C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 21/12/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 59 – MOTIVAZIONE Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori: dott. SALVATORE SCIUTO Presidente – Relatore dott. GIORGIO SANTOMASO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente ha pronunciato, decidendo nella riunione del giorno 13 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso gli Uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia – Marghera, sul deferimento della Procura Federale Prot. 12218/59 pfi 22-23 PM/fda nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. MAURO SCAPOCCIN, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. OMAR NALESSO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Lions Villanova; 3. la società A.S.D. LIONS VILLANOVA (matr. 935971).

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 59 – MOTIVAZIONE Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori: dott. SALVATORE SCIUTO Presidente - Relatore dott. GIORGIO SANTOMASO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente ha pronunciato, decidendo nella riunione del giorno 13 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso gli Uffici del Comitato Regionale Veneto in Venezia - Marghera, sul deferimento della Procura Federale Prot. 12218/59 pfi 22-23 PM/fda nei confronti dei seguenti soggetti: 1. sig. MAURO SCAPOCCIN, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. OMAR NALESSO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Lions Villanova; 3. la società A.S.D. LIONS VILLANOVA (matr. 935971).

la seguente: DECISIONE Il deferimento Con atto del giorno 14 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1. sig. Mauro Scapoccin, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il dirigente accompagnatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sig. Omar Nalesso, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova; 2. sig. Omar Nalesso, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il presidente della A.S.D. Lions Villanova, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 7.3.2022, inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il seguente messaggio: “buongiorno, con un allenamento a settimana pensate di migliorare? Ogni lunedì stessa storia… sinceramente mi stanno girando i coglioni alla grande, ditemi cosa volete fare che la società si comporterà in base a questo…stiamo facendo sacrifici grandi a livello economico per voi e veniamo ricambiati così. Avete rotto il cazzo”.

3. la A.S.D. Lions Villanova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Scappocin ed Omar Nalesso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La fase istruttoria In data 14 luglio 2022 la Procura iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare innanzi indicato in seguito alla segnalazione pervenuta a mezzo Pec in data 14 giugno 2022 da parte della sig.ra Nadia D’Agostino, unitamente al seguente allegato: - corrispondenza WhatsApp intercorsa tra la sig.ra Nadia D’Agostino, madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Thomas Favaro (nato il 10 febbraio 2007), all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Lions Villanova, ed il Signor Diego Nalotto, tesserato per la A.S.D. Lions Villanova in qualità di dirigente accompagnatore facente funzioni di segretario del settore giovanile. Detta Procura acquisisce agli atti la documentazione di rito ed in data 20 luglio 2022 disponeva gli opportuni accertamenti istruttori. In data 2 settembre 2022 il Collaboratore delegato a detta attività istruttoria trasmette al Procuratore Federale Interregionale ed al Sostituto Procuratore Federale corposa ed esaustiva relazione. La fase predibattimentale La Procura Federale in data 29 settembre 2022 emette la Conclusione Indagini, che in data 30 settembre 2022 viene comunicata alle parti a mezzo Pec indirizzata alla Società A.S.D. Lions Villanova, in relazione alla quale dette parti non chiedevano di essere sentite, né presentavano memorie difensive. In data 27 ottobre 2022 l’avv. Jacopo Tognon del foro di Padova trasmette alla Procura Federale procura alle liti di tutti i soggetti incolpati unitamente alla richiesta di visione ed estrazione copia degli atti del procedimento. In data 14 novembre 2022 viene emesso l’atto di deferimento innanzi descritto. Il dibattimento All’udienza del 13 dicembre 2022 sono presenti i sig.ri Mauro Scapoccin e Omar Nalesso rappresentati e difesi, unitamente alla società A.S.D. Lions Villanova (matr. 935971), dall’avv. Jacopo TOGNON del foro di Padova, giusta delega fatta pervenire alla segreteria del Tribunale in data 2 dicembre 2022. Ai fini della pratica forense, si attesta anche la presenza del dott. Marco Marzolla. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Giulia CONTI, in collegamento da remoto su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” L’avv. Conti, in rappresentanza della Procura, si riporta all’atto di deferimento e conclude proponendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: Sig. MAURO SCAPOCCIN n. 4 mesi di inibizione Sig. OMAR NALESSO n. 5 mesi di inibizione Società A.S.D. LIONS VILLANOVA Euro 700,00 di ammenda Relativamente alla memoria dell’avv. Tognon, la Procura evidenzia come le eccezioni sollevate dalla difesa risultino irrilevanti rispetto all’oggetto della contestazione e non siano in grado di far venire meno le condotte oggetto del capo di incolpazione.

