C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 4 del 21/07/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale a carico di: – Piazzesi Alberto, tesserato quale Dirigente dell’A.S.D. Salivoli Calcio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo; – Società A.S.D. Salivoli Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto contestato al Dirigente Piazzesi.

Deferimento della Procura Federale a carico di: - Piazzesi Alberto, tesserato quale Dirigente dell’A.S.D. Salivoli Calcio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportivo; - Società A.S.D. Salivoli Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto contestato al Dirigente Piazzesi.

 In data 05.1.2022 il Comitato Regionale Toscana trasmetteva alla Procura Federale l’esposto della Società A.S.D. Colline Pisane, ricevuto dalla Delegazione Provinciale di Livorno, con il quale si segnalavano alcuni episodi di violenza accaduti nel corso della gara A.S.D. Salivoli Calcio / A.S.D. Colline Pisane, svoltasi in data 4.01.2022 e valida per il Campionato Provinciale di Livorno “Under 15”. Con l’esposto veniva descritto il comportamento – non rilevato dall’Arbitro della gara – tenuto in occasione di detta gara dal Dirigente Accompagnatore della Società Salivoli Calcio, Alberto Piazzesi, nei confronti dell’Allenatore, del Dirigente f.f di segnalinee, dell’Allenatore in seconda e del Dirigente Accompagnatore, tutti tesserati per l’A.S.D. Colline Pisane. Gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Inquirente hanno determinato, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, avvenuta in data 12 aprile c.a., il deferimento a questo Tribunale del Tesserato e dell’Ente indicati in epigrafe. Disposto per la data odierna l’esame del provvedimento sono state effettuate, nei modi di rito le comunicazioni agli interessati: - Piazzesi Alberto, tesserato quale Dirigente, - A.S.D. Salivoli Calcio, Società di appartenenza del Dirigente Piazzesi, in persona dal legale rappresentante Bezzini Alessandro. Entrambi i soggetti deferiti vengono in questa sede rappresentati, giusto mandato in atti, dal legale di comune fiducia che ha fatto pervenire, in via tempestiva, memoria a difesa. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Loredana Fardello.

Prima dell’inizio del dibattimento i Tesserati deferiti, tramite il difensore, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., che viene così formulata: - Piazzesi Alberto, Dirigente, inibizione a partecipare alle attività federali per la durata di mesi 4 (quattro) sulla sanzione base determinata in mesi 6 (sei); - Società A.S.D. Salivoli Calcio, la sanzione pecuniaria della ammenda nella misura di € 600,00 (seicento). determinata sulla sanzione base di € 900,00 (novecento). Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta definizione ritenendo corretta la qualificazione dei fatti indicata dalle parti e congrue le sanzioni proposte. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone che ai Tesserati deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - al Dirigente Alberto Piazzesi l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Salivoli Calcio, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento). Dichiara estinto il procedimento.

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