F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 118/CSA pubblicata del 26 Gennaio 2023 – A.S.D Canicattì
Decisione n. 118/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 125/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
DECISIONE
sul reclamo numero 125/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D Canicattì in data
27.12.2023;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2023, l’avv. Patrizio Leozappa;
Sentito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Canicattì ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Scuffia Tommaso, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 71 del 20.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Canicattì/Cittanova Calcio del 18.12.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara perché “Espulso per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la propria condotta venendo allontanato con fatica solo grazie all'intervento dei componenti della propria panchina”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a due giornata di squalifica e, in via subordinata, a tre giornate.
Secondo la società Canicattì, il comportamento del calciatore sanzionato sarebbe stato indotto da trance agonistica, che lo avrebbe spinto a protestare per un fallo di gioco non rilevato dall’arbitro senza neppure rendersi conto delle frasi proferite, da qualificarsi in ogni caso come ingiuriose e irriguardose ma non minacciose. La condotta del calciatore Scuffia avrebbe dovuto pertanto essere sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) e non lett. b), come disposto invece dal Giudice Sportivo, per mancanza di qualunque contatto fisico con l’arbitro. La società reclamante invoca poi le attenuanti previste dall’art. 13, comma 1, lettere c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva, avendo alla fine dell’incontro lo Scuffia prontamente porto le sue sentite scuse all’arbitro per l’accaduto. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 gennaio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
Le espressioni rivolte dallo Scuffia all’arbitro, alla luce del referto arbitrale che puntualmente le riporta (“non ti faccio tornare a Castellammare, ti gonfio di botte, ti faccio una faccia così, sei vergognoso, non ti permettere di cacciare il rosso che non ti faccio uscire dal campo”), innanzi tutto, rivelano un indubbio contenuto minaccioso, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante che, peraltro, correttamente si limita a dedurre che il calciatore non ricorderebbe di averle proferite, senza spingersi a negarle. La sanzione di due giornate di squalifica prevista per le condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti dei direttori di gara, costituente minimo edittale ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S., pertanto, ben potrebbe trovare nella fattispecie fondate ragioni di aggravamento, nella misura ritenuta di giustizia da parte del Giudice Sportivo e qui avversata, proprio per il contenuto minaccioso delle frasi proferite dallo Scuffia. E tuttavia, questa Corte ritiene di dover anche considerare la sostanziale unitarietà della condotta posta in essere dal calciatore sanzionato, atteso che le gravi espressioni offensive e minacciose che ne hanno determinato l’espulsione sono state poi reiterate successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione e, soprattutto, il comportamento tenuto a fine gara dallo Scuffia, che si è spontaneamente e sinceramente scusato con l’arbitro per il suo comportamento.
La circostanza è stata confermata dal direttore di gara, a tal fine audito da questa Corte. Sulla base di quanto precede l’appello proposto dalla società A.S.D. Canicattì può essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE E RELATORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce