C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 30/11/2022 – Delibera – RICORSO SOCIETA’ A.S.D. CITTA’DI CAORLE -LA SALUTE Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 15.45 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2; CONTRO – la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; – il Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; – la società U.S.D. FOSSO (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it;

RICORSO SOCIETA’ A.S.D. CITTA’DI CAORLE -LA SALUTE Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 15.45 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul ricorso della società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2; CONTRO - la Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; - il Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; - la società U.S.D. FOSSO (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli effetti della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 14 del 3.8.2022 con la quale veniva confermata l’esclusione dalla graduatoria del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 della società Città di Caorle-La Salute e n. 15 del 5.8.2022, con il quale venivano pubblicati i gironi del Torneo regionale Under 14 senza prevedere l’ammissione della ricorrente; nonché per l’inserimento della società Città di Caorle-La Salute nell’organico del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 in luogo della società U.S.D. FOSSO, classificatasi in graduatoria con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente; o, in alternativa, di disporre l’inserimento della società ricorrente nell’organico del Torneo regionale Under 14 in sovrannumero. Il Collegio è composto dai signori: avv. ENRICO PENZO Presidente avv. GIUSEPPE PRIMICERIO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente Risultano presenti: la società A.S.D. CITTA’ DI CAORLE-LA SALUTE rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone; il COMITATO REGIONALE VENETO rappresentato e difeso dall’avv. Gianmaria Daminato del foro di Venezia. Non risultano presenti: la LEGA NAZIONALE DILETTANTI; la società U.S.D. FOSSO. L’odierna riunione del Tribunale Federale Territoriale è successiva alla ritrasmissione degli atti al Comitato Regionale Veneto, dopo l’accoglimento da parte della Corte Federale di Appello del reclamo proposto dalla società Città di Caorle-La Salute contro il Comitato Regionale Veneto nonché la Lega Nazionale Dilettanti per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del 23 settembre 2022 nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto dal Città di Caorle-La Salute per incompetenza del Giudice Adito. L’avv. Gusso illustra brevemente le proprie tesi difensive alle quali integralmente si riporta, evidenziando che dal Comunicato Ufficiale non emergeva la necessità di procedere con la iscrizione online al Torneo, essendo sufficiente la presentazione della domanda di ammissione al torneo stesso, regolarmente e tempestivamente inviata a mezzo e-mail secondo le istruzioni contenute nello stampato. Rileva altresì che il Comitato non ha fatto pervenire al Città di Caorle alcuna comunicazione in merito alla asserita inadempienza costituita dalla mancata iscrizione online della società Città di Caorle, dalla stessa non considerata essenziale. Insiste per l’accoglimento della domanda. Conferma che l’iscrizione al portale non è stata effettuata dalla società. L’avv. Daminato si riporta alla propria memoria e chiede il rigetto della domanda proposta dal Città di Caorle. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti e i documenti di causa, nonché le memorie depositate dalla società Città di Caorle e dal Comitato regionale Veneto; sentiti l’avv. Riccardo Gusso per la società ricorrente, nonché l’avv. Daminato per il Comitato Regionale Veneto; all’esito della discussione, rileva:

- che dall’esame di quanto riportato nel C.U. n. 1 a pagina 5 per quanto concerne i termini per l’iscrizione ai campionati l’indicazione data alle società era la seguente: “… deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al campionato di competenza. In proposito, farà fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda”; - che la società Città di Caorle per sua stessa ammissione non ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione “al campionato di competenza”, limitandosi ad inviare a mezzo e-mail una domanda diretta a consentire al Comitato la redazione della graduatoria per le società aventi diritto a partecipare al torneo regionale Under 14; - che, per l’effetto, non sono stati rispettati i due requisiti indicati come obbligatori per consentire la valutazione dei titoli necessari alla partecipazione al torneo, essendo mancata l’iscrizione al portale online; - che tale ultimo adempimento costituiva, addirittura a pena di decadenza entro la data del 18 luglio 2022, uno dei due requisiti essenziali per la valutazione da parte del Comitato della domanda e termine decorso senza che detta iscrizione sia avvenuta; - che la società Città di Caorle non ha adempiuto a questo essenziale requisito, ragion per cui non si ravvisano giustificati motivi per accogliere l’interpretazione data dalla medesima, non parendo sufficiente la mera presentazione della domanda diretta a consentire la realizzazione della graduatoria atta a perfezionare l’iter procedurale previsto per questo particolare tipo di torneo; PQM il Tribunale Federale Territoriale rigetta la domanda del Città di Caorle.

 

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