C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/09/2022 – Delibera – Reclamo n. 05 – Reclamo del Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909 avverso il mancato inserimento della squadra al Girone regionale del Campionato allievi under 17 (C.U. Comitato Toscana n. 2 del 7/7/2022).

Reclamo n. 05 - Reclamo del Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909 avverso il mancato inserimento della squadra al Girone regionale del Campionato allievi under 17 (C.U. Comitato Toscana n. 2 del 7/7/2022).

La società Club Sportivo Dilettantistico Poggio a Caiano 1909, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando al Comitato Regionale Toscano di non aver inserito la loro squadra, seconda classificata al campionato provinciale 2021/2022, nel girone regionale under 17 del campionato allievi. Nel ricorso vengono richiamati i “Criteri di ammissione dei campionati regionali allievi e giovanissimi 2022/2023” pubblicati nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 con la previsione dei metodi utili per comporre i relativi campionati. Il campionato 2022/2023 avrebbe dovuto, secondo i calcoli operati dalla reclamante che ha provveduto al computo delle retrocesse e delle promosse, garantire l’ingresso al regionale anche alla squadra del Poggio a Caiano in quanto la stessa sarebbe dovuta rientrare - a completamento dell’organico, secondo quanto stabilito dallo stesso C.U., dopo le società ammesse di diritto - in una competizione composta non più da 57 ma da 60 squadre. Secondo la reclamante questo sarebbe il conteggio corretto: “57 squadre di partenza – 10 retrocessioni al Campionato Provinciale + 12 promozioni dal Campionato Provinciale + 4 retrocessioni dal girone di “Merito” – 3 promozioni al girone di “Merito” = 60 squadre aventi titolo a partecipare al Campionato Regionale Allievi, girone “Regionale” 2022/23”. Il Comunicato specifica che le squadre ammesse di Diritto nel campionato della stagione sportiva 2022/2023, (che ne abbiano fatto richiesta) siano: “1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta; 2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; 3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi; 4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.” Purtroppo il Poggio a Caiano 1909 non rientra in nessuna delle suddette categorie. Infatti, pur essendo risultato primo, a pari merito, nel campionato provinciale allievi 2021/2022, aveva poi perso lo spareggio attestandosi, secondo i criteri di merito che tengono anche conto della coppa disciplina, al secondo posto (dopo la società Santa Maria a Monte) nelle possibili compagini candidate a completare il campionato regionale dopo, lo si ripete, tutte le squadre “ammesse di diritto”. Infatti a pag. 584 si stabilisce anche che il completamento dell’organico dovrà riferirsi anche alle “società seconde classificate nei gironi del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2021/2022) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo) fino alla concorrenza dei posti disponibili.” La classifica finale dei Campionati della stagione 2021/2022 è stata pubblicata nel C.U. del C.R.T. n. 102 del 30 giugno 2022. Il 7 luglio 2022 sono stati pubblicati i calendari definitivi dai quali il club ha potuto constatare la mancata partecipazione al Campionato regionale allievi. La società lamenta dunque che i campionati sarebbero stati variati prevedendo un numero di squadre partecipanti difforme da quello, previsto e regolamentato, dallo stesso Comitato nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 e sottolinea che tale sostanziale modifica avrebbe dovuto essere - secondo quanto prescritto dal Comunicato ufficiale n. 6 del Settore Giovanile e Scolastico, datato 29/07/2021 - sottoposta alla previa valutazione del consiglio direttivo per la necessaria autorizzazione. La modifica sarebbe infatti palese, in quanto il format pubblicato prevede persino un numero di squadre inferiori a quelle del precedente campionato (cioè 56 anziché 57) con ciò evidenziando una condotta totalmente arbitraria del Comitato. Conclude pertanto chiedendo l’annullamento del C.U. del C.R.T. n. 2 del 7 luglio 2022 e per l’effetto l’ammissione del Poggio a Caiano 1909 al girone regionale del campionato allievi under 17. All'udienza del 2 settembre 2022 il difensore sottolineava, richiamandosi al ricorso in modo garbato e puntuale, le legittime aspettative nutrite dalla società le quali, come confermato dal dirigente delegato, hanno avuto la conseguenza di tradursi in informazioni non corrette (cioè che avrebbero potuto competere in un campionato superiore) fornite alle famiglie dei giocatori per costruire una squadra più competitiva. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il tema centrale per poter verificare la correttezza delle motivazioni a fondamento del gravame è dunque relativo al numero delle squadre partecipanti al campionato regionale 2022/2023 che nel reclamo viene individuato nel numero di 60 divise nei 5 gironi. Al di là dei complicati conteggi (sui quali si addensano molteplici dubbi) che avrebbero alimentato le aspettative della società di poter effettivamente partecipare al Campionato superiore esiste un dato oggettivo che avrebbe dovuto/potuto indirizzare la stessa a comprendere il reale numero di squadre ammesse a disputare il Campionato regionale. Infatti la doglianza relativa al computo delle squadre partecipanti al campionato regionale non tiene conto di quanto puntualmente specificato nello stesso C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021 dove, all’inizio di pag. 582, si stabilisce che “L’organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2021/2022, sarà così costituito: [...] Allievi Regionali: 5 gironi, di cui 3 da 11 squadre e 2 da 12 squadre” per un totale di 57 squadre. Appare consequenzialmente che il Comitato Toscano abbia semplicemente applicato la previsione codificata e pubblicata nel 2021 con ciò spazzando via ogni dubbio derivante