita da parte del D.G. (ben sei espulsioni a carico di una sola compagine), circostanza che può aver ingenerato un senso di frustrazione nei presenti, nessuna giustificazione può essere richiamata per mitigare i comportamenti illegittimi posti in essere dalla tifoseria e dai tesserati della società; tali comportamenti però non appaiono, al netto delle sanzioni irrogate ai singoli tesserati, di particolare spessore né per durata né per entità. I soggetti presenti nel recinto di gara, seppure non inseriti nella lista, avevano un preciso ruolo all’interno della società che ne ha permesso la loro precisa identificazione. Per quanto attiene la condotta del calciatore Bastogi le dichiarazioni del D.G., dotate di fede privilegiata, non risultano superate, anche in considerazione della stringata conferma nel supplemento, dalla versione difensiva in quanto, nell’originaria descrizione, vengono dettagliate le reiterate frasi, indubbiamente offensive e minacciose e l’azione illecita: “mi tratteneva all'altezza della spalla destra tirandomi verso di lui” con ciò fugando qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza del gesto ed alla identificazione del responsabile. Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G. e dei suoi assistenti, per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla negazione della sussistenza degli addebiti formulati ed alla errata identificazione dei responsabili. In tale ricostruzione le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado - ad eccezione della modifica dell'ammenda che appare, per le ragioni sopra esposte, sproporzionata – devono trovare piena conferma. P . Q . M . la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del tesserato Sterlino Massimo e accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l’ammenda a carico della società in € 500,00 (anziché 1.200,00). Rigetta nel resto e dispone la restituzione della relativa tassa.

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