F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120/TFN – SD del 2 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13090/82pf22-23/GC/GR/ff del 24 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Fabio Coscarella + altri – Reg. Prot. 90/TFN-SD

Decisione/0120/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13090/82pf22-23/GC/GR/ff del 24 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Fabio Coscarella, Luigi De Rosa, Paola Maschio, Aldo Orrico, Francesco Elio Giorno, nonché nei confronti delle società FCD Luzzese 1965 e Rende Calcio 1968 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 23 novembre 2022 la Procura Federale, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il sig. Fabio Coscarella (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Rende Calcio 1968 Srl ASD);

- il sig. Luigi De Rosa (all’epoca dei fatti allenatore e tesserato dal mese di aprile 2022 per Società Rende Calcio 1968 SRL ASD);

- la sig.ra Paola Maschio (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società FCD Luzzese 1965);

- il sig. Aldo Orrico (all’epoca dei fatti iscritto all’albo del settore tecnico ma calciatore per la Società FCD Luzzese 1965);

- il sig. Francesco Elio Giorno (all’epoca dei fatti calciatore e allenatore per la Società FCD Luzzese 1965); - la società FCD Luzzese 1965;

- la società Rende Calcio 1968 Srl; per rispondere

1. Fabio Coscarella della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Francesco Elio Giorno – iscritto nell’Albo del settore tecnico e tesserato per la società FCD Luzzese 1965 prima come calciatore e dall’8 aprile 2022 come allenatore - di svolgere durante la stagione sportiva 2021-2022, attività in favore della squadra giovanile “pulcini” della società Rende Calcio 1968 Srl ASD, svolgendo di fatto - il sig. Giorno - attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, nonché per avere affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021- 2022 l’attività di allenatore della squadra juniores nonché di responsabile del settore giovanile della Rende Calcio1968 Srl ASD venisse svolta dal sig. Luigi De Rosa, iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma privo di tesseramento, formalizzato solo nel mese di aprile 2022;

2. Luigi De Rosa della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di aprile 2022, ha svolto attività di allenatore della squadra juniores, nonché di responsabile del settore giovanile della Rende Calcio 1968 Srl ASD pur non essendo tesserato per tale società;

3. Paola Maschio della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965 partecipante al Campionato di Prima Categoria, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, venisse svolta dal mese di settembre 2021 al mese di febbraio 2022 dal sig. Aldo Orrico, soggetto iscritto all’albo del settore tecnico ma tesserato con la società FCD Luzzese 1965 come calciatore. Dal mese di febbraio 2022 e sino al termine della stagione sportiva l’attività di tecnico della prima squadra della società FCD Luzzese 1965 è stata svolta dal sig. Elio Francesco Giorno, il quale è stato tesserato come allenatore dall’8 aprile 2022, svolgendo pertanto dal mese di febbraio 2022 l’attività di allenatore privo di regolare tesseramento;

4. Aldo Orrico della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, durante la stagione sportiva 20212022 e sino al mese di febbraio 2022, l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965, partecipante al Campionato di Prima Categoria, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, pur essendo lo stesso tesserato con la società FCD Luzzese 1965 come calciatore;

5. Francesco Elio Giorno della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, durante la stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore in favore della società FCD Luzzese 1965 dal mese di febbraio 2022 all’8 aprile 2022, pur in assenza di tesseramento come allenatore ma essendo tesserato come calciatore, nonché per avere svolto durante la stagione sportiva 2021-2022 attività in favore della squadra giovanile “pulcini” della società Rende Calcio 1968 Srl ASD, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

6. FCD Luzzese 1965 (di seguito anche solo FCD Luzzese) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Paola Maschio, Francesco Elio Giorno e Aldo Orrico;

7. Rende Calcio 1968 Srl (di seguito anche solo Rende Calcio), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabio Coscarella, Luigi De Rosa e Francesco Elio Giorno.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento la Procura Federale acquisiva vari documenti tra i quali:

