F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFNT del 3 Febbraio 2023 (motivazioni) – Armin Öttl e Karin Obkircher per FABIAN ÖTTL / ASC NEUGRIES – Reg. Prot. 25/TFN-ST
Decisione/0022/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0025/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Bucchi – Vice Presidente
Roberto Benedetti – Componente
Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, genitori del calciatore minorenne Fabian Öttl (n. 28.11.2012 – matr. 3308327) nei confronti della società ASC Neugries (matr. 940898) avverso il diniego allo svincolo,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 21 dicembre 2022, i sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minore Fabian Öttl, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale avverso il diniego allo svincolo del figlio minore dalla società ASC Neugries (matr. 940898).
Al ricorso i ricorrenti non allegavano la ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Va, altresì, rilevato che il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla controparte. Il ricorso veniva dunque deciso alla riunione del 31 gennaio 2023.
Motivi della decisione
Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.
Inoltre, il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla società ASC Neugries e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”. Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando pertanto preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va, infatti, rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dai sigg.ri Armin Öttl e Karin Obkircher, genitori del calciatore minorenne Fabian Öttl.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Gioacchino Tornatore
Depositato in data 3 febbraio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai