F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 124/TFN – SD del 6 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15364/372pf22-23/GC/gb del 27 dicembre 2022 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 105/TFN-SD

Decisione/0124/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0105/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15364/372pf22-23/GC/gb del 27 dicembre 2022 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 27 dicembre 2022, la Procura Federale ha deferito:

la società Imolese Calcio 1919 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex artt. 6 co. 1 e 23 co. 5 del CGS del comportamento ascrivibile al sig. Antonio De Sarlo nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Amministratore Unico della Società (rimasto in carica fino alla data del 10.11.2022).

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 12 dicembre 2022 ha iscritto al n. 372 pf22-23 il procedimento avente a oggetto " Dichiarazioni antiregolamentari rese all’epoca dei fatti dall’amministratore unico della società Imolese Calcio 1919, sig. Antonio De Sarlo, in occasione di un’intervista con la testata giornalistica “corriereromagna.it”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui la copia dell’atto di denuncia/esposto con relativi allegati tramesso all’Ufficio dagli avv.ti Vossi e Lupatelli in data 5.12.2022 e la copia dell’articolo di stampa dal titolo: “Calcio C: Imolese, un passaggio di proprietà con voglia di fatti”, pubblicato sulla testata giornalistica online “corriereromagna.it”.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.

Successivamente, in data 21.12.2022, il sig. De Sarlo ha avanzato una richiesta di definizione anticipata del procedimento ex art. 126 CGS concordando con la Procura l’applicazione di una sanzione pari ad euro 2.500,00 di ammenda.

La Procura ha provveduto a notificare alla società il deferimento n. 15364/372pf22-23/GC/gb del 27.12.2022, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 26 gennaio 2023.

La fase predibattimentale

Alcuna richiesta e/o memoria difensiva è pervenuta da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl.

Il dibattimento

All’udienza del 26 gennaio 2023, svoltasi in videoconferenza, è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per la società deferita.

L’avv. Liberati, si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi nei confronti della Imolese Calcio 1919 Srl la sanzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

La decisione

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia trasmessa alla Procura Federale dal sig. Gaetano Fontana, il quale ha lamentato, tra l’altro, di essere venuto a conoscenza di dichiarazioni offensive nei suoi riguardi pronunciate da sig. De Sarlo in un articolo pubblicato sul sito “corriereromagna.it”.

L’attività istruttoria svolta dalla Procura ha consentito di appurare che, effettivamente, durante un’intervista apparsa in data 3.11.2022 sulla testata giornalistica online “corriereromagna.it” e rilasciata in occasione della conferenza stampa organizzata per annunciare il subentro in Società di una nuova proprietà e governance, il sig. De Sarlo, all’epoca dei fatti Amministratore unico con poteri di rappresentanza della società Imolese Calcio 1919 Srl, utilizzava nei confronti del sig. Gaetano Fontana, allenatore professionista, e del sig. Aniello Martone, direttore sportivo iscritto all’albo, le seguenti espressioni: “Consiglio alla nuova proprietà di affrontare subito la situazione dei contratti in essere di Martone e Fontana: date priorità a quei contratti perseguendo le iniziative già messe in opera dall’Imolese, abbiamo già avuto iniziative nei riguardi di questi soggetti, due figure che non hanno senso e che lucrano prendendo lo stipendio senza farsi vedere”.

Tali affermazioni risultano evidentemente lesive dell’onore e della reputazione dei destinatari.

Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità costante a tenore della quale per reputazione deve intendersi la stima di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza (Cass. V, 43184/2012); pertanto, una frase può ritenersi diffamatoria allorché le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima (Cass. V, n. 17944/2020).

Nel caso di specie, certamente, l’intervista rilasciata dal sig. De Sarlo è idonea a mettere in dubbio la professionalità dei destinatari e la qualità del lavoro svolto dagli stessi in ambito sportivo, pregiudicandone, quindi, l’immagine e il prestigio sotto il profilo umano e lavorativo.

Pertanto, la condotta del sig. De Sarlo deve ritenersi contraria all’art. 4, comma 1 CGS e integra la violazione di cui all’art. 23 comma 1 CGS. Quest’ultima norma, infatti, vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizio rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Ebbene, le frasi offensive sopra riportate sono state rivolte a due soggetti – allenatore e direttore sportivo – indubbiamente operanti nell’ambito federale.

Inoltre, dette frasi risultano pubbliche, poiché oggetto di un’intervista su un giornale online e, quindi, come tali destinate ab origine, ad essere conosciute da un numero potenzialmente indeterminato di utenti.

Da quanto precedentemente esposto discende la sussistenza di una responsabilità diretta, ex artt. 6 co. 1 e 23 co. 5 CGS, in capo alla Imolese Calcio 1919 Srl attesa la qualità, all’epoca dei fatti, di Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della Società rivestita dal sig. Antonio De Sarlo. La società è, quindi, responsabile della condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal suo legale rappresentante.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congruo applicare la sanzione dell’ammenda pari ad euro 2.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl la sanzione di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 6 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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