C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 16/09/2022 – Delibera – gara del 14/ 9/2022 ACCADEMIA INVERUNO – RHODENSE

gara del 14/ 9/2022 ACCADEMIA INVERUNO - RHODENSE

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022", come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia nº 6 del 5-8-2021 che riprende il CU Nº 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc nº 50/A del 4-8-2021. La società Accademia Inveruno Calcio ha inviato preannuncio di ricorso a mezzo PEC in data 14-9-2022 ore 23,10 e successivamente sempre a mezzo PEC in data 15-9-2021 ore 00,03 ha inviato le motivazioni. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età in quanto: "…. al minuto 11 sostituiva il giocatore nº 10 Bertolini Gianmarco classe 2004 con il giocatore nº 14 Boetti Alessandro classe 2003 restando in campo senza fuori quota (rectius "calciatori giovani") classe 2004 o di età inferiore ..." Pertanto chiede a carico della controparte l'applicazione della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Rhodense, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Romani Matteo Aldo nato il 19-12-2002; nº 2 Sinisi Tommaso nato il 3-6-2002 e nº 10 Bertolini Gianmarco nato il 10-2-2004. Al 11º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Bertolini Gianmarco nato il 10-2-2004 col nº 14 Boetti Alessandro nato il 30-5-2003; al 18º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Trovato Catalfamo Alessio nato il 27-10-1986 col nº 19 Sabbadin Andrea nato l’8-6-2004. Quindi effettivamente dal minuto 11 al minuto18 del secondo tempo la società Rhodense è rimasta senza un calciatore nato dal 01.01.2004 in poi.

Si ricorda che richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2022), con C.U. nº 6 crl del 4-8-22 Punto 3.1.1. A/2 lett b) pag. 9 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2022-23, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: di 1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi di 1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi di 1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: " espulsione dal campo; " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; L'inosservanza delle predette disposizioni, … sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Dato atto che la società Rhodense non ha inviato deduzioni. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM DELIBERA

a) di comminare alla Società Rhodense la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.

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