dai calcoli ipotizzati nel ricorso. Nessun legittimo interesse, nessuna ipotetica aspettativa avrebbe dovuto “disorientare” la società Poggio a Caiano al punto tale da utilizzare persino, all’interno del ricorso ed in modo del tutto eccentrico rispetto invece alla corretta esposizione in udienza, termini e frasi nei quali si rappresenta il Comitato Regionale definendolo “subdolo” e scorretto. Per ripercorrere il timing della vicenda le regole sono state pubblicate e comunicate a tutte le società nel C.U. del C.R.T. n. 22 del 30 settembre 2021, l’anno seguente nel C.U. del C.R.T. n. 102 del 30 giugno 2022 è stata definita la classifica finale dei Campionati 2021/2022 ed infine in data 7 luglio 2022 sono stati pubblicati gli organici dei campionati 2022/2023. Non solo non è stato utilizzato alcuno strumento “subdolo” ma tutto è stato sempre condiviso ed anzi nel C.U. n. 102 del 30 giugno 2022 - nel quale il club risultava presente non nell’organico bensì solo nella classifica di merito - era espressamente concessa la facoltà delle società di far pervenire “eventuali osservazioni” scritte entro il termine delle “ore 12,00 di lunedì 4 luglio 2022”, termine non rispettato in quanto le osservazioni del Poggio a Caiano saranno inoltrate solo in data 12 luglio 2022 con l’ingiunzione di formare entro tre giorni un girone regionale di 60 squadre e con la seguente conclusione: “In difetto il club si vedrà costretto ad agire nelle competenti sedi al fine di rimuovere una decisione che oltre ad essere illegittima mostra scarsa sensibilità nei confronti dell’attività sportiva e sociale portata avanti con notevoli sforzi dalle compagini dilettantistiche.” La virulenza dei toni sopra descritti e delle contestazioni inserite nel ricorso appare sproporzionata, inadeguata e censurabile in quanto la reclamante giunge ad ipotizzare una sorta di comportamento sotterraneo del Comitato teso a favorire alcune compagini in danno di altre; appare invece chiaro che il Comitato abbia pienamente operato nel rispetto di quelle regole che difendono le stesse società ed i valori di questo sport nel quale, normalmente, le partite ed i campionati si vincono sul campo e non tentando di interpretare a proprio vantaggio le regole condivise. Tali precisazioni appaiono necessarie poiché le forti istanze del Tribunale adito nell’esercitare la facoltà di trasmissione del fascicolo alla Procura Federale hanno trovato un argine naturale nel fatto che il ricorso sia stato correttamente notificato anche allo stesso Comitato il quale avrebbe potuto, in via del tutto autonoma, costituirsi o esercitare il proprio diritto di tutela. Astrattamente più interessante appare invece il rilievo che il Campionato regionale 2022/2023 sia composto da 56 e non 57 squadre. Sul punto basterebbe rilevare che l’eventuale “errore” nella compilazione dei Campionati potrebbe al massimo riguardare la posizione della società Santa Maria a Monte (che non ha proposto alcun reclamo) per evidenziare la carenza di legittimazione e di interesse ad agire da parte della società Poggio a Caiano 1909. In realtà occorre riportare in motivazione un elemento che emerge dal carteggio intercorso tra la società ed il Comitato prima del deposito del ricorso. Infatti il Comitato aveva evidenziato che all’interno del richiamato C.U. n. 22 C.R.T. del 30 settembre 2021 a pag. 854 viene specificato che i completamenti degli organici saranno assegnati “fino alla concorrenza dei posti disponibili”. In effetti tale frase viene ripetuta in più punti (pagg. 846, 854 tre volte e 856 altre tre volte) e deve essere valutata con riferimento a quanto specificato, nell’incipit del Comunicato contenuto a pag. 827, nella sezione titolata “Criteri di Base” dove - in grassetto ed in colore rosso sottolineato - si legge: “Fermo restando la priorità di tornare con “gradualità” agli organici naturali pre pandemia, alle Società viene garantito il passaggio alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità di seguito elencate”. Orbene tale determinazione attiene alle conseguenze delle interruzioni dei campionati dovute alla Pandemia Covid-19 a causa della quale la Federazione ha stabilito, con una regolamentazione di urgenza, che i Campionati 2019/2020 venissero interrotti, le classifiche cristallizzate nelle posizioni acquisite e che si applicassero solo le promozioni senza nessuna retrocessione. Il problema si è replicato anche nella stagione 2021/2022 con la conseguenza del “lievitamento” del numero delle squadre in ciascun campionato. Il numero delle squadre partecipanti avrebbe reso impossibile il completamento delle competizioni poiché, per l’effetto “dell’ingorgo”, il numero di partite sarebbe esponenzialmente aumentato. Un Campionato composto da 15 società richiede 30 settimane per la disputa di tutte le partite andata/ritorno (compresi i due turni di riposo per ogni società), mentre con un numero di 20 partecipanti gli incontri salgono a 38, numero improponibile per la L.N.D. anche per il rischio di possibili nuove interruzioni. La soluzione è stata quella di creare più gironi, con meno squadre per favorire il completamento delle competizioni in un tempo inferiore e per consentire al contempo alle società di disputare eventuali tornei che le avrebbero potuto sostenere anche economicamente. Tutti i comitati hanno dunque “variato” i loro campionati per lo stato di emergenza del paese anticipando però nei loro Comunicati il richiamato graduale ritorno alla normalità che però, per ovvie ragioni, non ha mai intaccato il pieno diritto di tutte le squadre vincitrici di salire nella competizione superiore (per tale ragione, cioè il numero di gironi, in alcuni campionati il numero di partecipanti è persino salito) ma solo sul completamento degli organici. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Toscana respinge il reclamo della società Poggio a Caiano 1909 e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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