F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/CFA pubblicata il 27 Gennaio 2023 (motivazioni) – ASD Aurora Bisogno Infinity-sig.ra Bisogno Aurora-ASD New Football Academy Bari-sig. Francesco Lombardi/Procura Federale Interregionale

Decisione/0062/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0072/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0073/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0076/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

Ivo Correale - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero

0072/CFA/2022-2023 proposto dalla società ASD Aurora Bisogno Infinity in data 20.12.2022;

0073/CFA/2022-2023 proposto dalla sig.ra Bisogno Aurora in data 20.12.2022 e

0076/CFA/2022-2023 proposto dalla società ASD New Football Academy Bari e dal sig. Francesco Lombardi in data 20.12.2022,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia n. 79/TFT del 15/12/2022;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 17.01.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli avv.ti. Gaetano Aita per la società ASD Aurora Bisogno Infinity e per la sig.ra Aurora Bisogno, Francesco De Santis per la società ASD New Football Academy Bari e per il sig. Francesco Lombardi, Lorenzo Giua per la Procura Federale Interregionale; Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda trae origine dall’attività d’indagine svolta dalla Procura Federale Interregionale della F.I.G.C.  svolta in conseguenza della segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. avente ad oggetto lo svolgimento del torneo “Givova Soccer Experience”, organizzato dalla società A.S.D. Monospolis, che si sarebbe tenuto nelle date 29-30 aprile ed 1° maggio 2022. Nel corso dell’attività inquirente, siccome risultante dalla documentazione versata in atti, è stato accertato l’effettivo svolgimento del predetto torneo (disputato presso i centri sportivi siti nelle città di Monopoli, Fasano, Polignano a Mare, Castellana e Locorotondo), tuttavia con modalità, secondo la prospettazione accusatoria, violative delle disposizioni federali. In particolare, lo svolgimento della competizione, per alcune categorie di atleti, sarebbe avvenuta in mancanza di autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico, nonché in violazione delle regole di gioco applicate rispetto al dettame federale e consentendo la partecipazione di società affiliate alla F.I.G.C. non preventivamente autorizzate. In sede di audizione da parte della Procura Federale, i dirigenti delle società calcistiche partecipanti alla predetta competizione hanno sostanzialmente ammesso di non aver previamente verificato e/o accertato la sussistenza della necessaria autorizzazione federale in capo alla società organizzatrice del Torneo “Givova Soccer Experience” per le categorie alle quali hanno partecipato le squadre dagli stessi rappresentate, risultando altresì acclarate le ulteriori violazioni segnalate all’organo inquirente in merito alle modalità di svolgimento delle gare.

In considerazione di quanto precede, con atto del 10 novembre 2022 (Prot.11924/691 pfi 21 22/PM/vdb), trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C., letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 691pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alle modalità di svolgimento del Torneo nazionale “Givova Soccer Experience” da tenersi nelle date 29, 30 aprile e 1° maggio 2022”, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti interessate, ha deferito i soggetti e le società odierne reclamanti, per le ragioni di seguito indicate:

- la sig.ra Aurora Bisogno, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aurora Bisogno Infinity:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “GIVOVA SOCCER EXPERIENCE” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis, per la categoria “Pulcini 2°anno 2011 A7”, alla quale ha partecipato la squadra della società dalla stessa rappresentata; Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore; nonché per aver partecipato, la squadra della società dalla stessa rappresentata, alle gare della categoria autorizzata “Primi Calci A7 2014” svoltesi in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci”, poiché prima delle gare non venivano svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche;

della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante fosse stata convocata per le date del 15.6.2022 e del 15.7.2022;

- la società A.S.D. Aurora Bisogno Infinity a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig.ra Aurora Bisogno, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- il sig. Francesco Lombardi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Football Academy Bari:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “GIVOVA SOCCER EXPERIENCE” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis, per le categorie “Under 17”, “Esordienti 1° anno 2010 A9”, “Pulcini anno 2010 A7” alle quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata (il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore); nonché ancora per aver partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata, alle gare della categoria autorizzata “Primi Calci A7 2014” svoltesi in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci” poiché prima delle gare non venivano svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche;

della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, nonostante sia stato convocato per le date del 24.5.2022 e del 30.5.2022;

- la società A.S.D. New Football Academy Bari a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Francesco Lombardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

I predetti incolpati adivano il competente Tribunale Federale Territoriale che, con la decisione del 15 dicembre 2022, rigettando integralmente gli argomenti difensivi addotti, comminava le sanzioni di seguito indicate:

- quanto alla Sig.ra Aurora Bisogno ed al Sig. Francesco Lombardi, inibizione di mesi 4;

- quanto alla A.S.D. Aurora Bisogno Infinity ed alla A.S.D. New Football Academy Bari, l’ammenda di 500,00.

Avverso tale decisione, promuovevano rituali reclami la Sig.ra Aurora Bisogno, la A.S.D. Aurora Bisogno Infinity, il Sig. Francesco Lombardo e la A.S.D. New Football Academy Bari, chiedendo:

- quanto alla Sig.ra Aurora Bisogno ed alla A.S.D. Aurora Bisogno Infinity

in via preliminare: dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improcedibile il deferimento unitamente e tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti e per l’effetto annullare la decisione del Tribunale Federale Territoriale; in via principale e nel merito: prosciogliere parte ricorrente e per l’effetto annullare la decisione del Tribunale Federale Territoriale;

in via subordinata: riformare la decisione impugnata e per l’effetto ridurre la sanzione inflitta nei minimi ritenuti di giustizia e secondo equità, per la rivalutazione dei fatti, la tenuità degli stessi, l’applicazione delle circostanze attenuanti e del principio di continuazione;

- quanto al Sig. Francesco Lombardo ed alla A.S.D. New Football Academy Bari:

in via preliminare: accertare la nullità delle comunicazioni o notifiche, in quanto dai reclamanti mai ricevute e concernenti vuoi l’avviso di convocazione innanzi al collaboratore del Procuratore Federale, vuoi il deferimento, vuoi, da ultimo, l’avviso di trattazione innanzi al Tribunale Federale territoriale; dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento; annullare integralmente la decisione impugnata per violazione del principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ivi comprese le norme che regolano la disciplina delle notificazioni; in subordine e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del reclamo, ridurre in virtù del principio di proporzionalità, la sanzione dell’inibizione del sig. Frances o Lombardi nonché l’importo dell’ammenda a carico della società A.S.D. New Football Academy Bari.

In vista dell’udienza del 17 gennaio 2023, il Sig. Francesco Lombardo e la A.S.D. New Football Academy Bari hanno depositato ulteriore memoria difensiva ribadendo le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo del presente giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, ai sensi dell’art. 87, comma 3 CGS (a mente del quale “ 3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.”), va disposta la riunione dei proposti reclami che, per le ragioni di seguito indicate, devono essere rigettati in quanto infondati.

Invero, come emerge dall’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, avviata su segnalazione inviata all’organo inquirente dalla segreteria del “Settore Giovanile e Scolastico” della F.I.G.C., relativamente alle modalità di svolgimento del Torneo nazionale

“Givova Soccer Experience” svoltosi nelle date 29,30 aprile e 1° maggio 2022 nelle città di Monopoli, Fasano, Polignano a Mare, Castellana e Locorotondo, emerge con nettezza e non sono oggetto di contestazione con i proposti reclami, le circostanze che la predetta competizione si sia svolta in assenza di previo, rituale e debito rilascio della richiesta autorizzazione federale per tutte le categorie di atleti coinvolte;

- i reclamanti non abbiano previamente verificato che il torneo (cui le squadre delle società calcistiche da essi rappresentate hanno partecipato) avesse conseguito la necessaria autorizzazione federale per ciascuna categoria per le quali sarebbero state disputate partite;

- le società di cui i reclamanti sono legali rappresentanti hanno preso parte alle gare della categoria autorizzata “Primi Calci A7 2014” in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci”, poiché prima delle gare non sono state svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche.

Inoltre, sebbene per ragioni differenziate per ciascuno dei reclamanti, risulta altresì acclarato che essi abbiano illecitamente omesso di riscontrare la richiesta di essere auditi in fase di indagini, con ciò incorrendo anche nella autonoma sanzione per violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò chiarito in termini generali e passando alla partita disamina di ciascuno dei reclami proposti (che, stante l’identità delle censure articolate, verranno trattati unitamente a quelli proposti dalle rispettive Società Calcistiche Dilettantistiche), valga quanto segue.

