F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117/TFN – SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15245/296pf22-23/GC/blp del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. Giuseppe Capozzoli e della società US Viterbese 1908 Srl – Reg. Prot. 102/TFN-SD

Decisione/0117/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0102/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15245/296pf22-23/GC/blp del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. Giuseppe Capozzoli e della società US Viterbese 1908 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 15245/296pf22-23/GC/blp del 23 dicembre 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Giuseppe Capozzoli, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti: a) per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C) par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 ottobre 2022, le rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione in corso dei contributi Inps, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

- la Società US Viterbese 1908 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Capozzoli, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della società Viterbese 1908 Srl, alla data del 17 ottobre 2022, delle rate in scadenza per i periodi luglio agosto 2022 riferibili alle rateazioni in corso dei contributi INPS”, trae origine dalla segnalazione Co.Vi.So.C. del 15.11.2022, a mente della quale “nella riunione del 14 novembre 2022 ha riscontrato all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo (….), che la società US Viterbese 1908 Srl non ha provveduto, entro il termine del 17 ottobre 2022, al versamento delle rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione dei contributi Inps in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione (…), così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF”. Nella segnalazione, la Co.Vi.So.C. precisava, altresì, che la tipologia di rateazione oggetto di contestazione risultava esclusa dalle sospensioni dei termini concesse dalle disposizioni legislative in vigore in base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022.

Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale venivano acquisite, oltre alla segnalazione e ai relativi allegati e ai documenti di rito, le cartelle di pagamento da cui aveva tratto origine la rateizzazione il debito oggetto di contestazione e si accertava l’assenza di comunicazioni riguardanti gli omessi versamenti da parte della Società. Veniva, inoltre, acquisita la prova del pagamento delle due rate di luglio e agosto, effettuato dalla Viterbese in data 18.11.2022.

Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, in data 12.12.2022 si svolgeva l’audizione del Presidente Capozzoli il quale, tra l’altro, rilevava la legittimità della sospensione dei pagamenti delle due rate contestate, peraltro relative anche a tributi e sanzioni diverse dai contributi INPS, l’esiguo ammontare delle rate medesime nonché il loro saldo immediato non appena ricevuta la comunicazione Co.Vi.So.C. che ne contestava l’inadempimento.

Quanto riferito in sede di audizione veniva ulteriormente dettagliato in una dichiarazione integrativa scritta trasmessa dal difensore.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento gli odierni deferiti si costituivano nei termini di rito con memoria del 14.1.2023, contestando il deferimento e chiedendo il proscioglimento dagli addebiti.

In particolare, secondo i deferiti, legittimamente la Società aveva sospeso i pagamenti di luglio e agosto afferenti la rateazione ottenuta dall’Agenzia di riscossione atteso che, da un lato, la Società stessa non avrebbe potuto scorporare gli importi relativi al debito INPS dal totale dovuto, avente una natura triplice (INPS, IVA e contravvenzioni stradali); dall’altro, l’omesso versamento di sole due rate non aveva inciso sulla rateazione esistente da considerarsi ancora in essere. Contrariamente a quanto contestato, ad avviso della difesa, non poteva dunque ritenersi che il debito in questione fosse “inerente la rateazione dei contributi INPS”, né che – come indicato dalla norma richiamata nell’incolpazione – l’omesso pagamento fosse relativo ad una rateazione conclusa con l’ente impositore (nel caso di specie l’INPS), semmai con l’ente esattore (Agenzia delle Entrate), soggetto del tutto diverso, per natura e compiti. Ancora, ad avviso della difesa, difetterebbe nell’ordinamento sportivo la norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetti di una rateazione.

Da ultimo, la difesa rilevava la contenuta entità della violazione contestata, invocando anche il pagamento – non appena ricevuta la comunicazione Co.Vi.So.C. di quanto oggetto di contestazione.

Il dibattimento

All’udienza del 19.1.2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato il dr. Luca Scarpa e l’avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Paolo Rodella in rappresentanza del sig. Giuseppe Capozzoli (presente anche personalmente) e della società US Viterbese 1908 Srl.

Il dr. Luca Scarpa, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Capozzoli: inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società US Viterbese 1908 Srl: 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2022-2023.

L’avv. Paolo Rodella ha sottolineato che il caso in questione non è del tutto disciplinato dalle norme federali poiché non è previsto alcun termine di scadenza di pagamento della rateazione riportandosi, in ogni caso, alla memoria difensiva depositata in atti e chiedendo l’accoglimento delle richieste in essa formulate.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità della sig. Giovanni Capozzoli.

Com’è noto, infatti, ai sensi dell’art.33, comma 4, del CGS “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica.

L’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V prevede che “Le società devono documentare alla FIGC - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

- primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”.

Ai sensi del combinato disposto delle suindicate norme, pertanto, in relazione al periodo 1° luglio – 31 agosto, il pagamento dei contributi INPS e la relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. devono essere compiuti entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno.

Nella fattispecie de qua risulta pacifico e non contestato che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi INPS non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022.

Sul punto appare, allora, irrilevante l’eventuale e, in ogni caso, non documentata, impossibilità di scorporare gli importi relativi al debito INPS dal totale dovuto, avente una natura triplice (INPS, IVA e contravvenzioni stradali). Quanto sopra, unitamente alla circostanza che la rateazione sia stata concessa dall’ente esattore e non dall’ente impositore non può, certamente, incidere in alcun modo circa la natura, ancorché parziale, di debito INPS delle somme dovute.

Né, ai fini d’interesse del presente giudizio, assume alcuna rilevanza, tranne che nell’ipotesi di decadenza dal beneficio della rateazione, la circostanza che nei rapporti con l’Ente Esattore Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio sia condizionata al mancato pagamento di cinque rate.

Non appare, infine condivisibile la tesi della difesa secondo la quale l’assenza nell’ordinamento sportivo di una specifica norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetto di una rateazione impedirebbe l’applicazione di sanzioni in capo ai deferiti.

Il mancato pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.

Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso.

Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ai mesi di Luglio ed Agosto nonché alla relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche.

Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Giovanni Capozzoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della società deferita.

La società US Viterbese 1908 Srl, risulta sanzionabile con punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione.

Pur dando atto, infatti, che l’importo delle rate pagate tardivamente non fosse particolarmente rilevante e pur considerando, inoltre, che la società, non appena venuta a conoscenza dell’addebito contestato, ha provveduto al pagamento delle rate stesse, la norma sanzionatoria prevede espressamente che “il mancato pagamento [......] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

Come evidenziato dalla Corte Federale d’Appello a sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020 esiste “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Capozzoli, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società US Viterbese 1908 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI

Andrea Fedeli                                                                                                                                                

Valentina Ramella 

                                                                                                                                     

IL PRESIDENTE

       Carlo Sica

                                                                                                                                     Depositato in data 27 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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