DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 561 del 27.01.2023 – Delibera – GARA DEL 14/01/2023: ASD CASTELLANA – APD SAMMICHELE 1992 Reclamo proposto dalle Società: Sammichele 1992

GARA DEL 14/01/2023: ASD CASTELLANA – APD SAMMICHELE 1992

Reclamo proposto dalle Società: Sammichele 1992

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che, con entrambe le squadre in inferiorità numerica per la precedente espulsione di un calciatore per parte al minuto 6’ 13’’ del secondo tempo, dopo la segnatura al minuto 7’ 51’’ del secondo tempo della rete del pareggio da parte della società APD Sammichele, il direttore di gara consentiva l’ingresso in campo di un calciatore della ASD Castellana creando una situazione di superiorità numerica che si protraeva per 22’ secondi, da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dall’esame del referto di gara e dai relativi supplementi di referto inviati dall’arbitro e dal cronometrista ha trovato conferma la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente. Difatti il direttore di gara ha precisato che “in seguito alla mass confrontation avvenuta al minuto 6:13, il gioco riprendeva 4 contro 4. Successivamente alla rete segnata al minuto 7:51 dalla squadra ospite, il gioco veniva ripreso con l’integrazione di un calciatore locale, quindi 5 contro 4.”, così come il cronometrista che ha refertato che “Mentre le squadre si trovavano in parità numerica a seguito di una doppia (una per parte) espulsione contemporanea , al minuto 7:51 del secondo tempo la società Sammichele segnava una rete e l’AR1 autorizzava l’ingresso di un calciatore della società Castellana. “ Rilevato che il fatto, così come descritto, configura senza ombra di dubbio un errore tecnico dell’arbitro, considerato che la Regola 8 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque stabilisce che “se entrambe le squadre stanno giocando con tre o quattro calciatori e viene segnata una rete, nessuna squadra può reintegrare un calciatore finché non siano trascorsi i rispettivi due minuti di inferiorità numerica” Atteso, altresì, che l’errore tecnico dell’arbitro si è verificato al minuto 7’ 51’’ nel corso del secondo tempo, quando il risultato parziale della gara era sul punteggio di 2 - 2, e che l’incontro è poi terminato con questo stesso risultato. Ritenuto, quindi, che tale circostanza, a prescindere, ha alterato il regolare svolgimento della gara non potendo ritenersi come ininfluente sul risultato finale.

P.Q.M.

Visto l'art. 10, comma 5 del CGS a scioglimento della riserva di cui al C.U. 492 del 17/01/2023 decide: di non omologare la gara in epigrafe e disporre la ripetizione della stessa rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per i conseguenti adempimenti di competenza; Si dispone la restituzione della tassa di reclamo;

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it