F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0064/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/Sigg.ri Mauro Scappocin-Omar Nalesso-A.S.D. Lions Villanova

Decisione/0064/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0078/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

Mauro Mazzoni – Componente

Salvatore Mezzacapo - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0078/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 27.12.2022;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto pubblicata con il Com. Uff. n. 61 del 21 dicembre 2022;

Relatore all’udienza del 23.01.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli avv.ti Enrico Liberati per la Procura federale Interregionale e Jacopo Tognon per i sigg.ri Mauro Scappocin, Omar Nalesso e per la società A.S.D. Lions Villanova;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del giorno 14 novembre 2022, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale territoriale per il Veneto

- il sig. Mauro Scappocin, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il dirigente accompagnatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, sig. Omar Nalesso, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova;

- il sig. Omar Nalesso, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con il presidente della A.S.D. Lions Villanova, omesso di rilasciare al calciatore sig. Thomas Favaro (nato il 10.2.2007), all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Lions Villanova e militante nella squadra della predetta società della categoria “Giovanissimi Under 15”, il nulla osta richiesto in data 12.6.2022 dalla F.C. Legnago Salus, precludendo allo stesso di partecipare nelle date del 14.6.2022 e 21.6.2022 ad uno stage di allenamento presso lo stadio “M. Sandrini” di Legnago (VR), adducendo quale giustificazione la mancata regolarizzazione da parte dello stesso della quota annuale richiesta dalla A.S.D. Lions Villanova;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 7.3.2022, inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il seguente messaggio: “buongiorno, con un allenamento a settimana pensate di migliorare? Ogni lunedì stessa storia… sinceramente mi stanno girando i c******* alla grande, ditemi cosa volete fare che la società si comporterà in base a questo…stiamo facendo sacrifici grandi a livello economico per voi e veniamo ricambiati così. Avete rotto il c*****”;

- la A.S.D. Lions Villanova a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Scappocin ed Omar Nalesso, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il deferimento originava dall’attività d’indagine avviata dalla Procura federale in data 14 luglio 2022 a seguito dell’iscrizione nel relativo registro di procedimento disciplinare in seguito alla segnalazione pervenuta a mezzo Pec in data 14 giugno 2022 da parte della sig.ra Nadia D’Agostino, documentata tramite corrispondenza WhatsApp intercorsa tra la denunciante, madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Thomas Favaro (nato il 10 febbraio 2007), all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Lions Villanova, ed il Signor Diego Nalotto, tesserato per la A.S.D. Lions Villanova, dirigente accompagnatore facente funzioni di segretario del settore giovanile.

In particolare, la segnalazione riferiva di due condotte potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare consistenti:

- nella circostanza che al figlio minore della denunciante, come detto, all’epoca dei fatti tesserato della predetta società calcistica A.S.D. Lions Villanova, fosse stato negato il nulla osta necessario allo svincolo del predetto atleta subordinando tale adempimento al previo saldo della quota annuale da corrispondere per la fruizione dei servizi dell’associazione sportiva (condotta ascritta, nella prospettazione accusatoria, al Sig. Scappocin, in qualità di legale rappresentante della A.S.D. Lions Villanova e, in concorso con questi, al Sig. Nalesso, in qualità di responsabile del settore giovanile della predetta compagine);

- nella circostanza che il Sig. Nalesso avesse scritto, nella chat WhatsApp della squadra in cui militava il minore Thomas Favaro, un messaggio dai toni oggettivamente inappropriati, per l’utilizzo di parole obiettivamente scurrili.

All’esito del dibattimento, il Tribunale federale proscioglieva gli imputati in ordine a tutte le incolpazioni loro ascritte.

