C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 CSAT 17 del 24/01/2023 – Delibera – Procedimento 51/A A.S.D. CITTA’ DI RIBERA (AG) Avverso ammenda di € 150,00 e punti uno di penalizzazione in classifica. Campionato Under 15 Reg.le Girone “A” Gara: Accademy Panormus – Città di Ribera del 07.01.2023 – C.U. n. 249/sgs95 del 10.01.2023.

Procedimento 51/A

A.S.D. CITTA’ DI RIBERA (AG) Avverso ammenda di € 150,00 e punti uno di penalizzazione in classifica. Campionato Under 15 Reg.le Girone “A” Gara: Accademy Panormus – Città di Ribera del 07.01.2023 – C.U. n. 249/sgs95 del 10.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Città di Ribera, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che sebbene appaia congrua l’assegnazione della gara perduta con il risultato di 0 – 4 ritiene che le ulteriori sanzioni quale quella del punto di penalizzazione e l’ammenda appaiono non corrispondenti a quanto effettivamente accaduto. Infatti, secondo la linea difensiva della reclamante, a seguito di un grave infortunio in danno di un proprio giocatore, che nell’occorso ha perduto conoscenza, è stato necessario fare intervenire l’autoambulanza che ha provveduto a trasportare al pronto soccorso il piccolo atleta. La gara per tale motivo è rimasta sospesa per circa 20’ e alla ripresa della stessa alcuni atleti tesserati per la reclamante hanno accusato dei malesseri sì da determinare la loro uscita dal campo con la conseguenza che la società si è trovata, suo malgrado, in inferiorità numerica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che, ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che a seguito di un incidente occorso ad un calciatore dell’ASD Città di Ribera che ha determinato la sospensione della gara per circa 20’ in attesa dell’arrivo del mezzo soccorso che poi ha provveduto a trasportare l’infortunato presso il presidio ospedaliero più vicino. Ripresa la gara dopo circa 6’ il capitano della soc. Città di Ribera comunicava al ddg che alcuni calciatori non erano in grado di proseguire la gara determinando così la sospensione della stessa. Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara per la qualcosa la stessa deve considerarsi rinunciataria alla prosecuzione della gara con applicazione delle relative sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 62,00) non versato

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