F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 122/TFN – SD del 3 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15431/36pf22-23/GC/gb del 29 dicembre 2022 nei confronti del sig. De Francesco Raffaele Mario e della società SS Città di Campobasso Srl – Reg. Prot. 105/TFN-SD

Decisione/0122/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15431/36pf2223/GC/gb del 29 dicembre 2022 nei confronti del sig. De Francesco Raffaele Mario e della società SS Città di Campobasso Srl,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 29 dicembre 2022, Prot. 15431/36pf22-23/GC/gb, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. De Francesco Raffaele Mario, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Città di Campobasso Società Sportiva Srl, all’epoca dei fatti:

a) per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 31, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver ricevuto nel corso del 2021, da parte del socio CB-Partecipazioni societarie Srl, la fattura n. 4/21 del 3 maggio 2021, per un totale di euro 650.000,00 Fuori Campo IVA per prestazioni di servizi (successivamente accertate inesistenti), registrata in contabilità come Immobilizzazioni Immateriali quale onere pluriennale per attività di ricerca e sviluppo, determinando in tal modo l’alterazione delle poste contabili e degli indici di bilancio considerato che tale importo ha inciso ai fini del calcolo del parametro P/A (Patrimonio Netto Contabile / Attivo Patrimoniale) al 30 settembre 2021; inoltre, il citato importo di euro 650.000,00, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 nonché nel bilancio intermedio al 31 dicembre 2021, veniva stornato dalle Immobilizzazioni Immateriali e girocontato, nella voce risconti attivi con contestuale rinuncia al relativo credito da parte della emittente della fattura CB-Partecipazioni societarie Srl. Successivamente il citato importo di euro 650.000,00 veniva destinato a riserve straordinarie del Patrimonio netto utilizzate, per euro 350.000,00, a copertura di perdite pregresse e, per euro 300.000,00, a riserva straordinaria, senza immettere alcuna risorsa finanziaria necessaria al riequilibrio monetario della società Città di Campobasso la quale, senza tale operazione, avrebbe visto il proprio Patrimonio Netto ampiamente negativo con le conseguenze di cui all’art. 2484 c.c.. Tutte condotte finalizzate, tra l’altro, ad ottenere l’ammissione al Campionato di competenza 2021/2022; - La Società Città di Campobasso Società Sportiva Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. De Francesco Raffaele Mario, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Città di Campobasso Società Sportiva Srl, all’epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 31, comma 1 e 2, del CGS.

La fase istruttoria

L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.

In particolare, con nota del 7 luglio 2022, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che dalle indagini e dalle verifiche eseguite era emerso che la società sportiva Città di Campobasso Srl, attraverso una serie di appostazioni contabili non legittime, avrebbe di fatto alterato i risultati dell’esercizio 2021, nonché dei bilanci e situazioni patrimoniali intermedie al 30.09.2021, al 31.12.2021 e al 31.3.2022, facendo apparire una situazione patrimoniale diversa dalla realtà ed evitando, in tal modo, l’emersione di perdite che avrebbero portato il patrimonio netto ad un risultato negativo.

La Co.Vi.So.C. con la propria nota evidenziava anche che le conclusioni alle quali la stessa era giunta in ordine all’illegittimità delle suddette appostazioni contabili trovavano conferma nei rilievi sollevati dalla società Grant Thornton, incaricata della revisione contabile della società, e negli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

La Procura Federale, ricevuti gli atti, tra cui il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti sia della Città di Campobasso Srl sia della sua controllante CB Partecipazioni Sportive Srl, in data 8 luglio 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 36pf22-23, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al comportamento tenuto dalla società Città di Campobasso Srl in merito alla irritualità di alcune poste contabili presenti nei bilanci degli anni 2021 – 2022”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, altresì, i fogli di censimento depositati dalla società in relazione alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, la visura camerale aggiornata, gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso relativi al procedimento penale apertosi a carico del sig. Raffaele Mario De Francesco e della società Città di Campobasso SS Srl ai sensi del d.lgs. 231/2001, tra cui l’avviso di conclusione delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio.