Avverso tale decisione ha interposto rituale reclamo la Procura federale, concludendo nel senso della:

- affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Mauro Scappocin, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lions Villanova, in relazione al capo di incolpazione formulato nei confronti dello stesso con l’atto di deferimento del 14.11.2022 con irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, così come richiesto dalla Procura federale nel corso del procedimento di prime cure, o di quella sanzione diversa che dovesse essere ritenuta giusta e corretta da codesta Ecc.ma Corte;

- affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Omar Nalesso, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Lions Villanova, in relazione ai capi di incolpazione sub a) e b) formulati nei confronti dello stesso con l’atto di deferimento del 14.11.2022 con irrogazione della sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione, così come richiesto dalla Procura federale nel corso del procedimento di prime cure, o di quella sanzione diversa che dovesse essere ritenuta giusta e corretta da codesta Ecc.ma Corte;

- affermazione della responsabilità diretta ed oggettiva della A.S.D. Lions Villanova ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Mauro Scappocin, ed al suo dirigente accompagnatore, sig. Omar Nalesso, con irrogazione della sanzione dell’ammenda di Euro 700,00 (settecento), così come richiesto dalla Procura federale nel corso del procedimento di prime cure, o di quella sanzione diversa che dovesse essere ritenuta giusta e corretta dalla Corte federale d’appello.

In particolare, nella prospettiva della reclamante Procura federale, la decisione impugnata sarebbe da riformare in quanto:

- il Tribunale federale avrebbe erroneamente ritenuto l’art. 4, comma 1, CGS “[…] una sorta di norma sanzionatoria in bianco, che imporrebbe di individuare all’interno dell’ordinamento sportivo la disposizione in concreto violata precludendo, per assurdo, la configurabilità di una violazione disciplinare in assenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa, ossia nel caso di specie ad una norma specifica che imponga a carico della società e di chi ne ha la rappresentanza legale e giuridica di rilasciare il nulla osta ad un proprio tesserato […]” sicché “[…] non potrebbe essere contestata quale fattispecie disciplinare autonoma e la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva concretizzatasi, nel caso di specie, sotto forma di richiesta di denaro a fronte del rilascio del nulla osta dovrebbe ritenersi, tout court, insussistente”;

- con riferimento alla condotta contestata al Sig. Nalesso, relativa al messaggio contenenti espressioni volgari e scurrili, l’erroneità della decisione impugnata emergerebbe dal fatto che tali espressioni presentano “una portata oggettivamente offensiva, e che la portata lesiva delle stesse è ancor maggiore perché le locuzioni sono state rivolte a calciatori minori che dalle stesse, qualora ritenute legittime, trarranno esempio e che utilizzeranno a propria volta nell’ambito dell’attività sportiva che svolgeranno (così creando la prassi o avvalorando l’assunto ingiusto utilizzato dal Giudice di prime cure, secondo cui i campi di calcio costituiscano luoghi nei quali si impara ad utilizzare in maniera legittima tali canoni linguistici)”.

Hanno parimenti svolto attività difensiva gli incolpati concludendo per il rigetto del reclamo e, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale per tutti gli incolpati, tenuto conto delle circostanze attenuanti applicabili al caso di specie e del principio di proporzionalità.

All’udienza del 23 gennaio 2023, le parti concludevano nel senso degli atti rispettivamente depositati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il proposto reclamo è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

In via preliminare si rende necessario perimetrare, alla luce della latitudine dei motivi di censura articolati dalla Procura federale, l’oggetto del sindacato di queste Sezioni Unite.

Ed infatti, occorre evidenziare come la Procura federale non abbia formulato motivi di censura riguardanti il capo della decisione con la quale il Tribunale federale ha assolto il Sig. Nalesso dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, per aver, in concorso con il Sig. Scapoccin, legale rappresentante della A.S.D. Lions Villanova, omesso di rilasciare il nulla osta al calciatore minore Sig. Thomas Favaro; assoluzione cui il Tribunale è pervenuto rilevando – con motivazione che, per quanto rileva, queste Sezioni Unite condividono – come il Sig. Nalesso, in quanto mero responsabile del settore giovanile della predetta compagine non era titolare di alcun potere decisionale e/o rappresentativo (spettante esclusivamente al Sig. Scapoccin, presidente della A.S.D. Lions Villanova) e che, quindi, correttamente è stato ritenuto non aver “[…] alcun potere decisionale e, pertanto, non poteva concedere quanto allo stesso contestato con l’atto di deferimento” dal momento che “[…] l’eventuale autorizzazione poteva essere sottoscritta unicamente dal Presidente e legale rappresentante della Società, unico tesserato abilitato a sottoscrivere atti con rilevanza esterna alla Società stessa”.

Con il che, stante il principio del tantum devolutum quantum appellatum desumibile dal disposto dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del CGS (secondo cui “3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata […]”), l’omessa contestazione del predetto capo ad opera della reclamante ne ha determinato la definitiva cristallizzazione con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.

Così delineato l’ambito di sindacato di queste Sezioni Unite e passando all’analisi delle censure articolate con il reclamo dalla Procura federale, si ritiene in via preliminare utile rammentare - costituendo tale profilo l’essenza del proposto reclamo nonché delle argomentazioni difensive ex adverso svolte - come, in adesione all’univoco orientamento interpretativo degli organi di giustizia sportiva, il disposto dell’art. 4, comma 1, CGS (secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”),  “[…] appare astrattamente distinguibile in due parti. Una prima parte con la quale il legislatore si è limitato a prevedere l’obbligatorietà, per i soggetti di cui all’art. 2, delle norme dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali. In questo caso occorre individuare la norma dell’ordinamento sportivo violata. Una seconda parte in cui si fa invece riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Con tale riferimento il legislatore sportivo ha voluto introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. La maggiore ampiezza dell’ambito applicativo dell’illecito sportivo rispetto all’illecito penale è funzionale a perseguire lo scopo specifico della sanzione disciplinare sportiva, ossia la generica prevenzione di condotte suscettibili di alterare il buon andamento della competizione atletica. Il perseguimento di tale obiettivo comporta non soltanto una compressione dei principi di materialità e colpevolezza, ma anche una declinazione maggiormente flessibile del principio di legalità, con particolare riguardo ai corollari della tassatività e determinatezza della disposizione sanzionatoria. L’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità dell’attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni e di importanza tale da colpire anche soggetti non più appartenenti all’ordinamento sportivo, per violazioni commesse in costanza di tesseramento. L’inosservanza dei principi etici costituisce quindi un potenziale presupposto di un procedimento disciplinare. Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L’attività sportiva si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza”. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022).

Con il che “La violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, il rispetto dei quali è imposto dall’art. 1 bis del Codice di giustizia sportiva della FIGC in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, determina un’ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo, sia da un nesso di causalità tra il comportamento del deferito e specifici eventi dannosi” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016).

Peraltro, l’autonoma portata precettiva dell’art. 4, comma 1, CGS relativamente all’obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità si desume anche sulla base di una analisi meramente letterale del testo della disposizione la quale, diversamente da quanto ritenuto dalla decisione gravata (secondo cui “Nel Caso di specie, i dirigenti sono tenuti, in particolare, all’osservanza delle NOIF e delle direttive contenute nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico con lealtà, correttezza e probità ”), utilizza significativamente la congiunzione “e” (e non già “con” come invece erroneamente affermato dal Tribunale), proprio a valorizzare l’enunciazione di un autonomo e concorrente obbligo per i soggetti parte dell’ordinamento giuridico federale di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali predetti principi etici connotanti l’agere nell’ambito dell’ordinamento federale (in questo senso, si veda, ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2021-2022, secondo cui “Il dovere di comportarsi secondo il principio della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, rappresenta il principale parametro di condotta per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano sottoposti all’ordinamento federale. L’obbligo in esame, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva (c.d. fair play), già sotto il vigore del Codice previgente ha assunto una dimensione più ampia, riferibile anche al di là dell’ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una più generale regola di condotta in ambito associativo, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti comunque facenti parte dell’ordinamento federale, e tale da ricomprendere in essa ogni violazione delle generali regole di correttezza e di lealtà da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l’ordinamento federale”).

Tali direttrici ermeneutiche, appunto evocanti un’autonoma portata precettiva dei predetti obblighi etico-sportivi, ben si conciliano con l’univocamente riconosciuta (oltre che dal Tribunale federale anche da entrambe le parti del giudizio) assenza di un obbligo giuridico da parte della Società di concedere automaticamente e senza preventiva valutazione discrezionale il richiesto nulla osta atto a consentire, come rileva nel caso di specie, ad un proprio tesserato di svolgere uno stage di allenamento con altra società.