L’avv. Tognon si riporta integralmente a quanto esposto in memoria. Evidenzia, in particolare, che la sig.ra Nadia De Agostini si è “costruita il caso” in quanto la chiusura della stagione sportiva era prevista quindici giorni dopo l’asserito mancato rilascio del nullaosta, non collegato al mancato versamento della quota associativa. Evidenzia, altresì, che la richiesta di nullaosta proviene dalla società Legnago Salus, decisamente collegata con un agente Fifa in atti individuato. In merito al deferimento del sig. Omar Nalesso, ribadisce che: a) lo stesso non aveva alcun potere decisionale in merito al mancato rilascio del nullaosta in quanto detto potere compete unicamente al legale rappresentante della società; b) il messaggio WhatsApp trasmesso al gruppo Juniores Under 19 è stato un errore linguistico del quale si è subito scusato con gli interessati. Detto messaggio, oltretutto, è indirizzato a ragazzi cosiddetti “grandi minori” e, pertanto, ha un riflesso meno impattante in ragione dell’età matura dei ragazzi. L’avv. Conti, in rappresentanza della Procura Federale, contesta la tesi difensiva nella parte relativa alla asserita precostituzione della violazione da parte della succitata sig.ra Nadia D’Agostini, in quanto del tutto indimostrata dagli atti acquisiti al presente procedimento, che dimostrano con certezza il contrario. La decisione Il Collegio, all’esito della discussione, ritiene che tutti i soggetti deferiti debbano essere prosciolti dalle rispettive incolpazioni ascritte per le argomentazioni di seguito descritte. Passando ad analizzare le singole posizioni, al Presidente Mauro Scapoccin viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007) il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla Società F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR). Sul punto, si premette che a pag. 111 del fascicolo della Procura Federale è allegata detta richiesta indirizzata a “Società Asd Lions Villanova”. Non risulta agli atti che il legale rappresentante di detta Società abbia dato formale riscontro a quanto in argomento. Per il mancato rilascio del suddetto nulla osta la Procura Federale contesta la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Detto comma testualmente recita “I soggetti di cui all’art. 2 (nel nostro caso i Dirigenti) sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Non viene contestata, pertanto, la violazione di un tipizzato illecito disciplinare ma il succitato art. 4 che costituisce una disposizione di chiusura di carattere generale. Nel caso di specie, i dirigenti sono tenuti, in particolare, all’osservanza delle NOIF e delle direttive contenute nel C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico con lealtà, correttezza e probità. Sono, infatti le Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) a disciplinare al Titolo VII i rapporti tra Società e Calciatori mentre è il comunicato n. 1 succitato che disciplina l’attività dei giovani calciatori. Nessuna di dette normative, tuttavia, prevede l’obbligo da parte delle Società di concedere automaticamente e senza una preventiva discrezionale valutazione il “nulla osta” ad un proprio tesserato a svolgere uno stage di allenamento con altra Società.

