C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 274 CSAT 17 del 24/01/2023 – Delibera – Procedimento 53/A A.S.D. S.C. MAZARESE.2 (TP) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Galfano Angelo. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Enna – Mazarese del 08.01.2023 – C.U. n.248 – 10.01.2023

Procedimento 53/A

A.S.D. S.C. MAZARESE.2 (TP) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Galfano Angelo. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Enna – Mazarese del 08.01.2023 – C.U. n.248 – 10.01.2023

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. S.C. Mazarese.2, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata e chiede che la sanzione così come irrogata al proprio tesserato venga rideterminata in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che sebbene il calciatore abbia avuto un diverbio con un calciatore avversario che li ha portati a spingersi reciprocamente non ha mai colpito altri avversari. Lo stesso al termine della gara si sarebbe scusato con l’avversario rammaricandosi di quanto accaduto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 43’ del 2° t. è stato espulso il calciatore Galfano Angelo perché colpiva con un calcio un avversario con il pallone non a distanza di gioco. A seguito di ciò si determinava una “mass confrontation” e nell’occorso il già menzionato calciatore dava una “sbracciata” a un calciatore avversario senza però causargli alcuna conseguenza. In ragione di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva non trovi alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, non di meno si ritiene di dovere rideterminare, in termini più equi, la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure tenendo conto che la c.d. sbracciata è avvenuta nel corso di una “mass confrontation” né dalla descrizione che ne fa il direttore di gara nel suo referto si evince la volontarietà di arrecare danno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Galfano Angelo e per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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