- attestazione della posizione Federale del sig. Elio Giorno Francesco, Allenatore UEFA B;

- attestazione della posizione Federale del sig. De Rosa Luigi, Allenatore UEFA PRO;

- attestazione della posizione Federale del sig. Orrico Aldo;

- fogli di censimento della società Rende Calcio 1968 Srl per la Stagione sportiva 21-22;

- fogli di censimento della società FCD Luzzese 1965 per la Stagione sportiva 21-22;

- AS 400 del sig. Orrico Aldo;

- N. 2 riproduzioni fotografiche del sig. Giorno Elio Francesco estrapolate dal social network Facebook ed inviate dall’indirizzo email pu-ma.m@tiscali.it;

- audizione del sig. Coscarella Fabio (Amministratore Unico della società Rende Calcio 1968 Srl ASD) in data 4 agosto 2022;

- audizione del sig. Ciardullo Giovanni (Direttore Generale della società Rende Calcio 1968 Srl ASD) in data 4 agosto 2022;

- audizione del sig. Tocci Stefano (Segretario della società Rende Calcio 1968 Srl ASD) in data 4 agosto 2022;

- audizione del sig. De Rosa Luigi (tesserato come allenatore per la società Rende Calcio 1968 Srl ASD) in data 23 agosto 2022;

- audizione della sig.ra Maschio Paola (Presidente della società FCD Luzzese 1965) in data 25 agosto 2022;

- audizione del sig. Giorno Elio Francesco (Allenatore per la società FCD Luzzese 1965) in data 25 agosto 2022;

- audizione del sig. Orrico Aldo (calciatore della società FCD Luzzese 1965) in data 29 agosto 2022.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del deferimento inizialmente l’udienza del 21 dicembre 2022; in quella sede poi con Ordinanza di pari data, considerata la chiusura degli uffici federali dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, con conseguente difficoltà per la pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4, CGS e per l'esercizio dell'eventuale facoltà di reclamo nel termine dettato dall'art. 101 CGS, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 24 gennaio 2023. I soli deferiti Coscarella, De Rosa e Giorno presentavano memoria difensiva in cui contestavano in primo luogo l’ammissibilità del procedimento in quanto originato da una segnalazione anonima (e-mail giunta dall’indirizzo puma.m@tiscali.it e firmata con la sigla M.P.) e dunque in violazione dell’art. 118, comma 2 CGS. Quanto poi alle singole posizioni ed ai diversi capi di imputazione la difesa rilevava che: 1) in relazione al sig. Giorno l’attività di allenatore dei pulcini del Rende Calcio risultava del tutto indimostrata e sprovvista di prova; la presenza del sig. Giorno nel Rende Calcio, pur dichiarata da alcuni dirigenti e dallo stesso deferito, non risultava mai essersi concretizzata in una specifica attività tecnica, ma al più limitata ad accompagnare ed osservare il figlio, giocatore tesserato con la stessa società; 2) l’attività tecnica dello stesso Giorno per la FCD Luzzese risultava invece del tutto legittima in quanto comunicata al CR Calabria col documento "Variazione organigramma n. 10" del 25/02/2022, dopo che lo stesso aveva terminato con successo il corso da allenatore.

3) Quanto al sig. De Rosa l’attività di conduzione tecnica del Rende Calcio era anch’essa del tutto assertiva ed indimostrata; 4) quanto invece all’attività del De Rosa quale responsabile del settore giovanile del Rende Calcio da settembre 2021, tale violazione veniva ammessa dallo stesso deferito e dunque si confidava che tale comportamento venisse considerato quale collaborazione dell'incolpato ai sensi dell'art. 128 CGS.

Infine per la posizione del Coscarella (Presidente del Rende Calcio) la difesa seguiva gli argomenti articolati per il sig. Giorno ed il sig. De Rosa. La difesa dei deferiti concludeva pertanto nel modo seguente: a) per i suindicati capi di imputazione di cui ai numeri 1, 2 e 3 il proscioglimento perché il fatto non sussiste o comunque per non aver commesso il fatto, ovvero, in via subordinata, il proscioglim nto per prova insufficiente o contraddittor a. Con riferimento ai capi di imput zione di cui al numero 4 si chiedeva la condanna a sanzione commutata in prescrizioni alternative, o determinate in via equitativa.

In ogni caso per tutti i capi di imputazione e per tutti i deferiti si chiedeva, tenuto conto delle circostanze attenuanti, il minimo edittale della pena.

Il dibattimento

All’udienza del 24 gennaio 2023 erano presenti l’avv. Luca Sanzi per la Procura Federale e l’avv. Salvatore Romeo per i deferiti Coscarella, De Rosa e Giorno.

La Procura si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva le seguenti condanne per gli incolpati:

- nei confronti del sig. Fabio Coscarella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti del sig. Luigi De Rosa, mesi 6 (sei) di squalifica;

- nei confronti del sig. Paolo Maschio, mesi 8 (otto) di inibizione;

- nei confronti del sig. Aldo Orrico, mesi 6 (sei) di squalifica;

- nei confronti del sig. France Elio Giorno, mesi 6 (sei) di squalifica;

- nei confronti della società FCD Luzzese 1965, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda;

- nei confronti della società Rende Calcio 1968 Srl, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

L’avv. Salvatore Romeo, difensore dei sigg. Coscarella, De Rosa e Giorno, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

In primo luogo deve affrontarsi la questione preliminare dell’ammissibilità del procedimento e della legittimità del materiale investigativo raccolto dalla Procura Federale, anche se ad onore del vero alcuna domanda di inammissibilità e/o improcedibilità è poi avanzata nelle memorie difensive dei deferiti.

Ad ogni modo sul punto deve riportarsi la recente statuizione della Corte Federale d’Appello secondo cui il CGS non delimita l’ambito soggettivo di coloro che possono denunciare un fatto di possibile rilevanza disciplinare, tenendo conto peraltro che l’ordinamento federale pone anche un obbligo in tal senso per i soggetti ad esso appartenenti o che svolgono attività comunque rilevanti per l’ordinamento stesso, con l’evidente fine di favorire l’emersione degli illeciti.

Sul punto deve dunque ribadirsi il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva da ultimo recepito nella decisione n./0038/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello secondo cui “un’interpretazione logico-sistematica sia dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di estendere l’area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell’anonimo sino a ricomprendervi anche l’uso di esso come semplice ‘stimolo investigativo’ ... Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall’art. 330 c.p.p. (secondo cui: ‘ Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti’) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della ‘ricezione’, in cui l’organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall’altro, quella della ‘apprensione’ d’iniziativa, che invece presuppone un’attività pre-procedimentale di ricerca e ricognizione dell’informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis ... Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «’denuncia anonima’ non può essere posta a fondamento di atti ‘tipici di indagine’ (…), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità» e, quindi, l’esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, « gli elementi contenuti nelle ‘denunce anonime’ possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una ‘notitia criminis’» (Sez. VI, 22/04/2016, n. 34450) (così CFA, SS.UU., n. 18/2020-2021; conf., da ultimo, CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023. Nell’ordinamento generale, si veda altresì Cass. pen., SS.UU., 29.5.2008, n. 25932, sull’idoneità della denuncia anonima a stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se dallo scritto di autore ignoto possano ricavarsi indicazioni utili per la enucleazione di una “notitia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali)”.

Da ciò discende che, anche laddove il messaggio e-mail in questione dovesse qualificarsi come esposto anonimo, come prospettato dalla difesa dei deferiti, l’azione disciplinare risulterebbe in ogni caso ritualmente esercitata, essendo fondato il deferimento su attività di indagine autonomamente svolte dalla Procura Federale, sulla scorta dello “stimolo investigativo” rappresentato dallo stesso esposto presentato.