Reclamo proposto dalla Sig.ra Aurora Bisogno e dalla A.S.D. Aurora Bisogno Infinity

In via preliminare, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del deferimento che le reclamanti articolano con riferimento alla circostanza che, a seguito della notifica del deferimento in data 15 settembre 2022, la Procura ha  provveduto alla ri-notifica di tale atto in data 10 novembre 2022, stante l’erroneo invio dell’atto di deferimento al Sig. Bruno Manfredi ed alla società A.S.D. Accademia Calcio Isola.

Ed infatti, la elisione della tempistica risultante dal combinato disposto degli artt. 123 comma 1 CGS (“ 1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”) e dell’art. 125 comma 2 CGS (“2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”), si è determinata, al più, soltanto con riferimento al Sig. Bruno Manfredi (i.e. il soggetto deferito cui non è stato correttamente e tempestivamente notificato il primo atto di deferimento); con il che la predetta violazione procedimentale, che le reclamanti traducono in motivo di censura complessivo della decisione gravata, poteva al più essere eccepita dal solo deferito (appunto il Sig. Bruno Manfredi, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della A.S.D. Accademia Calcio Isola) rispetto al quale il primo invio dell’atto di deferimento non è andato a buon fine per circostanza ad esso non imputabile e che, quindi, ha effettivamente patito la intempestività dell’azione disciplinare nei suoi confronti svolta.

Diversamente e pur ribadendo il carattere unitario dell’atto di deferimento che abbia ad oggetto contestazione di condotte riferibili ad una pluralità di soggetti, il medesimo effetto caducante degli effetti dell’azione disciplinare non può essere fatto valere da quanti, come nel caso della reclamante Sig.ra Bisogno, abbiano effettivamente beneficiato di una comunicazione dell’atto di deferimento rituale e tempestiva, tale essendo quella appunto effettuata in data 15 settembre 2022; e ciò sia in applicazione del generale principio processuale mutuato dal precetto dell’art. 100 c.p.c. (a mente del quale “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”) ma anche dall’ulteriore precetto sintetizzato dall’art. 157, comma 2 c.p.c. (secondo il quale “Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.”).

Per di più, a definitiva confutazione dell’eccezione di inammissibilità/improcedibilità al riguardo sollevata, non può non rilevarsi come, proprio per effetto della rilevata tempestiva comunicazione dell’atto di deferimento, i reclamanti non sono stati in alcun modo lesi nelle proprie prerogative difensive, anche perché in alcun modo la rinnovazione della notifica dell’atto di deferimento ha comportato una illegittima dilatazione del termine di svolgimento dell’attività di indagine, non risultando in atti alcun supplemento istruttorio svolto nel mentre della rinnovazione.

Nel merito, giova in primis rilevare, quanto alla circostanza che la Sig.ra Aurora Bisogno non ha riscontrato la richiesta di audizione inviatale ritualmente dalla Procura, che ciò è accaduto – come confessoriamente dichiarato in sede di reclamo – per omessa consultazione della casella PEC indicata nell’anagrafica federale. Sicché, pur volendo apprezzare la emersione di una condotta meramente colposa, non può al contempo non stigmatizzarsi la evidente violazione di regole di comune diligenza, che si ritiene per ciò solo suscettibili di giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Quanto, invece, alla rilevata circostanza che il Tribunale Federale non avrebbe debitamente valorizzato, in prospettiva escludente della responsabilità sanzionatoria delle reclamanti, il fatto che la società calcistica di cui la Sig.ra Bisogno è legale rappresentante non ha partecipato alle gare della categoria “Primi Calci a 7 2014”, pur dando atto della correttezza di tale premessa, si ritiene che la stessa non sia sufficiente ad escludere la ravvisata responsabilità né a diminuire l’entità della sanzione irrogata.

Ed infatti, come si evince dalla sintetica ricostruzione della vicenda sinteticamente riportata in narrativa, l’ essenza della violazione è senza dubbio costituita dall’acclarata omessa verifica da parte della reclamante (in qualità di legale rappresentante della società dilettantistica partecipante al torneo e, quindi, soggetto responsabile della verifica della conformità delle condotte serbate da tale ente nel perseguimento dei propri scopi) dell’effettiva sussistenza della prescritta autorizzazione federale legittimante il torneo cui essa ha iscritto le squadre della propria società dilettantistica. E che tale sia la condotta illecita che maggiormente merita sanzione si coglie, come pure il Tribunale correttamente non ha omesso di evidenziare, considerando, da un lato, che la predetta verifica avrebbe potuto essere svolta con adempimenti di poco (o nessun) impatto organizzativo; e, dall’altro lato, considerando che l’ambito in cui la reclamante opera unitamente alla società che essa rappresenta (i.e. il movimento calcistico giovanile/dilettantistico) è quello per il quale si rende necessario, non foss’altro che per la finalità intimamente formativa di tale modalità di svolgimento dell’attività sportiva, preservare massimamente l’osservanza dei precetti federali.