Ed infatti, proprio a fronte della concorrente assenza di un obbligo specifico di concessione del nulla osta e, tuttavia, della vigenza per la società sportiva dilettantistica e per i legali rappresentanti della stessa dell’obbligo di conformarsi ai principi di lealtà, correttezza e probità - siccome sopra contenutisticamente tratteggiati - rileva come sia appunto lesiva di tali principi la condotta serbata dalla società calcistica, consistente nella palese subordinazione del rilascio del nulla osta al ricevimento da parte del richiedente del saldo delle quote associative.

Circostanza, quest’ultima, già conclamata con la denuncia che ha avviato il procedimento sanzionatorio e che ha poi trovato puntuale riscontro in sede di indagini, come emerge indubitabilmente dalla analisi della documentazione versata in atti, costituita in primis, dalle conversazioni avvenute via WhatsApp nonché da tutte le dichiarazioni rese dalla denunciante e dagli incolpati all’uopo ascoltati dall’organo inquirente.

Invero, vieppiù nel contesto specifico di riferimento - costituito da un rapporto associativo in seno ad una associazione sportiva dilettantistica e coinvolgente calciatore minore di età - queste Sezioni Unite non possono non stigmatizzare, come evidentemente lesiva dei predetti principi dell’art. 4, comma 1, CGS, la condotta serbata dall’A.S.D. Lions Villanova - sostanzialmente riducibile ad un emulativo esercizio del diritto di credito vantato nei confronti del proprio atleta - nella parte in cui essa si è evidentemente ridotta nella illecita e non consentita costituzione di una relazione di corrispettività rispetto all’esercizio di una prerogativa (i.e. lo svincolo del proprio calciatore) che avrebbe dovuto invece essere improntata, pur nella discrezionalità della valutazione spettante alla società calcistica, al più a considerazioni di carattere tecnico-sportivo.

Ciò anche considerando - a palese dimostrazione dell’inappropriatezza del costituito do ut des - che evidentemente la lamentata pretesa creditoria ben avrebbe potuto essere realizzata avvalendosi degli ordinari strumenti giustiziali approntati dall’ordinamento giuridico e che, peraltro, è stata ostinatamente tenuta pur essendo la relativa richiesta di svincolo pervenuta alla società solo pochi mesi prima della naturale scadenza del rapporto associativo (come noto avente, nel caso di specie, durata annuale).

Fermo quanto precede e nella prospettiva di determinare il relativo trattamento sanzionatorio - una volta acclarata la fondatezza del reclamo nella parte in cui si chiede la riforma della decisione del Tribunale con riferimento alla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, da parte del legale rappresentante della A.S.D. Lions Villanova  - queste Sezioni Unite non possono esimersi da una appropriata valutazione anche della condotta serbata dal giovane calciatore Thomas Favaro e, per esso, dal genitore esercente la potestà sullo stesso.

Invero, al riguardo condividendosi in parte i rilievi svolti dalla difesa degli incolpati, emerge per tabulas dalla stessa attività d’indagine come “[…] nonostante sia pure vero che la società non abbia concesso il nulla osta a fronte del mancato pagamento della quota associativa annuale da parte della famiglia di Favaro Thomas, è emerso il fatto che tale decisione della società sia stata dovuta anche da un atteggiamento ed ad alcuni comportamenti impropri della stessa famiglia del giovane calciatore Favaro Thomas (come richiesta svincolo inopportuno, sospensione attività agonistica sportiva del calciatore per non attenersi alle disposizioni sanitarie adottate dalla Federazione, rifiuto di riprendere l’attività sportiva con la sua categoria di appartenenza)”.

Orbene, proprio per la valenza precettiva del più volte richiamato art. 4, comma 1, CGS, che per effetto del rinvio interno all’art. 2 del medesimo CGS, trova applicazione “ […] alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, le citate circostanze di fatto, accertate in sede di indagine, non possono non rilevare quali elementi idonei a caratterizzare la complessiva vicenda in senso tale da non far emergere soltanto l’unilaterale scorrettezza degli incolpati quanto, piuttosto, un concorrente apporto del calciatore (come detto, anche per il tramite del genitore esercente la relativa potestà sullo stesso) al definitivo deteriorarsi del rapporto associativo.