In data 23 novembre 2022, la Procura Federale notificava al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Città di Campobasso SS Srl, sig. Raffaele Mario De Francesco, nonché alla stessa società, l’avviso di conclusione delle indagini.

Nessuno degli incolpati faceva pervenire memorie ovvero chiedeva di essere sentito.

La Procura Federale, pertanto, in data 29 dicembre 2022, procedeva a deferire il sig. Raffaele Mario De Francesco e la società Città di Campobasso SS Srl.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 26 gennaio 2023.

Il dibattimento

All’udienza del 26 gennaio 2023, svoltasi in videoconferenza, compariva solo il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Raffaele Mario De Francesco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società SS Città di Campobasso Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

La decisione

1. Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati, nei limiti di quanto si dirà appresso.

Preliminarmente, occorre inquadrare la posizione dei deferiti.

La SS Città di Campobasso Srl, nella stagione sportiva 2020-2021, ha vinto il campionato di serie D, ottenendo la promozione in serie C, dove permarrà per tutta la stagione sportiva 2021-2022.

Per la stagione 2022-2023 la società non ottiene l’iscrizione al campionato di serie C.

Ad oggi la SS Città di Campobasso Srl è una società affiliata alla FIGC che, tuttavia, non risulta essere iscritta ad alcun campionato.

Soci della SS Città di Campobasso Srl sono la 3F Italia Srl, la North Sixth Soccer Holdings LLC e la CB Partecipazioni Sportive Srl.

Tale ultima società detiene l’84% del capitale sociale della SS Città di Campobasso Srl.

La società è gestita da un Consiglio di Amministrazione il cui Presidente è il sig. Raffaele Mario De Francesco, il quale ha anche la legale rappresentanza della società.

Il sig. Raffaele Mario De Francesco è, altresì, amministratore unico e legale rappresentante della controllante della SS Città di Campobasso Srl, CB Partecipazioni Sportive Srl.

Quest’ultima, a sua volta, è controllata al 100% dalla Halley Holding SA, società di diritto svizzero, costituita nel 2018.

2. Così inquadrate le posizioni dei deferiti, è possibile passare a considerare il merito delle contestazioni.

Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C., la quale lamentava che la SS Città di Campobasso Srl attraverso una serie di artifici contabili avrebbe effettuato illegittime appostazioni bilancistiche volte a mascherare la perdita del capitale sociale in relazione all’esercizio 2021.

A seguito delle indagini espletate, la Procura Federale ha acquisito, oltre agli atti della Co.Vi.So.C., anche gli esiti delle verifiche e delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sulla società SS Città di Campobasso Srl e sulla sua controllante CB Partecipazioni Sportive Srl. Indagini che hanno portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso a richiedere il rinvio a giudizio del sig. Raffaele Mario De Francesco, in qualità di legale rappresentante della CB Partecipazioni Sportive Srl, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. 74/2000 e per il reato di false comunicazioni sociali, nonché della SS Città di Campobasso Srl ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Dal compendio documentale in atti è possibile rilevare quanto segue:

- nel bilancio chiuso al 30 giugno 2020, la SS Città di Campobasso Srl riportava, nella voce “Immobilizzazioni immateriali”, la somma di 650.000,00 quale corrispettivo delle prestazioni di servizi in campo tecnico, economico e finanziario effettuate in favore della medesima SS Città di Campobasso dalla Halley Holding SA, controllante la CB Partecipazioni Sportive Srl, per conto di quest’ultima;

- nell’esercizio 2021 ed, in particolare, in data 3 maggio 2021, la SS Città di Campobasso Srl riceveva dalla CB Partecipazioni Sportive Srl la fattura n. 4/21 di 650.000 relativa alle suddette prestazioni di servizi effettuate dalla Halley Holding SA, per conto della CB Partecipazioni Sportive Srl.

