C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 06/09/2022 – Delibera – RECLAMO DELLA S.S. SIGNA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA LASTRIGIANA/SIGNA DEL 4.09.2022 (1-0).

RECLAMO DELLA S.S. SIGNA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA LASTRIGIANA/SIGNA DEL 4.09.2022 (1-0).

La società S.S. Signa con pec pervenuta il 4/09/2022 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che la controparte A.S.D. Lastrigiana abbia effettuato nel corso della gara SEI sostituzioni anziché CINQUE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S.. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dall'esame del referto arbitrale risulta infatti documentato dal direttore di gara che la società Lastrigiana durante il secondo tempo sostitutiva numero QUATTRO giocatori e successivamente al 43º minuto del secondo tempo effettuava altre due sostituzioni (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa vigente ribadita altresì sul Com. Uff. nº 15 del 25/08/2022 che ne prevede un massimo di cinque. L'aver trasgredito tale disposizione inficia la regolarità della gara e comporta l'assunzione a carico della società Lastrigiana dei provvedimenti previsti dall'art. 10 comma 1 del C.G.S.; P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Signa di Signa (Firenze) mandando ad omologare la gara con il seguente risultato Lastrigiana-Signa 0-3 ed escludendo conseguentemente l'A.S.D. Lastrigiana dal proseguo della manifestazione. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

 

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