Non è sufficiente neppure la semplice informazione per iscritto prevista per fattispecie diversa dall’art. 95 bis, comma 2, lett. b), in quanto detto articolo ha per oggetto la “disciplina della concorrenza”. Detta norma prevede che la Società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la Società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso. La suddetta norma, oltre a disciplinare ipotesi diversa da quella oggi in esame, è, tuttavia, applicabile solo alle Società di calcio professionistiche (Corte di Giustizia Federale- Comunicato Ufficiale n.138/cgf 2011/2012). Per completezza di esposizione, si rileva che, nel caso di specie, non è applicabile neppure il punto 2.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico che a pag. 22 e segg. disciplina fattispecie diversa, ossia “Raduni e provini per giovani calciatori”. Escluso l’automatismo al rilascio del nulla osta, in assenza di un obbligo normativo, resta la discrezionalità della Società ad analizzare la richiesta pervenuta dalla Società F.C. Legnago Salus. Sul punto si rileva che a pag. 16 della puntuale relazione a supporto dell’atto di deferimento il Collaboratore della Procura Federale nel capitolo relativo alle “conclusioni”, fra l’altro, osserva quanto segue: “Tuttavia, si evince dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla dirigenza del Lions Villanova che la decisione di non concedere il nulla osta richiesto dalla società Legnago Salus sia stata presa solamente in questa circostanza data la sola ed unica richiesta ufficiale ricevuta dalla società Lions Villanova. Si sottolinea inoltre che nonostante sia pur vero che la società non abbia concesso il nulla osta a fronte del mancato pagamento della quota associativa annuale da parte della famiglia di Favaro Thomas, è emerso il fatto che tale decisione della società sia stata dovuta anche da un atteggiamento ed ad alcuni comportamenti impropri della stessa famiglia del giovane calciatore Favaro Thomas (come richiesta svincolo inopportuno, sospensione attività agonistica sportiva del calciatore per non attenersi alle disposizioni sanitarie adottate dalla Federazione, rifiuto di riprendere l’attività sportiva con la sua categoria di appartenenza)” Solo per completezza, si aggiunge che dagli atti è pacifica la circostanza del mancato pagamento della quota annuale societaria da parte della mamma del giovane Calciatore Thomas Favaro e, conseguentemente, questo Tribunale reputa non inappropriata la decisione della Società più volte citata. Tanto premesso, in via conclusiva sul punto, questo Tribunale osserva che la Società Lions Villanova, alla luce delle argomentazioni innanzi elencate dalla stessa Procura Federale, era legittimata al silenzio-rifiuto e, conseguentemente, deve essere prosciolto da ogni addebito il Presidente, nonché legale rappresentante della Società, Sig. Mauro Scapoccin, non avendo rilevanza disciplinare i fatti allo stesso addebitati. Passando ad analizzare la posizione del sig. Omar Nalesso, allo stesso viene contestata: a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con il presidente della A.S.D. Lions Villanova, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007) il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus. Dagli atti risulta che all’epoca dei fatti contestati il Sig. Omar Nalesso rivestiva la qualifica di dirigente della Società ed era responsabile del settore giovanile. Tanto premesso sul punto, questo Tribunale rileva che il responsabile della direzione della Società e legale rappresentante della stessa è il Presidente, che può avvalersi per le scelte direzionali del parere dei suoi Collaboratori. Detti pareri, tuttavia, hanno solo una rilevanza interna alla Società. Conseguentemente il Sig. Omar Nalesso non aveva alcun potere decisionale e, pertanto, non poteva concedere quanto allo stesso contestato con l’atto di deferimento. Infatti, l’eventuale autorizzazione poteva essere sottoscritta unicamente dal Presidente e legale rappresentante della Società, unico tesserato abilitato a sottoscrivere atti con rilevanza esterna alla Società stessa.

In via conclusiva sul punto, questo Tribunale osserva che il Sig. Omar Nalesso deve essere prosciolto dall’addebito innanzi descritto senza entrare nel merito di quanto allo stesso contestato. b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 7.3.2022, inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il messaggio precedentemente descritto. Si premette che non esiste alcun collegamento fra le due contestazioni a carico del Dirigente Nalesso se non quanto riportato a pagg, 1 e 2 della relazione a supporto dell’atto di deferimento ossia: “L’indagine in oggetto trae origine da una segnalazione della mamma di un ragazzo tesserato, in qualità di calciatore con la società Lions Villanova…” “Infine, nella comunicazione (detta mamma) rilevava una condotta offensiva di alcuni allenatori, dirigenti e del presidente della suddetta società nei confronti di tesserati”. Detta mamma, in sede di interrogatorio da parte del Collaboratore della Procura Federale, “ha evidenziato, consegnando una copia del messaggio, il comportamento tenuto dal direttore sportivo Omar Nalesso, il quale nella chat del gruppo ragazzi Juniores ha inviato appunto un messaggio ai ragazzi con terminologie non appropriate e offensive” (pag. 6 relazione in atti). Appare opportuno premettere che l’asserita iniziale “condotta offensiva di alcuni allenatori, dirigenti e del presidente della suddetta società nei confronti di tesserati”, in sede di interrogatorio da parte della Procura Federale si riduce unicamente nella segnalazione del “comportamento tenuto da direttore sportivo Omar Nalesso il quale nella chat del gruppo ragazzi Juniores ha inviato un messaggio rivolto ai nostri ragazzi con terminologie non appropriate e offensive”. In merito si rileva che il giovane calciatore della mamma innanzi citata è nato il 10.02.2007 mentre i calciatori della squadra “Juniores Under 19” destinatari della chat WhatsApp sono maggiorenni o ragazzi vicini alla maggiore età. Sul punto si osserva che a pag. 17 della relazione a supporto dell’atto di deferimento il Collaboratore della Procura Federale nel capitolo relativo alle “conclusioni”, fra l’altro, osserva quanto segue: “...è emerso che tale messaggio è stato inviato per uno scopo solamente di sprono e di miglioramento dell’atteggiamento e delle prestazioni dei giovani calciatori e non con scopo offensivo e irrispettoso. Infatti, a fondamento di ciò, lo stesso responsabile è stato ripreso prontamente dalla società e al primo allenamento disponibile ha rivolto personalmente le proprie scuse con le relative motivazioni”. Inoltre, il Dirigente Nalesso, in sede di audizione, ha precisato quanto segue: “Il mio messaggio non voleva offendere nessuno ma ci trovavamo in un periodo in cui tanti ragazzi non si presentavano agli allenamenti e quando si allenavano erano svogliati”. In merito questo Tribunale osserva che il messaggio WhatsApp trasmesso al gruppo Juniores Under 19 è stato sicuramente un messaggio robusto ed un errore linguistico, ma non blasfemo (art. 37 C.G.S.), del quale il Dirigente si è subito scusato con gli interessati. Oltretutto, detto messaggio, è indirizzato a ragazzi cosiddetti “grandi minori” e, pertanto, ha un riflesso meno impattante in ragione dell’età matura degli atleti. Per completezza, appare opportuno precisare che ai Campionati Juniores Under 19 (art. 27 Regolamento L.N.D.), per la stagione sportiva 2022-2023, possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Possiamo, pertanto, constatare che i destinatari del messaggio WhatsApp innanzi citato erano verosimilmente atleti maggiorenni o vicini alla maggiore età.

