C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 CSAT 17 del 24/01/2023 – Delibera – Procedimento 50/A A.S.D. CITTA’ DI LINGUAGLOSSA (CT) avverso squalifica a 4 gare del calciatore Di Marco Andrea – campionato di Prima Categoria, gara Gir. “E” Riviera Nord – A.S.D. Città di Linguaglossa dell’8.1.2023 – Comunicato Ufficiale n. 248 del 10.1.2023
Procedimento 50/A
A.S.D. CITTA’ DI LINGUAGLOSSA (CT) avverso squalifica a 4 gare del calciatore Di Marco Andrea – campionato di Prima Categoria, gara Gir. “E” Riviera Nord – A.S.D. Città di Linguaglossa dell’8.1.2023 – Comunicato Ufficiale n. 248 del 10.1.2023
La Società A.S.D. Città di Linguaglossa ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione in termini più equi. La reclamante evidenzia che al minuto 88’ della gara in oggetto, a seguito di alcune proteste nei confronti del DDG, il proprio calciatore Di Marco Andrea veniva ammonito per la seconda volta e quindi espulso dal campo. Dopo l’espulsione lo stesso calciatore si recava verso gli spogliatoi senza proferire frasi irriguardose e offensive nei confronti dell’arbitro e senza incitare i propri sostenitori a fare lo stesso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 61 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dall’esame del referto di gara è stato possibile accertare che al minuto 45 + 7 del 2° tempo regolamentare, il calciatore Di Marco Andrea della società A.S.D. Città di Linguaglossa, dopo la notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, si rivolgeva all’arbitro con una frase dal tono offensivo e incitava i propri sostenitori presenti in tribuna a fare lo stesso. La decisione del Giudice di prime cure appare sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Di Marco Andrea che, seppur caratterizzata da un comportamento oggettivamente offensivo, è rimasta contenuta ad una frase isolata, e la sanzione inflitta merita conseguentemente di essere ridotta in termini più equi.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Di Marco Andrea in 3 gare di squalifica. Senza addebito della tassa di accesso alla giustizia sportiva, non versata.
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