Con il che, i proposti reclami devono essere rigettati perché infondati.

Reclamo proposto dal Sig. Francesco Lombardi e dalla A.S.D. New Football Academy Bari

Diverse ragioni conducono alla reiezione del reclamo proposto dal Sig. Francesco Lombardi, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della A.S.D. New Football Academy Bari.

Invero, secondo la ricostruzione fattuale riportata nel reclamo (e che costituisce l’unico motivo di censura processuale della impugnata decisione) si sarebbe verificata l’omessa rituale evocazione del reclamante sia in sede di indagini, sia in sede di deferimento, precludendogli, infine, l’esercizio del diritto di difesa innanzi al Tribunale Federale, per effetto dell’invio di tutte le predette comunicazioni all’indirizzo pec newfotballbari@pec.libero.it, errato in quanto mancante di una “o” rispetto a quello corretto ed indicato nell’anagrafica federale (newfootballbari@pec.libero.it)

Tale ricostruzione corrisponde, tuttavia, solo parzialmente al vero.

Ed infatti, dalla documentazione versata in atti (cfr. all. 40 all’atto di deferimento, pagg. 592-597 e pagg. 807-809) emerge che il Sig. Lombardi è stato correttamente convocato in audizione dal delegato della Procura Federale, una prima volta, per il 24 maggio 2022 e, quindi, stante la mancata presentazione,  per il 30 maggio 2022, mediante pec (di cui in atti risulta anche ricevuta di consegna) inviate all’indirizzo newfootballbari@pec.libero.it, esattamente identico a quello comunicato all’anagrafica federale, rispettivamente in data 21 maggio 2022 e 25 maggio 2022.

Parimenti è a dirsi per quanto concerne l’atto di deferimento; ed infatti, a fronte della rappresentazione in sede di reclamo, ove appunto il reclamante ha enfatizzato la circostanza (peraltro pacifica e documentata) che la notifica via pec dello stesso sia intervenuta ad errato indirizzo (newfotballbari@pec.libero.it),  sono emerse in sede di discussione circostanze fattuali corroborate da supporti documentali ad integrale smentita delle censure sollevate con il gravame. Ed infatti, lo stesso difensore del reclamante ha affermato che il Sig. Lombardi aveva effettivamente e ritualmente ricevuto comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio in corso; al contempo, la Procura Federale ha rilevato, rinviando alla documentazione ritualmente presente in atti, che la notifica del deferimento del 10 novembre 2022, come detto inizialmente avvenuta tramite invio di pec ad errato indirizzo (newfotballbari@pec.libero.it), è stata poi doppiata da ulteriore notifica intervenuta tramite servizio postale che, come pure constatato da questa Corte Federale d’Appello d’ufficio, tramite verifica del numero di raccomandata online risultante in atti ed utilizzando il servizio online di Poste Italiane dovequando (disponibile all’indirizzo web https://business.poste.it/professionistiimprese/cerca/index.html#!/) è pacificamente andata a buon fine (si veda al riguardo l’attestazione proveniente dall’indirizzo info@posta-online.it del 10 novembre 2022, ore 12:28, recante oggetto “esito erogazione servizi Postaonline”, recante conferma dell’esito positivo dei servizi Postaonline utilizzati, tra cui è incluso anche l’invio di comunicazione ad “ ASD New Football Academy Bari c/o Lombardi Francesco Viale Vito Vittorio Lenoci, 4 70125 BARI (BA) italia Codice spedizione:618627309638”).

Con il che, risultando per tabulas elementi del tutto contrari a quanto – peraltro con condotta processuale non del tutto trasparente – il reclamante ha inteso addurre a pretesa della avanzata richiesta di proscioglimento, non può che concludersi per la declaratoria di infondatezza del gravame.

Quanto alle sanzioni irrogate, per le ragioni sopra addotte ed acclarata l’integrale infondatezza dei reclami proposti, questa Corte d’Appello Federale ritiene congrue le sanzioni irrogate dal Tribunale Federale, che pertanto vengono integralmente confermate.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                     Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it