Contestualmente, a seguito di rinuncia di CB Partecipazioni Sportive Srl al proprio credito sorto per effetto della suddetta fattura, il debito di 650.000 veniva girato a riserva straordinaria del patrimonio netto al fine di un suo eventuale utilizzo in operazioni riguardanti il capitale sociale. Tale rinuncia veniva ratificata dall’assemblea dei soci della CB Partecipazioni Sportive Srl tenutasi in data 3.5.2021, mentre non vi è traccia di nessuna delibera assembleare di Citta di Campobasso Srl avente ad oggetto tale operazione di storno contabile;

- nel bilancio chiuso al 30.6.2021, la somma di 650.000,00 veniva girocontata dalla voce “Immobilizzazioni immateriali” alla voce “Risconti attivi”, che passava da 84,00 dell’esercizio 2020 ad 658.118,00 nell’esercizio 2021.

Tale giroconto era così giustificato nel verbale di assemblea del 27.12.2021 che approvava il bilancio al 30.6.2021: Nel particolare si segnala il passaggio dell'importo di euro 650.000,00, dovuto alle spese di sviluppo per l'attività condotta dalla Halley Holding SA per conto del socio CB Partecipazioni, principalmente durante l’esercizio 2019/2020, dalle immobilizzazioni immateriali (spese di sviluppo) ai risconti attivi, visto che l'utilità di tali spese negli esercizi successivi al loro sostentamento si sta rilevando in modo completamente diversa da esercizio ad esercizio.

Analoga giustificazione la si ritrovava nella nota integrativa al bilancio chiuso al 30.6.2021;

- l’assemblea dei soci, nell’approvare il bilancio della SS Città di Campobasso chiuso al 30.6.2021, che presentava perdite per 329.696,33, deliberava di ripianare le suddette perdite mediante l’utilizzo della riserva straordinaria per la parte di 298.503,13;

- la Guardia di Finanza, all’esito delle indagini condotte, sia presso la SS Città di Campobasso Srl e sia presso la CB Partecipazioni Sportive Srl, concludeva sostenendo che la fattura n. 4/21 del 3 maggio 2021 di 650.000 era da considerarsi emessa a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

3. L’inesistenza, sotto il profilo oggettivo, delle operazioni sottostanti l’emissione della fattura n. 4/21, e, dunque, l’inesistenza delle prestazioni di servizi che avrebbero dovuto essere effettuate, in favore della SS Città di Campobasso, dalla Halley Holding SA per conto del socio CB Partecipazioni, per un corrispettivo di 650.000,00, secondo il Tribunale, trova conferma negli atti di indagine.

Agli atti vi è il contratto, datato 30 giugno 2020, sottoscritto dal sig. Raffaele Mario De Francesco, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della CB Partecipazioni Sportive Srl, e il sig. Gesuè Mario, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Halley Holding SA, in forza del quale la Halley Holding si sarebbe impegnata, per conto della CB Partecipazioni Sportive, ad eseguire una serie di attività in favore della SS Città di Campobasso, a fronte di un corrispettivo di 650.000,00.

Nelle premesse di tale contratto, le parti, dopo aver dato atto che le attività oggetto del contratto erano state già commissionate alla Halley Holding dalla CB Partecipazioni Sportive sin dall’8 settembre 2018, davano altresì atto di quelle che erano le attività che, alla data di sottoscrizione del contratto, erano già state eseguite in favore della SS Città di Campobasso.

Senonché, dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza emerge che:

- la società Halley Holding SA, costituita nel 2018, in realtà, dalla data della sua costituzione e sino, quantomeno, al 10 giugno 2020, è rimasta inattiva e non ha svolto alcuna prestazione.

Ciò si evince dalla dichiarazione, datata 10 giugno 2020, del sig. Fabio Massa, amministratore di Halley Holding, con la quale lo stesso afferma Con la presente in qualità di amministratore unico di Halley Holding SA Lugano, confermo che la società, dalla data

della sua costituzione (24.10.2018), non ha mai operato e fatturato alcuna prestazione.

Tale dichiarazione, dunque, smentisce quanto riportato nel contratto del 30 giugno 2020, in ordine all’esecuzione di prestazioni svolte in favore della SS Città di Campobasso nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto;

- dalla documentazione contabile della CB Partecipazioni Sportive non emergono documenti o fatture passive emesse dalla Halley Holding SA giustificative del costo sostenuto dalla CB Partecipazioni Sportive.

- tutte le attività che le parti del contratto del 30 giugno 2020 hanno dichiarato essere state, a tale data, già eseguite in favore della SS Città di Campobasso in realtà non sono mai state svolte.

In particolare, con riferimento alla documentazione esibita dalla CB Partecipazioni Sportive a dimostrazione dell’esecuzione delle prestazioni da parte della Halley Holding, nel processo verbale di constatazione, redatto nei confronti della stessa CB Partecipazioni Sportive, la Guardia di Finanza rileva che:

- cartella “business plan”

La parte, il giorno dell’accesso, in merito ha dichiarato “tale piano è stato elaborato dalla Halle Holding SA ed utilizzato per la ricerca di investitori che tra l’altro ha portato l’ingresso di due nuovi soci North Sixth Group e 3 Effe Italia”.

Dai files consegnati è stato estrapolato e stampato il “company profile” che è risultato consistere in un semplice report della società calcistica composto da 43 pagine in cui fondamentalmente si riassume la storia della squadra di calcio della società Città di Campobasso SS Srl, limitandosi alla descrizione della compagine sociale, finanziaria ed economica.

L’analisi del citato lavoro ha evidenziato oltre che l’assenza di qualsivoglia riferimento all’autore dello stesso anche un’assoluta mancanza didue diligence, attraverso la quale si potesse identificare il processo di investigazione messo inatto per analizzare i dati e l’eventuale provenienza degli stessi, anche attraverso l’identificazione di soggetti qualificati allo svolgimento di tale incarico.

- Cartella “progetto stadio e centro sportivo”

In tale cartella sono presenti i progetti della società Gau Arena Srl, relativi allo stadio comunale, tutti a firma dell’Arch. Gino Zavanella.

Come indicato in precedenza, le presenti attività di controllo sono state aperte in concomitanza di altra attività nei confronti della società Città di Campobasso SS srl. Da tali attività è emerso che le prestazioni attinenti tali progetti sono state commissionate direttamente dalla Città di Campobasso SS Srl alla Gau Arena Srl la quale, tra l’altro, ha anche fatturato a quest’ultima.

- Cartella “rfc impianto e skydata”

In tale cartella vi sono dei semplici preventivi per l’impianto diffusione audio e dei tornelli per l’accesso allo stadio.

- Cartella “convenzione comune”

In tale cartella vi è la convenzione sottoscritta tra il Comune di Campobasso e la Città di Campobasso SS Srl in cui assolutamente non si evince alcun apporto da parte dell’Halley Holding SA o dal suo legale rappresentante.

4. Tutti questi elementi consentono al Tribunale di ritenere che le attività che sarebbero state svolte dalla Halley Holding in favore della SS Città di Campobasso, a fronte delle quali sussisterebbe, in capo alla CB Partecipazioni Sportive, il credito di 650.000,00 di cui alla fattura n. 4/21, oggetto di rinuncia, in realtà, non sono mai state eseguite.

L’inesistenza delle operazioni sottostanti la suddetta fattura e, di conseguenza, l’inesistenza del credito della CB Partecipazioni Sportive, non può non aver rilievo, per ciò che concerne la posizione del sig. Raffaele Mario De Francesco, ai sensi degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS.

L’aver inserito, quale Presidente della SS Città di Campobasso, nel bilancio al 30.6.2021 della società, ed in particolare nella voce “risconti attivi”, così come nei successivi bilanci intermedi, una posta riguardante un debito inesistente ed aver poi utilizzato la rinuncia al relativo “presunto” credito da parte della CB Partecipazioni Sportive, facendo confluire la inerente somma tra le riserve straordinarie, utilizzate a copertura delle perdite rinvenienti dal bilancio al 30.6.2021, costituisce non solo una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità cui un Presidente di una società calcistica deve sottostare, ma anche una condotta volta ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, facendo apparire una situazione patrimoniale e/o economicofinanziaria della società diversa da quella effettiva.

