F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/TFN – SD del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 14634/52pf 22-23/GC/SA/mg del 20 dicembre 2022 nei confronti del sig. Marco Messina e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting – Reg. Prot. 101/TFN-SD
Decisione/0118/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0101/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14634/52pf 2223/GC/SA/mg del 20 dicembre 2022 nei confronti del sig. Marco Messina e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 20 dicembre 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Marco Messina, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Biancavilla 1990 Sporting, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver lo stesso quale Presidente della citata società, nel procedimento CAE 67/2021-22 innanzi alla Commissione Accordi Economici - LND, utilizzato una “dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo” contenente la firma apocrifa del calciatore sig. Cruz Pereira Sergio; la società ASD Biancavilla 1990 Sporting a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza il sig. Marco Messina.
La fase istruttoria
Il procedimento ha tratto origine da una nota trasmessa dalla Commissione Accordi Economici (CAE) della LND, nella quale si segnalava che il calciatore Cruz Pereira Sergio, che aveva adito la Commissione reclamando il saldo di quanto ad esso spettante a seguito dell’accordo concluso con la società ASD Biancavilla 1990 Sporting (da ora, anche la società), aveva disconosciuto la propria firma su una dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo datata 13 dicembre 2021 prodotta in giudizio dalla società a confutazione della pretesa del calciatore.
La Procura Federale iscriveva il procedimento nell’apposito registro in data 13 luglio 2022.
La fase predibattimentale
La Procura procedeva all’attività istruttoria acquisendo, in particolare, le dichiarazioni del calciatore, che depositava anche screenshots di messaggi whatsapp con il Presidente onorario della società e quelle del Presidente Messina.
Il dibattimento
All’udienza del 19 gennaio 2023, svoltasi in videoconferenza, è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento ed alla attività istruttoria presupposta chiedendo irrogarsi le sanzioni di quattro mesi di inibizione per il sig. Messina e di 500,00 euro di ammenda per la società.
La decisione
Il Tribunale ritiene che il sig. Messina sia responsabile dell’incolpazione ad esso ascritta, con conseguente (trattandosi del Presidente) responsabilità diretta della società.
Invero, la inveridicità della dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo risulta documentalmente dai messaggi whatsapp già richiamati e datati 21 febbraio 2022, nei quali il Presidente onorario della società assicurava il calciatore, che anticipava vertenza, che “in settimana partono i bonifici” dello spettante “perché abbiamo avuto un ritardo con un sponsor”.
È evidente che la liberatoria prodotta dalla società in giudizio, datata 13 dicembre 2021, non è veridica, ammettendosi dal Presidente onorario che il calciatore aveva ancora il credito insoluto alla data del 21 febbraio 2022.
Inoltre, ad ulteriore conferma, il Presidente Messina, audito dalla Procura in data 21 settembre 2022, ha confermato detta inveridicità affermando “abbiamo liquidato al Cruz solo 2.000,00 euro in quanto era stato presente solo due mesi mentre per il restante periodo essendosi infortunato era in malattia”.
Le conseguenti sanzioni che si ritengono eque sono indicate nel dispositivo, essendosi valutata, quanto alla posizione del Presidente Messina, la sua ammissione del mancato pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Messina, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 30 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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