Passando al merito del deferimento ed alla responsabilità dei tesserati questa risulta in parte fondata nei termini che seguono.

- Circa il sig. Francesco Elio Giorno e la contestazione relativa al fatto di avere svolto durante la stagione sportiva 2021-2022 attività in favore della squadra giovanile “pulcini” della società Rende Calcio, svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, la contestazione della Procura non può ritenersi compiutamente dimostrata e documentata. Invero quale unica prova della responsabilità del deferito Vi sono solamente alcune fotografie tratte dal profilo di un social network dello stesso incolpato, ove il medesimo appare in posa nella formazione di giovani del Rende unitamente ad altri adulti con la divisa della società; nonché altre fotografie ove il Giorno indossa l’abbigliamento sportivo della stessa società Rende Calcio. Orbene tali istantanee non consentono di dimostrare in modo chiaro ed univoco che nella stagione 2021/2022 il Giorno abbia svolto od abbia avuto l’incarico di svolgere dal Rende Calcio una qualche attività di natura tecnica quale quella di allenatore o di responsabile all’interno della medesima società. Le foto pubblicate sui social dallo stesso deferito, certamente costituiscono un elemento indiziario a favore delle tesi della Procura che però non trova altre conferme ed in verità contrasta con tutte le diverse audizioni effettuate le quali sono invece univoche nell’escludere che il Giorno avesse e svolgesse un qualsiasi incarico (per di più tecnico) nel Rende Calcio e concordano nel riferire che il medesimo frequentasse il sodalizio solo in quanto genitore di un giovane calciatore e dunque tifoso appassionato.

Possono quindi condividersi sul punto le eccezioni difensive secondo cui i tesserati sentiti sono stati coerenti nell'indicare quale tecnico responsabile il sig. Viscardi, che la Procura Federale ha ritenuto di non dover sentire ovvero quantomeno di verificare presso gli uffici competenti quale fosse la posizione federale.

In tale scarno e contraddittorio quadro probatorio le contestazioni riferite ad una presunta attività tecnica del sig. Giorno in favore del Rende Calcio e relativa alla violazione dei richiamati artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF non possono pertanto ritenersi adeguatamente provate e devono dunque escludersi. Il descritto comportamento del tesserato Giorno non può però andare esente da ogni censura, invero sul punto i fatti contestati ben possono concretizzare la sola ed autonoma violazione del richiamato art. 4, comma 1 del CGS. È Infatti pacifico che per la stagione 2021/2022 il Giorno fosse un tesserato della FCD Luzzese (prima come calciatore, poi come allenatore); tale circostanza già da sola deve considerarsi come impeditiva per un tesserato di vestire casacche di altri sodalizi mostrandosi in pubblico e soprattutto dandone ampia eco sui social network, in sostanza affermando palesemente la propria vicinanza ai colori ed alle sorti di altra società (la Rende Calcio appunto). Sotto questo aspetto la condotta del deferito ha certamente violato i doveri di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva; per tale violazione deve dunque sanzionarsi il sig. Francesco Elio Giorno.

Quanto alla seconda contestazione mossa nei confronti del medesimo sig. Giorno e relativa all’aver svolto, durante la stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore in favore della società FCD Luzzese 1965 dal mese di febbraio 2022 all’8 aprile 2022, pur in assenza di tesseramento come allenatore, il Tribunale ritiene che il fatto non sussista. Risulta invero in atti che la FCD Luzzese e lo stesso deferito abbiano comunicato e richiesto la variazione del tesseramento (da calciatore ad allenatore) con atto del 25.2.2022 al competente Comitato Regionale; solo dopo l’inoltro di tale richiesta il deferito ha poi iniziato l’attività di allenatore nella partita FCD Luzzese - Fuscaldo del 26.2.2022. Orbene l’art. 38 comma 1 delle NOIF, precisa che “i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”; il tenore letterale della norma limita dunque l’onere dei tecnici iscritti negli albi ed elenchi alla sola presentazione della richiesta di tesseramento e ciò nel caso in esame è proprio l’attività posta in essere dai deferiti, che hanno comunicato e richiesto (prima di esercitare la relativa attività) la variazione di tesseramento come tecnico.