Per di più, anche relativamente ai profili economici in essere con la predetta società calcistica, emerge dagli atti come, per il tramite della propria madre, il predetto tesserato abbia di fatto avviato una sorta di trattativa volta a cercare di trovare un accordo circa l’effettiva entità della somma da corrispondere (alla fine, invero oggettivamente modesta, visto che essa si era poi convenzionalmente ridotta ad euro 100,00) che, oltre a valere ulteriormente quale palese riconoscimento del debito sussistente nei confronti della società calcistica, manifesta un non leale e/o corretto comportamento rispetto all’obbligo assunto con la richiesta di fruizione dei servizi prestati dalla società sportiva, la cui valenza economico-patrimoniale non può comunque essere del tutto disconosciuta.

Con il conseguente effetto per cui, in disparte la natura illecita della condotta attribuibile al legale rappresentante della società calcistica (oltre che all’ente a titolo di responsabilità oggettiva, facendo salve le considerazioni che a breve si svolgeranno al riguardo), proprio in una prospettiva valutativa complessiva e che tenga in debita considerazione l’apporto causale delle condotte ascrivibili al denunciante, si ritiene equo disporre una conseguente riduzione dell’entità della sanzione rispetto alle richieste formulate dal reclamante, in misura che si reputa di poter congruamente determinare in mesi 1 (uno) di inibizione.

Tale conclusione non consente, tuttavia, l’irrogazione della concorrente sanzione dell’ammenda nei confronti dell’A.S.D. Lions Villanova - come pure richiesto dalla Procura federale in sede di reclamo - stante la natura dilettantistica di tale compagine.

Ed infatti, osta all’accoglimento di tale richiesta il disposto dell’art. 9, comma 3, CGS (secondo cui “ Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.”).

E’ noto, difatti, che la sanzione della ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica, con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 305/2012-2013) e degli illeciti per violazione del divieto di scommesse (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 89/2016-2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 16/2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).

Con il che, in parte qua, la domanda proposta con il reclamo deve essere rigettata con conseguente conferma della decisione impugnata.

Chiarito quanto precede con riferimento alla condotta illecita ascritta al Sig. Scapoccin, si impone la valutazione della decisione di proscioglimento che il Tribunale federale ha inteso statuire con riferimento al messaggio, contenente espressioni obiettivamente scurrili, che il Sig. Nalesso, dirigente della società e responsabile del settore giovanile, ha rivolto ai calciatori affidati alla sua direzione sportiva, nell’asserita intenzione di spronarli a migliorare il proprio atteggiamento agonistico.

Orbene, queste Sezioni Unite, in accoglimento delle censure al riguardo svolte dalla reclamante Procura federale, non possono esimersi dallo stigmatizzare la decisione impugnata nella parte in cui essa è pervenuta - peraltro sulla base di ragionamento, come si avrà cura di dimostrare, del tutto privo di alcun referente normativo, seppur lato – a ritenere del tutto scriminabile la scurrilità e la volgarità delle espressioni usate dal Sig. Nalesso in quanto prive di qualsiasi elemento di blasfemia; giungendo ad affermare, a dimostrazione di quanto precede, come le stesse non possano essere oggetto di alcuna censura in quanto “moneta corrente nei campi di calcio”.

Trattasi, invero, di ragionamento inaccettabile tanto sul piano squisitamente logico-giuridico che contenutistico.

Ed infatti, in primis non è in alcun modo possibile desumere dalle disposizioni federali, come invece erroneamente vorrebbe sancire il Tribunale federale e confermare la difesa degli incolpati, il principio per cui l’aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l’utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l’assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema).

Per di più, non si può evidentemente avallare l’affermazione - cui pure il Tribunale federale improvvidamente perviene e dagli esiti evidentemente paradossali - secondo cui, proprio la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche, costituisca ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe vieppiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.

Con il che, pur valorizzando quali circostanze attenuanti l’avvenuta, pronta pubblica ammenda fatta dal Sig. Nalesso, si ritiene, in parziale accoglimento del proposto reclamo, di dover comminare la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- Sig. Mauro Scappocin: inibizione di mesi 1 (uno);

- Sig. Omar Nalesso: inibizione di mesi 3 (tre).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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