Ove il messaggio più volte citato fosse stato indirizzato ai giovani calciatori nati nel 2007, come il figlio della mamma che ha effettuato la segnalazione alla Procura Federale, questo Tribunale avrebbe approfondito diversamente l’atto di incolpazione. In ogni caso, tenendo conto di qualche circostanza attenuante prevista dall’art. 13 CGS, la sanzione più appropriata sarebbe stata l’ammonizione prevista dall’art. 9, primo comma, lettera a) CGS. In via definitiva sul punto, il Dirigente in argomento ha usato nel messaggio WhatsApp più volte citato una metafora colorita e ricorrente in quasi ogni ambito della vita quotidiana. Detto linguaggio, notoriamente, è moneta corrente nei campi di calcio e sanzionare con un mese o più di inibizione, quale sembra essere la richiesta della Procura Federale, non appare proporzionato alle stesse previsioni del C.G.S. che in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, prevede per i calciatori e i tecnici la squalifica di una giornata (art. 37 C.G.S.) Sul punto si evidenzia, fra l’altro, che il Giudice Sportivo della Lega Calcio di serie B, in relazione alle partite della 2^ giornata di campionato, fra gli allenatori ha inflitto un turno di squalifica a Filippo Inzaghi della Reggina, "per avere, al 36' PT, proferito un'espressione blasfema, su segnalazione del collaboratore della Procura federale". In merito, appare opportuno constatare la non proporzionalità della richiesta della Procura Federale. Ciò considerato anche che il legislatore statale ha ritenuto di depenalizzare il reato di ingiurie, ossia aver offeso l’onore o il decoro di una persona. Per mera completezza di esposizione, non può essere pretermessa la circostanza che i frequentatori, anche occasionali, dei campi di calcio del settore giovanile possono personalmente constatare ossia che espressioni “robuste” ed “errori linguistici”, ma non blasfemi, come “mi stanno girando i coglioni” o “cazzo” sono linguaggio frequente fra tecnici ad atleti durante le gare senza che il direttore di gara annoti detto linguaggio nel proprio referto. Ciò si riscontra dalla quasi assenza di sanzioni sul punto da parte dei Giudici Sportivi. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale ritiene che non riveste rilevanza disciplinare quanto addebitato al Dirigente Omar Nalesso al capo b) dell’atto di deferimento. Per quanto innanzi esposto, la Società A.S.D. Lions Villanova viene, conseguentemente, prosciolta da ogni addebito. PQM Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura Federale Prot. 12218/59 pfi 22-23 PM/fda; manda assolti tutti i soggetti deferiti in ordine a tutte le incolpazioni ascritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it