F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0067/CFA pubblicata il 10 Febbraio 2023 (motivazioni) – Procuratore Interregionale

Decisione/0067/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0063/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0064/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0065/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0066/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0067/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0071/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0079/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0075/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Stigliano Messuti – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami di seguito riportati:

- 0063/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Giorgio Giulianelli, Abdoulie Bojang e alla società A.S.D. Sforzacosta 2010, a seguito proprio deferimento n. 11255/29 pfi 22 23 del 3 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 4/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

- 0064/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Massimiliano Compari, Fabrizio Formica, Leonardo Pagnetti, Filippo Asikov e alla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, a seguito proprio deferimento n. 10975/30 pfi 22/23 del 2 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n.1/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

- 0065/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Giuseppe Maccari, Nicola Leonangeli, Ivan Dignani, Ubaldo Angeletti, Fabio Leonangeli, Giorgio Giulianelli, Ayman Mammoud Aly e alla società A.S.D. Sforzacosta 2010, a seguito proprio deferimento n. 11033/32 pfi 22/23 del 2 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 2/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

- n. 0066/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore federale interregionale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Ioan Barsan e alla società A.S.D. Volante, a seguito proprio deferimento n. 11362/34 pfi 22-23 del 4 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 5/2022-2023,  pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022;

- n. 0067/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore federale interregionale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi, Andrei Ananuta Cosmin e alla società A.S.D. Volante, a seguito proprio deferimento n. 11256/39 pfi 22-23 del 3 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 3/2022-203, pubblicata con comunicato ufficiale n. 101 del 06 dicembre 2022;

- n. 0071/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore federale interregionale avverso l'incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi ed Aliji Neim, nonché alla società A.S.D. Volante, a seguito proprio deferimento n. 12319/54 pfi 22-23 del 15 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 6/2022-2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 105 del 12 dicembre 2022;

- 0075/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte ai signori Giancarlo Catini e Danilo Giacobbi nonché alla società A.S. Torrese, a seguito proprio deferimento n. 1248375 pfi 22-23 del 16 novembre 2022,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche n. 7/2022-203, pubblicata con comunicato ufficiale n. 105 del 12 dicembre 2022;

- n. 0079/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione inflitta alla società C.S. Neapolis, a seguito proprio deferimento n. 6438/4pfi 22-23 del 16 settembre 2022, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con comunicato ufficiale n. 19 del 15 dicembre 2022.

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 8 febbraio 2023, il Cons. Giuseppe Castiglia e udito, per la Procura federale interregionale, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. (reclamo n. 63) Con nota del 7 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Abdoulie Bojang avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 nella coppa Marche e nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

1.1. Con provvedimento n. 29 del 3 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Giuseppe Maccari, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore signor Abdoulie Bojang nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 alle seguenti gare, delle quali le prime due valevoli per la Coppa Marche e tutte le altre per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria: Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.09.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del 2.10.2021, Giovanile Corridoniense - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Serralta del 16.3.2022, Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del 30.4.2022 e Lorese Calcio - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

- il signor Ivan Dignani, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.9.2021 ed A.S.D. Sforzacosta - Corridonia Football Club 2010 del 2.10.2021 valevoli per la Coppa Marche, nonché dell'incontro Lorese Calcio - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022 valevole per il girone E del Campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Nicola Leonangeli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore signor Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Giovanile Corridoniense - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sfozacosta 2010 - Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo - A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022 ed A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del

30.4.2022;

