DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 556 del 27.01.2023 – Delibera – Gara del 25/ 1/2023 OLIMPIA REGIUM – ATLANTE GROSSETO

Gara del 25/ 1/2023 OLIMPIA REGIUM - ATLANTE GROSSETO

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo regolarmente proposto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.109/A del 23/01/2023 dalla Società ATLANTE GROSSETO avverso l'esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Halitjaha Fatjon in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 aveva accumulato a fine stagione quattro giornate di squalifica relative ad un partita di Coppa Italia Serie B. Precisa la ricorrente che il calciatore in questione non avrebbe provveduto a scontare tutte le giornate di squalifica residue in quanto nella presente stagione sportiva non avrebbe preso parte a due gare di Coppa della Divisione ed a solo tre gare di campionato di Serie B, tuttavia dovendo scontare le quattro giornate unicamente in campionato e non anche in Coppa della Divisione, gli sarebbe residuata ancora una giornata di squalifica che avrebbe dovuto scontare nella gara oggetto del presente ricorso. A sostegno di quanto sopra la ricorrente richiamava una recente pronuncia della Collegio di Garanzia del Coni del 19/01/2023(N°.000049/2023). Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta contro deduceva che Il ricorso è infondato e va respinto. Preliminarmente si deve evidenziare come il richiamo alla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni sia inconferente in quanto detta pronuncia si riferisce ad una fattispecie diversa, avendo ad oggetto la posizione di un calciatore che doveva scontare una squalifica residua inflitta nella precedente stagione sportiva in Campionato e in Coppa Italia. Nel caso in esame, al contrario, le quattro giornate di squalifica residue a carico del calciatore Halitjaha Fatjon erano state inflitte in Coppa Italia nella precedente stagione sportiva e non erano state scontate dallo stesso entro il termine della manifestazione. Ai sensi dell'art.21 commi 6 e 7 del C.G.S è chiaramente specificato che: "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive" mentre il comma 7 dispone che "Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitte la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo" Per tutto quanto sopra premesso il calciatore Halitjaha Fatjon, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, aveva pieno titolo a prendere parte all'incontro in epigrafe essendo in posizione regolare.

P.Q.M.

decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro OLIMPIA REGIUM - ATLANTE GROSSETO 4- 1; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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