FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 30/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – KOVAL ASD VILLA D’oro CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Tymur KOVAL, e della società ASD VILLA D’ORO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TYMUR KOVAL, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Villa D’Oro Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della predetta società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto unitamente alla propria madre, in data 12.9.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Villa D’Oro Calcio, la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere ;

ASD VILLA D’ORO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Tymur Koval ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna Koval nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Tymur KOVAL, e dal Sig. Alessandro Campi, in qualità legale rappresentante, per conto della società ASD VILLA D’ORO CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Tymur KOVAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD VILLA D’ORO CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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