F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 128/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2023 – S.S.D. Hellas Verona Women a.r.l.

                              

Decisione n. 128/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 153/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo d’urgenza numero 153/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Hellas Verona Women a.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc, di cui al Com. Uff. n. 112/DCF del 24.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.02.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Stefano Fanini per la reclamante; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Hellas Verona Women a.r.l. ha proposto reclamo d’urgenza avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice tesserata, Sig.ra Sardu Rossella, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della Figc (cfr. Com. Uff. n. 112/DCF del 24.01.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B femminile, S.S. Lazio Women 2015 a r.l. contro SSD Women Hellas Verona del 22 gennaio 2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 3 giornate effettive di gara “Per aver, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di una calciatrice avversaria, in quanto senza nessuna possibilità di giocare il pallone, a distanza di oltre tre metri , dopo aver protestato con l'Arbitro per un fallo asseritamente subito, ed essersi rivolto verso l'avversaria con frasi ingiuriose, la colpiva con un calcio con la parte posteriore del polpaccio allo sterno; con evidente intento lesivo, sebbene non producesse danni fisici. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta, da una parte, e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversaria attinta dal colpo, tenuto conto anche della dinamica e dei tempi dei fatti (R.A.; Audizione telefonica Arbitro; S.A.)”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dalla sua tesserata nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione ad una giornata di squalifica, in via subordinata, la riduzione ad una giornata di squalifica con rideterminazione e conversione delle residue giornate in un'ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto, in via ulteriormente subordinata, la riduzione a due giornate di squalifica, anche con applicazione di una ammenda.

In particolare, la società Verona ha sostenuto come la condotta addebitata alla propria calciatrice sia priva dei connotati di violenza, avendo posto in essere solo un intervento scomposto e ostruzionistico con la palla che si trovava a distanza di gioco e, quindi, da qualificare alla stregua di una condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., con applicazione, in ogni caso, delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., poiché lo scopo dell’atleta era solo quello di difendere il pallone.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 3 febbraio 2023 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Stefano Fanini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta quanto segue.

REFERTO: ESPULSIONI “Al minuto 19 del 2° tempo regolamentare SARDU ROSSELLA nr. 7 SSDARL WOMEN HELLAS VERONA. Condotta violenta: senza alcuna possibilità o volontà di giocare il pallone, che era lontano qualche metro da lei, colpiva con una pedata all'altezza dello sterno. Dal colpo non derivavano conseguenze per la calciatrice che portava a termine la gara.

SUPPLEMENTO DI REFERTO: “Al minuto 19 del 2 tempo regolamentare espellevo la giocatrice nr. 7, Sardu Rossella, per condotta violenta, senza alcuna possibilità o volontà di giocare il pallone, che era lontano qualche metro da lei, colpiva con una pedata all'altezza dello sterno una calciatrice avversaria. Prima della pedata la signorina Sardu lamentava una trattenuta, non sanzionata, che le avrebbe impedito di proseguire la corsa; antecedentemente al colpo ha infatti imprecato rimostranze nei confronti dell'avversaria che, a suo avviso, si sarebbe comportata in maniera scorretta urlando: "ma che cazzo fai, mi devi lasciare"; dette queste parole ha colpito come di seguito descritto. Il calcio veniva inferto con il polpaccio e con il tallone che entravano in contatto con lo sterno della avversaria. La Sardu e l'avversaria, al momento del colpo, si trovavano reciprocamente di spalle, il colpo quindi richiedeva un movimento di rotazione al fine di essere assestato, il che ne ha ridotto la forza. Il colpo inferto non causava la caduta della avversaria né l'intervento dei paramedici e non le impediva di terminare la gara”.

Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, in particolare laddove ha sostenuto che la propria tesserata avrebbe posto in essere solo un intervento scomposto al fine di difendere con il proprio corpo il pallone, che si sarebbe trovato a distanza di gioco, allargando le braccia e colpendo l’avversaria con il polpaccio, parte del corpo non idonea a recare danno. Il Direttore di gara, nel suo referto e nel successivo supplemento, ha infatti specificato sia che l’atleta sanzionata non si trovasse nella condizione di giocare il pallone, in quanto distante qualche metro da lei, sia che il colpo all’avversaria è stato inferto non solo con il polpaccio, ma anche con il tallone, confermando quale punto di impatto del colpo lo sterno, che notoriamente costituisce una parte del corpo particolarmente delicata. L’assenza di conseguenze lesive è totalmente irrilevante ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, stante la chiara idoneità lesiva del comportamento sanzionato, in termini peraltro anche potenzialmente gravi.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, per come refertati dall’Arbitro, pertanto, nel caso di specie la calciatrice Sardu risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione, quanto meno, di porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. 

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società S.S.D. Hellas Verona Women a r.l. deve essere respinto, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per tre giornate Comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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