È inoltre utile anche rilevare come il sig. Giorno fosse comunque già tesserato per la FCD Luzzese sebbene come calciatore e dunque nel caso in esame, ed ai sensi dell’articolo citato delle NOIF, pare sufficiente la comunicazione di variazione di organigramma per poter esercitare legittimamente l’attività di tecnico. D’altra parte una lettura diversa dell’art. 38, comma 1 NOIF costringerebbe le società ed i tecnici ad attendere i tempi indeterminati e talvolta anche assai rilevanti legati all’attività degli Uffici federali per la registrazione del tesseramento o delle variazioni, sopportandone gli eventuali ritardi con chiaro pregiudizio per gli interessi delle stesse società affiliate e dei tesserati. Nel caso in esame il tesseramento come tecnico è infatti giunto solo in data 8.4.2022, ossia oltre un mese dopo la richiesta dei deferiti. Su tale violazione i deferiti vanno dunque prosciolti.

- Circa la posizione del sig. Luigi De Rosa e la contestazione relativa all’aver svolto attività di allenatore della squadra juniores della FCD Luzzese nella stagione sportiva 2021-2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di aprile 2022, anch’essa deve escludersi per difetto di alcun sostegno probatorio. In questo caso invero non risultano in atti nemmeno delle fotografie, inoltre tutte le audizioni hanno confermato che i tecnici della squadra in quel periodo erano altri (Pasquale Nervino, Salvatore Viscardi, Francesco Palermo) fino al tesseramento del De Rosa come allenatore avvenuto nel mese di aprile 2022. Sul punto non v’è dunque alcuna dimostrazione delle tesi accusatorie ed i deferiti vanno quindi prosciolti.

Sussiste invece la responsabilità del De Rosa per aver svolto, sempre dal mese di settembre 2021 e sino al mese di aprile 2022, attività di responsabile del settore giovanile della Rende Calcio pur non essendo tesserato per tale società. I fatti sono stati ammessi dallo stesso deferito e confermati in sede di audizione da altri tesserati.

- Circa il sig. Aldo Orrico e la contestazione di aver svolto, durante la stagione sportiva 2021-2022 e sino al mese di febbraio 2022, l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965 deve ritenersi la responsabilità del deferito. La violazione risulta ammessa in sede di audizione del 29.8.2022 anche dallo stesso deferito e confermata da altri tesserati (cfr. audizione del sig. Francesco Elio Giorno del 25.8.2022).

- Circa infine le responsabilità dei Presidenti Fabio Coscarella e Paola Maschio, nonché delle società FCD Luzzese 1965 e Rende Calcio 1968 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS queste devono ritenersi sussistenti nei limiti delle violazioni accertate e dunque rispettivamente: i) per avere affidato e comunque consentito e non impedito ch per la stagione sportiva 2021- 2022 l’att vità di responsabile del settore giov nile della Rende Calcio 1968 Srl ASD venisse svolta dal sig. Luigi De Rosa, iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma privo di tesseramento, formalizzato solo nel mese di aprile 2022; ii) per aver affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, venisse svolta dal mese di settembre 2021 al mese di febbraio 2022 dal sig. Aldo Orrico, soggetto iscritto all’albo del settore tecnico ma tesserato con la società FCD Luzzese 1965 come calciatore.

La responsabilità dei deferiti deve dunque ravvisarsi nei limiti indicati in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Coscarella, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Luigi De Rosa, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il sig. Francesco Elio Giorno, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Aldo Orrico, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la sig.ra Paola Maschio, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società FCD Luzzese 1965, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;

- per la società Rende Calcio 1968 Srl, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                  Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 2 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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