- il signor Giorgio Giulianelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Sforzacosta 2010 - Serralta del 16.3.2022 e Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, entrambe valevoli per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 consegnate all'arbitro nelle quali è indicato il nominativo del calciatore signor Abdoulie Bojan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Abdoulie Bojang, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Sforzacosta 2010, alle seguenti gare, delle quali le prime due valevoli per la Coppa Marche e tutte le altre per il girone E del campionato provinciale di Macerata di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 25.9.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del 2.10.2021, Giovanile Corridoniense - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 3.12.2021, Corridonia Football Club - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Academy Civitanovese del 31.12.2021, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Lorese Calcio del 5.2.2022, Union Picena - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 12.2.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 5.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Serralta del 16.3.2022, Boca Civitanova - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 18.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Amatori Appignano del 26.3.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Pievebovigliana 2012 del 2.4.2022, Camerino Castelraimondo - A.S.D. Sforzacosta 2010 dell’8.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Giovanile Nicolò Ceselli del 13.4.2022, Academy Civitanovese - A.S.D. Sforzacosta 2010 del 22.4.2022, A.S.D. Sforzacosta 2010 - Corridonia Football Club del 30.4.2022 e Lorese Calcio A.S.D. Sforzacosta 2010 del 9.5.2022;

- la società A.S.D. Sforzacosta 2010 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Giorgio Giulianelli e Abdoulie Bojan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

1.2. Con decisione n. 4/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Giuseppe Maccari, mesi 4 di inibizione

- signor Nicola Leonangeli, mesi 4 di inibizione

- signor Ivan Dignani, giorni 30 di inibizione

- signor Giorgio Giulianelli, giorni 20 di inibizione

- signor Abdoulie Bojang, ammonizione

- società A.S.D. Sforzacosta 2010, 300,00 di ammenda.

2. (reclamo n. 64) Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Filippo Asikov avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla ASD Audax Calcio Piobbico nel campionato di calcio a 5 di Serie D durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

2.1. Con provvedimento n. 30 del 2 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Massimiliano Compari, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore signor. Filippo Asikov nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Serie D di Calcio a 5: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Pian di Rose Audax Piobbico del 18.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, Acqualagna - Audax Piobbico dell’8.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 ed Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.22; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il signor Fabrizio Formica, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli Campionato di Serie D Calcio a 5, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Audax calcio Piobbico nelle quali è indicato il nominativo del calciatore signor Filippo Asikov, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 e Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.22;

- il signor Leonardo Pagnetti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Pian di Rose - ASD Audax calcio Piobbico del 18.2.2022 ed Acqualagna - ASD Audax calcio Piobbico dell’8.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Serie D di Calcio a 5, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico nelle quali è indicato il nominativo del calciatore signor Filippo Asikov, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Filippo Asikov, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Audax Calcio Piobbico, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Serie D Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Montecchiese - Audax Piobbico del 4.2.2021, Audax Piobbico - Belpiandiluna dell’11.2.2022, Pian di Rose - Audax Piobbico del 18.2.2022, Audax Piobbico - Urbania del 25.2.2022, Audax Piobbico - Villa Ceccolini del 18.3.2022, Sant'Angelo in Vado - Audax Piobbico dell’1.4.2022, Acqualagna Audax Piobbico dell’8.4.2022, FFJ calcio a 5 - Audax Piobbico del 30.4.2022, Lucrezia C5 - Audax Piobbico del 13.5.2022 ed Audax Piobbico - FFJ calcio a 5 del 20.5.2022;

- la società A.S.D. Audax Calcio Piobbico a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Massimiliano Compari, Fabrizio Formica, Leonardo Pagnetti e Filippo Asikov, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

2.2. Con decisione n. 1/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha prosciolto i calciatori signori Fabrizio Formica e Leonardo Pagnetti e, per il resto, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha comminato le seguenti sanzioni:

- signor Massimiliano Compari, mesi 4 di inibizione;

- signor Filippo Akisov, ammonizione;

- società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, 300,00 di ammenda.

