F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 122/CSA pubblicata del 26 Gennaio 2023 – A.S.D. Città di Melilli Calcio a 5/Fortitudo Pomezia

Decisione n. 122/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 131/CSA/2022-2023

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 131/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Città di Melilli Calcio a 5,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 425 del 27.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2022, il Dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Città di Melilli Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 425 del 27.12.2022) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 - 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A Calcio a 5, Città di Melilli / Fortitudo Pomezia del 03.12.2022, in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco.

La reclamante deduce l’assenza di una propria responsabilità in ordine alla rilevata impraticabilità del campo, dovuta all’insolito tasso di umidità, prossimo al 100%, a fronte del quale i dirigenti si erano adoperati curando l’apertura dei “laterali” della struttura, nonché tentando di asciugare il terreno di gioco con degli spazzoloni, senza che tuttavia la situazione migliorasse. A tal fine, la reclamante afferma di essere mera affittuaria dell’impianto, di proprietà del Comune di Melilli, al quale sarebbe unicamente imputabile la responsabilità di quanto accaduto. In particolare, l’imprevista formazione di condensa sul terreno di gioco sarebbe stata provocata dalla tardiva conclusione dei lavori di manutenzione del palazzetto dello sport di Villasmundo, stando a quanto dichiarato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione.

Concludendo, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e la fissazione della gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 gennaio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In punto di fatto, non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi il giorno della gara: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione del terreno, che risulta comunque attestata da entrambi gli Arbitri, i quali hanno atteso un tempo di gioco per consentire il ripristino delle condizioni di praticabilità. 

Il fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare detta situazione, dapprima aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni, non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla mancata disputa della gara, dovuta a conclamata ed oggettiva impraticabilità del terreno.

Come è noto, l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. della LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022, in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.

L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.

Dai requisiti normativamente stabiliti, volti ad “impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”, discende l’obbligo specifico di diligenza in capo alla società ospitante; ciò in linea, del resto, con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109 del 2023).

Ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto, di proprietà del Comune di Melilli: infatti, pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco.

Dalle deduzioni della reclamante non emergono eventi “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara e, dunque, ad elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco, a norma dell’art. 10, comma 5 - lett. d), C.G.S.: non v’è, infatti, prova di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore o, comunque, una condizione di eccezionalità, in relazione all’accertata impraticabilità del terreno di gioco (cfr., in termini analoghi, CSA, sez. III, n. 156 del 2022; Id., sez. III, n. 145 del 2019).

Invero, il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione comunale ha attestato che le opere di ripristino delle pareti laterali dell’impianto e le operazioni di pulizia del tappetino sarebbero state ultimate soltanto la mattina del 3 dicembre 2022, ossia nel giorno di svolgimento della gara.

Con riguardo a fattispecie analoga, questa Corte ha avuto modo di affermare che la mancata disputa della gara è “(…) addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dell’orario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestio imposte da una partita di calico (…) Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche tecniche di settore e comunque adeguato alle esigenze di gioco. Responsabilità tanto più evidente laddove, come si è visto, le conseguenze di tale ritardo erano ampiamente prevedibili (e difatti previste) già da diversi giorni prima, il che rende veramente incomprensibile la decisione della società di non richiedere la disputa della gara su altro campo” (CSA, Sez. Un., n. 47 del 2018).

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione e della sanzione del Giudice Sportivo qui impugnate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                        Patrizio Leozappa 

                         

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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