F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111/TFN – SD del 25 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13966/188 pf 22-23 GC/SA/mg del 7 dicembre 2022 nei confronti della sig.ra Silvia Amodio e della società US 1913 Seregno Calcio Srl – Reg. Prot. 98/TFN-SD

Decisione/0111/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0098/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13966/188 pf 22-23 GC/SA/mg del 7 dicembre 2022 nei confronti della sig.ra Silvia Amodio e della società US 1913 Seregno Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

il deferimento e la fase predibattimentale

Con nota del 14 settembre 2022 la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato alla Procura Federale l’inottemperanza della società US 1913 Seregno Calcio Srl, proveniente dalla Lega Pro, rispetto a quanto previsto ai punti a), b) del Comunicato Ufficiale n. 63 del 10/06/2022 del Dipartimento Interregionale della LND.

Il 25 ottobre 2022 la Procura Federale ha notificato agli indagati la comunicazione di conclusione delle indagini.

In data 28 ottobre 2022 l’avv. Jennifer Bevilacqua, depositato il mandato, ha richiesto copia degli atti.

In data 7 novembre 2022 l’avv. Bevilacqua ha formulato la seguente proposta di accordo:

- per la US 1913 Seregno Calcio: - sanzione base: 1 punto di penalizzazione - riduzione ai sensi dell'art. 126 CGS - sanzione finale: commutazione del punto di penalizzazione in 800,00 di ammenda;

- per la sig.ra Amodio, sanzione finale (ad esito di riduzione del 50% ai sensi dell'art. 126) di 3 mesi di inibizione.

La Procura Federale ha respinto la proposta formulata per conto della società, rappresentando l’impossibilità di commutare, in ammenda, la sanzione prevista a carico delle società.

L’avv. Bevilacqua, reiterata senza buon fine la proposta di accordo, ha ritirato la proposta relativa alla sig.ra Amodio.

Con atto notificato in data 7 dicembre 2022 la Procura Federale ha deferito:

- la sig.ra Silvia Amodio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, ad assolvere agli adempimenti di cui alle lettere a) – b) del paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica” del Comunicato Ufficiale n. 63 del 10.6.2022 del Dipartimento Interregionale della LND.

- la società US 1913 Seregno Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto alla predetta tesserata quale suo legale rappresentante all’epoca dei fatti.

Il dibattimento

Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 21 dicembre 2022.

In sede di discussione, presente l’avv. Luca Sanzi in rappresentanza della Procura Federale, il Tribunale, dato atto della chiusura degli uffici federali dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, con conseguente alta difficoltà per la pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4, CGS e per l'esercizio dell'eventuale facoltà di reclamo nel termine dettato dall'art. 101 CGS, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 19 gennaio 2023.

In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.

In sede di discussione è comparso l’avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale.

L’avv. Francesco Keller, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Silvia Amodio: mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il la società US 1913 Seregno Calcio Srl: punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato 2022-2023.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità della sig.ra Silvia Amodio.

Il Comunicato Ufficiale n. 63 del 10/06/2022, modalità iscrizione Campionato Serie D 2022/2023, per le società provenienti dall’area professionistica, ai punti a), b) prevede espressamente che le società, entro il termine del 20.8.2022, debbano: a) assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la competente Lega per la mensilità di giugno 2022, depositando, altresì, presso il Dipartimento Interregionale, una dichiarazione del legale rappresentante della società attestante detto adempimento; b) assolvere al pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la competente Lega, per la mensilità di giugno 2022, in forza di contratti depositati presso la Lega competente direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso il Dipartimento Interregionale, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società attestante detto adempimento.

Dagli atti del deferimento ed in particolare dalle verifiche della Co.Vi.So.C., è emerso che la società US 1913 Seregno Calcio Srl, retrocessa dalla Lega Pro, alla data del 16.9.2022, non ha ottemperato alle suddette prescrizioni, nulla depositando presso il Dipartimento Interregionale.

Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 6 (sei) di inibizione per la sig.ra Silvia Amodio, all’epoca dei fatti tesserata quale Presidente della società deferita.

La società US 1913 Seregno Calcio Srl risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nella fattispecie nel minimo edittale di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Silvia Amodio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 25 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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