3. (reclamo n. 65) Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Ayman Mammoud Aly avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 nel campionato juniores provinciale durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

3.1. Con provvedimento n. 32 del 2 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Giuseppe Maccari, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sforzacosta 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ayman Mammoud Aly nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2021 - 2022: Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021, Cingolana - Sforzacosta del 24.10.2021, Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021, Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta - Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio – Sforzacosta del 12.2.2022, Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022, Sforzacosta - Caldarola del 9.4.2022, Treiese - Sforzacosta del 15.4.2022, Robur - Sforzacosta del 28.4.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il signor Nicola Leonangeli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Sforzacosta Caldarola del 9.4.2022 e Robur - Sforzacosta del 28.4.2022, entrambe valevoli per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Ivan Dignani, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61,commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Ubaldo Angeletti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta - Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio - Sforzacosta del 12.2.2022 e Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022;

- il signor Fabio Leonangeli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Treiese - Sforzacosta del 15.4.2022 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Giorgio Giulianelli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021 valevole per il campionato Juniores Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sforzacosta 2010 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Ayan Mammoud Aly, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Ayan Mammoud Aly, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sforzacosta 2010, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Sforzacosta 2010, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Sforzacosta - San Ginesio del 16.10.2021, Cingolana - Sforzacosta del 24.10.2021, Sforzacosta - Treiese del 13.11.2021, Juventus C. Tolentino - Sforzacosta del 19.11.2021, Sforzacosta - Robur del 27.11.2021, Sforzacosta - Lorese del 9.12.2021, Sforzacosta - SM Apparente del 18.12.2021, Sforzacosta Settempeda del 9.2.2022, S. Ginesio - Sforzacosta del 12.2.2022, Sforzacosta - Cingolana del 21.2.2022, Sforzacosta - Caldarola del 9.4.2022, Treiese – Sforzacosta del 15.4.2022 e Robur - Sforzacosta del 28.4.2022;

- la società A.S.D. Sforzacosta 2010 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Giuseppe Maccari, Ivan Dignani, Nicola Leonangeli, Ubaldo Angeletti, Giorgio Giulianelli, Fabio Leonangeli e Ayan Mammoud Aly, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

3.2. Con decisione n. 2/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Giuseppe Maccari, mesi 4 di inibizione

- signor Nicola Leonangeli, giorni 20 di inibizione;

- signor Ivan Dignani, giorni 10 di inibizione;

- signor Ubaldo Angeletti, 2 mesi di inibizione;

- signor Fabio Leonangeli, 10 giorni di inibizione;

- signor Giorgio Giulianelli, 10 giorni di inibizione;

- signor Ayman Mammoud Aly, ammonizione;

- società A.S.D Sforzacosta 2010, 200,00 di ammenda.

4. (reclamo n. 66) Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Ioan Barsan avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Volante nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

4.1. Con provvedimento n. 34 del 4 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Nicola Andreoli all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Ioan Barsan nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante alle gare ASD Monte Porzio Calcio – ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il signor Raffaele Rama, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Monte Prozio Calcio ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara delle squadre schierate dalla ASD Volante consegnate all’arbitro nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Ioan Barsan, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Ioan Barsan, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante, alle gare ASD Monte Prozio Calcio – ASD Volante del 9.10.2021 ed ASD Volante ASD Novillara Calcio del 16.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- la società A.S.D. Volante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama e Ioan Barsan, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

4.2. Con decisione n. 5/2022-203, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Nicola Andreoli, giorni 30 di inibizione

- signor Raffaele Rama, giorni 20 di inibizione;

- signor Ioan Barsan, ammonizione;

- società A.S.D. Volante, 150,00 di ammenda.

5. (reclamo n. 67) Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Andrei Ananuta Cosmin avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Volante nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 20212022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

5.1. Con provvedimento n. 11256/39 del 4 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Nicola Andreoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante -

Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mondolfo - Volante del 10.4.2022, Volante - IES Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo dello stesso calciatore come assistente dell’arbitro in occasione delle gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria Babbucce Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio – Volante del 13.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il signor Raffaele Rama, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Babbucce - Volante del 5.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Volante Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022;

- il signor Cristian Romagnoli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Mombarocco Volante del 26.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Federico Massi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Maroso Mondolfo - Volante del 26.3.2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore signor Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Marco Orlandi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante Treponti del 2.4.2022 e Volante - Ies Dini del 15.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrei Ananuta Cosmin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Andrei Ananuta Cosmin, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, dall’art. 43, comma 1, e dall’art. 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olympia Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mondolfo - Volante del 10.4.2022, Volante – IES Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per aver svolto il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione delle gare valevoli per il Campionato Terza Categoria Babbucce - Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022, senza averne titolo perché non tesserato;

