Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 102/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022

Impugnazione – istanza:  Arpi Nova Calcio a 5/Futsal Prato

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022) con cui è stato respinto il ricorso in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone C, Futsal Prato/Arpi Nova del 12.11.2022 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico del Futsal Prato, ovvero in subordine della ripetizione della stessa gara, in ragione dell’errore tecnico commesso dall’arbitro e consistito nel non assegnare un tiro libero in favore della Arpi Nova a fronte della (ritenuta) già intervenuta conclusione della prima frazione di gioco, che era stata tuttavia segnalata dal cronometrista successivamente alla (iniziale) assegnazione del tiro libero e tutto ciò in un contesto in cui il relativo segnale acustico della sirena non era udibile; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 4 a 2 maturato fra le squadre all’esito della gara. Le doglianza formulate dalla reclamante s’incentrano su un duplice, interconnesso, errore tecnico in cui gli ufficiali di gara sarebbero incorsi: da un lato, l’aver consentito la disputa della gara pur in presenza di un segnalatore acustico non udibile a tutti e di un tabellone visibile al solo cronometrista; dall’altro il non avere assegnato un tiro libero all’Arpi Nova in ragione della (dubbia e non chiaramente riscontrabile, stante la suddetta non udibilità del segnale acustico) conclusione del periodo di gioco anteriore alla commissione del fallo. I profili di doglianza, connessi fra loro, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento……Analoghe considerazioni valgono poi rispetto al secondo profilo di doglianza, incentrato sulla mancata assegnazione del tiro libero: nessun errore tecnico nei termini suindicati è infatti ravvisabile in proposito, bensì una valutazione di gioco da parte degli ufficiali di gara, chiaramente esplicata dall’arbitro nel suddetto supplemento di rapporto: “sul finale del primo tempo l’arbitro due, a sibilo del tabellone già avvenuto e quindi a primo tempo finito, ha fischiato il sesto fallo contro il Futsal Prato; in contemporanea al fischio dell’arbitro due c’era stato anche quello del cronometrista per indicare appunto il fine tempo”; “dopo una brevissima consultazione con il collega al tabellone io ho fischiato il fine tempo […]”. A ciò si aggiunga peraltro che la stessa rappresentazione dei fatti da parte della reclamante è dubbiosa e perplessa al riguardo, in ordine (al di là delle possibili conseguenze sulla gara dell’ipotizzato errore commesso nel detto episodio) alla stessa valutazione del fatto, atteso che la società Arpi Nova Calcio a 5 deduce che “Così come non è possibile dimostrare fattualmente che il cronometrista non sia caduto in errore per un evento occorso nell’arco di pochi attimi di secondo, alla medesima stregua non è possibile affermare il contrario”. Per tali ragioni non v’è evidenza di errori tecnici o vizi della gara tali da aver influenzato la regolarità del suo svolgimento agli effetti dell’art. 10, comma 5, C.G.S.  Né assume rilievo, in senso inverso, il richiamo all’importanza del segnale acustico – nella specie utilizzato e rispettato dagli ufficiali di gara – nel quadro della Regola 7 o il principio del necessario controllo dell’arbitro sul tabellone, della cui violazione o pregiudizio non v’è in specie in ogni caso alcuna evidenza, fermo restando che un tale rilievo non risulta conducente in relazione ai fatti di gara come descritti nei referti ufficiali. In tale contesto, non è ammissibile neanche l’invocata prova televisiva, considerato che la stessa può essere utilizzata in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall’art. 61, commi 2, 3 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta, gravemente antisportiva o blasfema), “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati” (art. 61, comma 2, C.G.S.; cfr. in generale, sula tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva a fini diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.; Id., III, 16 dicembre 2022, n. 79). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278). Nel caso di specie, la prova viene invocata dalla reclamante al di fuori dei casi previsti alle suddette disposizioni e per dimostrare un (ipotetico) errore tecnico dell’arbitro: di qui la sua inammissibilità.  Anche la richiesta di prova testimoniale va infine respinta, stante la sua (assorbente) irrilevanza ai fini del decidere alla luce di quanto suesposto.

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