F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 124/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2023 – Sig.ra Loredana Giacomobono
Decisione n. 124/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 129/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Sebastiano Zafarana – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 129/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Matteo Alonzi, rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale sig.ra Loredana Giacomobono, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 20.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.1.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo inoltrato il 3.1.2023 dalla sig.ra Giacomobono Loredana, madre del calciatore minorenne Matteo Alonzi, preceduto dal preannuncio inoltrato il 23.12.2022 dallo stesso calciatore, quest’ultimo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe, con la quale gli è stata comminata la squalifica sino al 21.2.2023 perché “espulso per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di Gara, alla notifica del provvedimento disciplinare profferiva frasi irriguardose all’indirizzo dell’allenatore della squadra avversaria. Successivamente cercava di raggiungere l’Arbitro con fare minaccioso non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava il comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara e dell’allenatore della squadra avversaria”.
Episodio accaduto nel corso dell’incontro Flaminia Civitacastellana – Vis Artena del 18.12.2022, valevole per il Campionato Nazionale Juniores – Girone H – L.N.D. Divisione Interregionale.
La reclamante sostiene di aver dovuto provvedere in proprio all’inoltro del reclamo, stante il rifiuto opposto dalla società Vis Artena, in quanto il calciatore era in procinto di trasferirsi ad altra società. Espone di essersi trovata di fronte ad una complessa normativa procedurale e di aver appreso dalla segreteria di questa Corte Sportiva che il preannuncio di reclamo era stato inoltrato in ritardo. Chiede pertanto di essere rimessa in termini ex art. 50, comma 5 , C.G.S. ed una riduzione della squalifica, al fine di evitare al proprio figliuolo la delusione di dover restare per troppo tempo lontano dai campi di gioco, con pericolo di compromissione del suo percorso educativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è inammissibile sotto plurimi profili.
Il preannuncio di reclamo non solo è stato inoltrato oltre il termine di cui all’art. 71, comma 2, C.G.S., ma, per di più, risulta sottoscritto personalmente dal giovane calciatore che, in quanto minore di età, è privo della capacità di agire (non a caso il reclamo risulta invece sottoscritto dalla di lui madre, quale esercente la potestà genitoriale).
Inoltre, premesso che non sussiste alcuna circostanza che possa legittimare l’eventuale rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S. (tale non potendo considerarsi l’ignoranza della normativa federale), anche il reclamo (più che altro un accorato appello alla sensibilità di questa Corte) risulta privo degli elementi minimi essenziali previsti dall’art. 71, comma 4, C.G.S., quali la motivazione adeguata e le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce