C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 CSAT 18 del 31/01/2023 – Delibera – Procedimento 54/A U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed ammenda di € 300,00. Campionato 1^ Cat. Girone “C” Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Procedimento 54/A

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed ammenda di € 300,00. Campionato 1^ Cat. Girone “C” Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’U.S.D. Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore assistito dal proprio legale di fiducia, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non vi sarebbero state le condizioni per sospendere la gara e che il comportamento aggressivo del sig. Crascì sarebbe stato contenuto dai calciatori presenti sul terreno di gioco per come confermato dall’arbitro nel suo referto. All’udienza, avendone fatta rituale richiesta, è intervenuto in teleconferenza il difensore dell’appellante che ha confermato i motivi di difesa già esposti nell’appello ed ha richiesto la revoca e/o l’annullamento della decisione del giudice di prime cure, disponendo la ripetizione della gara indicata in oggetto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, preliminarmente rileva che il sig. Simone Crascì non risulta essere stato sostituito. Dalla lettura del referto si rileva che al 49’ del 2° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite, il n. 2 sig., Crascì Simone, che nell’occorso rivestiva il ruolo di capitano, protestava nei confronti dell’arbitro tentando anche di colpirlo, non riuscendovi per l’intervento fattivo dei calciatori in campo, mentre si riversavano in campo tutti i componenti della panchina nonché alcuni soggetti non iscritti in elenco. Dopo che il n.2 (Crascì Simone) veniva allontanato da alcuni calciatori della squadra di casa e veniva riportata la calma in campo, l’arbitro si apprestava a fare battere il calcio di rigore quando il calciatore n. 5 del Tortorici si avvicinava al calciatore incaricato di battere il calcio di rigore e lo minacciava dicendogli che, nel caso in cui avesse realizzato la rete, non sarebbe uscito vivo dal campo, ed una volta constatato che quest’ultimo non gli dava retta lo colpiva con un pugno da tergo. Una volta notificata l’espulsione, il predetto calciatore si scagliava contro il ddg cercando di aggredirlo a sua volta non riuscendovi per il fattivo intervento dei calciatori presenti. Il predetto calciatore, dopo essere stato allontanato, sferrava un violentissimo pugno al volto del calciatore precedentemente aggredito che veniva immediatamente assistito dallo staff medico presente. Nel frattempo, entravano nuovamente sul terreno di gioco, attraverso un cancello lasciato costantemente aperto, persone non autorizzate che minacciavano pesantemente il ddg dicendogli che se gli avversari avessero tirato il calcio di rigore nessuno sarebbe uscito illeso dal campo e cercando, nel contempo, di colpirlo, non riuscendovi, perché ancora una volta difeso dai calciatori presenti in campo. Per tali motivi era impossibile fare battere il calcio di rigore.

E’ in tale frangente che il n. 2 del Tortorici, Crascì Simone, reiterava le proprie proteste nei confronti dell’arbitro stringendogli il braccio e strattonandolo più volte così causando la decisione di sospensione definitiva della gara. Mentre l’arbitro arrivava in prossimità del proprio spogliatoio, notava che il Crascì sostava davanti alla porta con fare minaccioso tant’è che interveniva altro calciatore dell’U.S.D. Tortorici che, a difesa del ddg, tentava di allontanare il Crascì, al fine di consentire all’arbitro di rientrare indenne nel proprio spogliatoio, e questi, per tutta risposta, lo colpiva con un pugno al volto. In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e va condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, decisione che va addebitata esclusivamente all’A.S.D. Tortorici per il comportamento violento ed aggressivo dei propri tesserati oltre che per il comportamento dei propri sostenitori, non risultando né la presenza delle forze dell’ordine né tanto meno la predisposizione di un adeguato servizio d’ordine. Le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure sono congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione per le ragioni già esposte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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