Invero, attraverso tali artifici contabili, il sig. Raffaele Mario De Francesco non ha fatto altro che occultare le perdite della società che avrebbero, in mancanza di tali espedienti, intaccato il capitale sociale, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2484 cod.civ.

Di qui la responsabilità disciplinare del sig. Raffaele Mario De Francesco per la violazione degli artt. 4 e 31, comma 1, CGS.

4.1 Vi è da dire che il sig. Raffaele Mario De Francesco è stato deferito anche per la violazione del comma 2 dell’art. 31 CGS. Il Tribunale, tuttavia, ritiene non applicabile tale disposizione alla fattispecie in esame.

Il primo comma dell’art. 31 CGS così recita: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.

Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

A sua volta, il secondo comma recita: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l)”.

Da una semplice lettura di tali disposizioni si evince che la fattispecie descritta dal primo comma dell’art. 31 CGS differisce nettamente dalla fattispecie di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Difatti, mentre nel primo caso la violazione delle norme contabili è punita in quanto tale, nel secondo caso tale violazione è punita solo laddove i dati contabili alterati abbiano permesso l’iscrizione - altrimenti non possibile – ad una competizione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione del suddetto comma 1 dell’art. 31 CGS, è sufficiente la prova dell’alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, nell’ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo invece, occorre non solo la prova dell’alterazione dei dati contabili ma anche la prova che, attraverso tale alterazione, la società abbia tentato di ottenere o ottenuto l’iscrizione ad una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti.

Dagli atti di causa tale prova non emerge.

La Procura Federale, nel proprio capo di incolpazione, dopo aver riferito che l’alterazione delle poste contabili ha inciso sul calcolo del parametro P/A (Patrimonio Netto/Attivo Patrimoniale) al 30 settembre 2021, sul bilancio al 30 giugno 2021 nonché sul bilancio intermedio al 31 dicembre 2021, ha affermato che tali condotte sarebbero tutte finalizzate, tra l’altro, ad ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza 2021/2022.

Ebbene, la domanda di iscrizione al campionato di competenza della SS Città di Campobasso Srl (Lega Pro), per la stagione 2021/2022 scadeva il 28 giugno 2021.

È evidente che ai fini dell’iscrizione al relativo campionato, non avrebbero potuto avere rilievo alcuno i documenti contabili richiamati dalla Procura Federale, atteso che gli stessi – come comprovato per tabulas - sono riferiti a date successive al 28.06.2021 e quindi al termine ultimo di iscrizione al campionato di competenza.

Per la violazione del comma 2 dell’art. 31 CGS il sig. Raffaele Mario De Francesco va, dunque, prosciolto.

Degli illeciti contestati risponde anche la società SS Città di Campobasso Srl sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1, del CGS, per le condotte tenute dal Presidente e legale rappresentante sig. Raffaele Mario De Francesco, sia per la violazione dell’art. 31, comma 1, del CGS, valendo anche per la società l’inapplicabilità, al caso di specie, della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 31 CGS.

5. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, con riferimento al sig. Raffaele Mario De Francesco, tenuto conto che il comma 7 dell’art. 31 prevede, per i dirigenti che partecipano agli illeciti di cui ai comma 1 del medesimo articolo, la sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi, e tenuto conto della particolare gravità delle condotte contestate, in quanto miranti ad alterare i reali valori di bilancio, con i conseguenti effetti per l’ordinamento sportivo, ritiene congrua la sanzione di 18 mesi di inibizione.

Per la società SS Città di Campobasso Srl, euro 10.000,00 di ammenda, con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. De Francesco Raffaele Mario, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- per la società SS Città di Campobasso Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                    Carlo Sica Carlo Purificato    

 

Depositato in data 3 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

 

Marco Lai

 

 

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