C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 21/12/2022 – Delibera – Gara del 7/12/2022 VIRTUS PADOVA – VENEZIA F.C. S.P.A.

Gara del 7/12/2022 VIRTUS PADOVA - VENEZIA F.C. S.P.A.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U.59 del 7/12/22. La società Venezia FC ha preannunciato e regolarmente presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto. Il reclamo verte sulla partecipazione alla gara della giocatrice Romito Giulia del 20/06/2001 non avente titolo, per la reclamante, a parteciparvi. La società Virtus Padova non ha presentato memorie. Entrando nel merito il regolamento del campionato prevede la partecipazione alle gare, quali fuori quota, di n. 4 giocatrici nate nelle annate 2002-2003. Pertanto la giocatrice Romito Giulia essendo del 20/06/2001 non aveva titolo per parteciparvi. (vedi C.U.n. 1 del 06/07/22) PQM il G.S. delibera di : - accogliere il reclamo presentato da Venezia FC – - non omologare la gara in oggetto infliggendo alla società Virtus Padova la punizione sportiva della perdita della perdita della gara con il risultato di Virtus Padova-Venezia FC 0 – 3; - penalizzare la società Virtus Padova di 1 punto in classifica per effettività della sanzione; - ammendare la società Virtus Padova di € 50,00; - inibire il dirigente sig. Massaro Gianpaolo fino al 09/01/23 per aver inserito in distinta gara giocatrice non avente titolo La tassa reclamo non va addebitata.

 

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