C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 CSAT 18 del 31/01/2023 – Delibera – Procedimento 55/ A.S.D. SAN GIORGIO PIANA (PA) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Volpe Giuseppe. Campionato 1^ Cat. Girone “A” Gara: San Giorgio Piana – Bagheria Città delle Ville del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Procedimento 55/A

A.S.D. SAN GIORGIO PIANA (PA) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Volpe Giuseppe. Campionato 1^ Cat. Girone “A” Gara: San Giorgio Piana – Bagheria Città delle Ville del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. San Giorgio Piana, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che tra il sig. Giuseppe Volpe ed un calciatore avversario vi sarebbe stata, a causa del forte agonismo in campo, solo una “aperta” discussione che si è protratta anche nello spazio antistante gli spogliatoi, poi risoltasi con una stretta di mano, per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia incongrua e vada rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 43’ del 2° t. il calciatore sig. Giuseppe Volpe è stato espulso perché spingeva il n.9 del Bagheria Città delle Ville mettendogli le mani al collo con “nervosismo”. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale dell’art. 38 C.G.S., né nella fattispecie ricorre alcuna delle attenuanti previste dal medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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