F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 123/TFN – SD del 3 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15439/141pf22-23/GC/GR/ff del 30 dicembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Mauro Marcarini e Elvis Frimpong – Reg. Prot. 107/TFN-SD

Decisione/0123/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15439/141pf22-23/GC/GR/ff del 30 dicembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Mauro Marcarini e Elvis Frimpong,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 29 dicembre 2022 la Procura Federale, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i sigg.ri:

- Mauro Marcarini (iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e Collaboratore del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della FIGC LND);

- Elvis Frimpong (tesserato all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società ASD US Pro Fagagna) per rispondere

1. Mauro Marcarini della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato quale osservatore, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 5 calciatori, tra cui anche (l’unico conosciuto e generalizzato) il sig. Elvis Frimpong, all’epoca dei fatti tesserato con la Società ASD US Pro Fagagna, che non aveva rilasciato il previsto nulla osta. Provvedendo, al termine degli allenamenti, a relazionare il predetto agente di calciatori sulle caratteristiche fisiche e tecniche dei ragazzi impegnati;

2. Elvis Frimpong della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 4 calciatori (non meglio generalizzati), senza richiedere il previsto nulla osta alla Società ASD US Pro Fagagna con cui era tesserato.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, compiuta nel procedimento la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali:

1. la segnalazione inviata dal Comitato Regionale della FIGC LND del Friuli-Venezia Giulia in data 3 agosto 2022 alla Procura Federale contenente la comunicazione e-mail inviata in data 7 luglio 2022 da parte della Società ASD US Pro Fagagna.

2. l’acquisizione del foglio di censimento completo per le stagioni sportive 2021-22 e 2022-23 delle Società ASD US Pro Fagagna, ASD Assosangiorgina e per la stagione sportiva 2022-23 della ASD Falaschelavinio;

3. l’acquisizione della posizione di tesseramento del calciatore Elvis Frimpong;

4. l’acquisizione presso Il Settore Tecnico della FIGC della posizione di tesseramento del sig. Mauro Marcarini;

5. l’audizione del sig. Luca Merlino, Presidente della ASD US Pro Fagagna;

6. l’audizione del sig. Giovanni Buttazzi, Presidente della ASD Assosangiorgina di Udine; 7. l’audizione del sig. Mauro Marcarini;

8. l’audizione del sig. Elvis Frimpong.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale con atto del 4.1.2023 fissava per la discussione l’udienza del 26.1.2023. L’avv. Giuseppe Monaco, difensore del calciatore Frimpong, presentava nei termini proprie memorie difensive in cui rilevava come lo stesso deferito avesse sin da subito collaborato con la Procura ed ammesso i fatti contestati. In particolare, precisava che il Frimpong è un giovanissimo calciatore straniero extracomunitario ed assolutamente non era a conoscenza della necessità di un nulla osta da parte della società per partecipare agli allenamenti descritti. Nelle memorie si rilevava infine come in ogni caso oggi lo stesso Frimpong sia ancora tesserato per la ASD US Pro Fagagna; si concludeva pertanto chiedendo nella valutazione del caso l’applicazione delle circostanze attenuanti.

Il dibattimento

In sede di discussione all’udienza del 26.1.2023 erano presenti l’avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Matteo Piccinin in rappresentanza del sig. Mauro Marcarini, quest’ultimo presente anche personalmente, e l’avv. Giuseppe Monaco in rappresentanza del sig. Elvis Frimpong.

L’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Mauro Marcarini, mesi 6 (sei) di squalifica;

- nei confronti del sig. Elvis Frimpong, giornate 6 (sei) di squalifica.

Il deferito sig. Mauro Marcarini esponeva quindi brevi considerazioni a propria difesa ed il proprio legale, avv. Matteo Piccinin, replicava alle tesi argomentate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, sottolineando come il suo assistito non avesse partecipato ad alcun allenamento non autorizzato in qualità di osservatore e precisando che il campo da gioco era comunale.

Concludeva pertanto chiedendo il proscioglimento del sig. Marcarini.

L’avv. Giuseppe Monaco si riportava integralmente a tutti gli scritti difensivi da lui depositati e chiedeva il proscioglimento del sig. Elvis Frimpong ovvero, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Le posizioni dei deferiti devono esaminarsi separatamente.

