C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 CSAT 18 del 31/01/2023 – Delibera – Procedimento 52/A U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso la squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Simone Crascì. Campionato 1^ Cat. Girone “C” Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Procedimento 52/A

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso la squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Simone Crascì. Campionato 1^ Cat. Girone “C” Gara: USD Tortorici – Futura del 08.01.2023 – C.U. n. 248 del 10.01.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’.U.S.D. Tortorici, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Crascì non è mai stato sostituito per come risulta dalla velina di fine gara redatta dall’arbitro; che lo stesso si sarebbe limitato a delle accese proteste nei confronti del DDG sia al momento della concessione del calcio di rigore sia subito dopo la decretazione della sospensione definitiva della gara; che avrebbe poi litigato con un proprio compagno di squadra che tentava di proteggere il ddg, ragion per cui ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure sia incongrua e vada rideterminata in termini più equi in ragione di quanto effettivamente commesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, preliminarmente rileva che il sig. Simone Crascì non risulta essere stato sostituito. Per quanto riguarda poi i fatti posti in essere dal Crascì, si rileva che al 49’ del 2° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra ospite, questi, che nell’occorso rivestiva il ruolo di capitano, protestava nei confronti dell’arbitro tentando anche di colpirlo non riuscendovi per l’intervento fattivo dei calciatori in campo. A seguito degli ulteriori incidenti che hanno poi portato l’arbitro a sospendere definitivamente la gara il Crascì reiterava il proprio comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro stringendogli, fra l’altro, il braccio e strattonandolo. Solo grazie all’intervento di altro calciatore dell’U.S.D. Tortorici che interveniva a difesa del ddg cercando di allontanare il Crascì, al fine di consentire all’arbitro di rientrare indenne nel proprio spogliatoio, questi, per tutta risposta, lo colpiva con un pugno al volto. In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione poiché il comportamento posto in essere dal sig. Simone Crascì va inquadrato per un verso in una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico per la quale è prevista una sanzione minima di quattro gare di squalifica (ex art. 36 comma 1 lett.b) C.G.S.), mentre, per altro verso, il comportamento posto in essere in danno del proprio compagno di squadra va ricondotto nella condotta violenta in danno di altro calciatore, indipendentemente dal fatto che si tratti di un avversario o di un compagno di squadra, che è sanzionata con una squalifica minima di tre gare ( ex art. 38 comma 1 C.G.S.). Infine, giova ricordare che ai sensi dell’art.73 N.O.I.F. al capitano è consentito rivolgersi all’arbitro solo a gioco fermo o a fine gara per esprimere, in modo corretto, riserve o per avere chiarimenti, e già sul punto la stessa ricorrente ammette che il Crascì abbia manifestato nei confronti dell’arbitro “accese proteste”; inoltre egli è venuto meno a un suo preciso dovere di capitano che è quello di coadiuvare gli ufficiali di gara e reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra 3 Comunicato Ufficiale 282 Corte Sportiva di Appello Territoriale 18 del 31 gennaio 2023 Segreteria telefono 0916808466 – Fax 0916808462 per la qualcosa le infrazioni commesse dal capitano determinano un aggravamento delle sanzioni a suo carico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

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