- Per quanto riguarda il calciatore Frimpong, ritiene il Tribunale che non sussista alcuna responsabilità per i fatti contestati. Invero dall’esame delle risultanze documentali la condotta del Frimpong non risulta in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS contestato. In primo luogo l’attività svoltasi presumibilmente il 28 e 29 giugno 2022 non pare essere una seduta d’allenamento non autorizzata presso il campo di una società affiliata diversa da quella per cui era tesserato il calciatore. Più correttamente è infatti emerso che nelle giornate indicate sia stato svolto un test su 5 calciatori stranieri tutti non tesserati presso la FIGC (ad eccezione del Frimpong); tale “provino”, grazie all’intervento di un non meglio identificato procuratore straniero, avrebbe dovuto/potuto comportare un tesseramento presso qualche società di calcio straniera. È poi anche emerso che il Frimpong in data 14 giugno 2022 avesse comunque notiziato il Presidente della ASD US Pro Fagagna, sig. Luca Merlino, della propria volontà di non tesserarsi più per la medesima società volendo andare in Spagna o in Francia e di avere a tal fine in programma alcuni provini. Quanto poi al luogo di svolgimento di tali provini il c.d. campo di sfogo gestito in concessione dal Comune di Udine dalla US Assosangiorgina è risultato liberamente fruibile da chiunque: “parecchie volte viene utilizzato dalla persone di passaggio” (audizione Presidente Buttazzi), dunque anche sotto questo profilo alcuna violazione circa necessarie autorizzazioni sussiste.

In tale quadro pertanto ove si era al termine della stagione sportiva ed a poche ore dallo svincolo del Frimpong, la partecipazione al test in discussione, comunque anche preannunciato seppur genericamente alla società ASD US Pro Fagagna e senza che da quest’ultima venisse espresso alcun divieto, non risulta in contrasto con i descritti doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

- Per il tesserato Marcarini deve invece ravvisarsi la responsabilità per la violazione contestata.

Ai tecnici federali, quale è appunto il deferito, si richiede invero un comportamento più attento, cauto e diligente rispetto a quello tenuto nella vicenda in esame dal giovane calciatore straniero Frimpong; al Marcarini viene infatti contestata, non solo la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, ma anche la violazione di quei principi di cui alla norma speciale dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Dunque, seppure come indicato per il calciatore Frimpong, la vicenda in esame non ha riguardato un vero e proprio allenamento non autorizzato, ma piuttosto un provino a favore di un non meglio identificato procuratore straniero, ritiene questo Tribunale che i tecnici federali non possano prestare la propria attività di osservatori o di scouting liberamente ed a favore di soggetti e con finalità non meglio precisate. I provini o test condotti il 28 e 29 giugno 2022 su alcuni calciatori stranieri sono invero connotati da diversi aspetti non chiari e da censurare in relazione alla partecipazione di un tecnico federale, infatti: i) non sono stati identificati tutti i calciatori partecipanti; ii) è rimasto ignoto sia l’allenatore, presumibilmente straniero, che tali provini ha condotto, sia il presunto procuratore (tale Frank) che li ha organizzati; iii) ugualmente è rimasta non chiarita la finalità o chi fosse il soggetto interessato (società di calcio italiana, straniera o altro) a detti test.

Lo stesso Marcarini riconosce di aver prestato la sua collaborazione solo per fare “un piacere” ad un conoscente, appunto il c.d. “Frank” e che pensava di dover osservare solo calciatori stranieri, non sapendo che ci fosse anche il Frimpong, la cui presenza invece, se nota, avrebbe destato allo stesso “qualche perplessità a presenziare sul campo” (audizione Marcarini) in quanto lo conosceva e sapeva che era un tesserato per un sodalizio friulano, la ASD US Pro Fagagna appunto.

In definitiva il Marcarini, quale tecnico collaboratore con il CR Friuli-Venezia Giulia, risulta esser stato poco attento e diligente mancando così di “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” e mancando “nei rapporti con i colleghi, [di] ispirare la … condotta al principio della deontologia professionale” (art. 37, comma 2 Regolamento del Settore Tecnico).

Ad ogni modo, i fatti per come sopra descritti e comprovati non risultano di particolare gravità e la diversa posizione del Frimpong, che ha determinato comunque il suo proscioglimento, giustifica l’applicazione al Marcarini di una sanzione più lieve di quella richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Elvis Frimpong. Irroga nei confronti del sig. Mauro Marcarini la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 3 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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