- la società A.S.D. Volante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi ed Andrei Ananuta Cosmin, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

5.2. Con decisione n. 3/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Nicola Andreoli: inibizione per 4 mesi;

- signor Raffaele Rama: inibizione per 2 mesi;

- signor Cristian Romagnoli: inibizione per 10 giorni;

- signor Federico Massi: inibizione per 10 giorni:

- signor Marco Orlandi: inibizione per 20 giorni;

- signor Andrei Ananuta Cosmin: ammonizione;

- società A.S.D. Volante: 300,00 ammenda.

6. (reclamo n. 71) Con nota del 6 giugno 2022, il Comitato regionale Marche ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate su indicazione del C.E.D., sarebbe emerso che il calciatore signor Aliji Neim avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S.D. Volante nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

6.1. Con provvedimento n. 54 del 15 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Nicola Andreoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Volante, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Aliji Neim nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: Monte Porzio calcio - Volante del 9.10.2021, Volante - Novilara Calcio del 16.10.2021, Cesane - Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara - Volante del 6.11.2021, Volante - Real Mombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti - Volante del 20.11.2021, Volante - Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante - Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini Volante del 5.12.2021, Volante - S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti - Volante del 18.12.2021, Volante - Monte Porzio Calcio del 19.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante – Cesane del 16.3.2022, Volante - Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mandolfo – Volante del 10.4.2022, Volante - I.E.S. Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore svolgesse il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione delle gare Babbucce - Volante del 5.2.2022 e Virtus Castelvecchio - Volante del 13.3.2022, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

- il signor Raffaele Rama, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Monte Porzio Calcio – Volante del 9.10.2021, Volante - Novilara Calcio del 16.10.2021, Cesane Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara - Volante del 6.11.2021, Volante - Real Mombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti - Volante del 20.11.2021, Volante - Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante - Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini Volante del 5.12.2021, Volante - S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti - Volante del 18.12.2021, Babbucce - Volante del 5.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante - Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022;

- il signor Cristian Romagnoli, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante - Monte Porzio Calcio del 19.2.2022 e Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Federico Massi, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Maroso Mandolfo - Volante del 10.4.2022 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Marco Orlandi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Volante - Treponti del 2.4.2022 e Volante - Ies Dini del 15.4.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Aliji Neim, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Aliji Neim, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Volante, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, dall’art. 43, comma 1, e dall’art. 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Volante alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva: Monte Porzio calcio - Volante del 9.10.2021, Volante - Novilara Calcio del 16.10.2021, Cesane - Volante del 23.10.2021, Olimpya Villa Palombara - Volante del 6.11.2021, Volante - Real Mombaroccio del 13.11.2021, Tre Ponti - Volante del 20.11.2021, Volante - Maroso Mandolfo del 27.11.2021, Volante - Virtus Castelvecchio del 30.11.2021, I.E.S. Dini - Volante del 5.12.2021, Volante - S. Angelo dell’11.12.2021, Nuova Bedosti - Volante del 18.12.2021, Volante - Monte Porzio Calcio del 19.2.2022, Novilara - Volante del 27.2.2022, Volante - Cesane del 16.3.2022, Volante – Olimpya Villa Palombara del 19.3.2022, Real Mombaroccio - Volante del 26.3.2022, Volante - Tre Ponti del 2.4.2022, Maroso Mandolfo Volante del 10.4.2022, Volante - I.E.S. Dini del 15.4.2022, Volante - Nuova Bedosti del 29.4.2022, Volante - Babbucce del 7.5.2022 ed Hellas Pesaro - Volante del 14.5.2022; nonché per aver svolto il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione della gara Babbucce - Volante del 5.2.2022, valevole per il Campionato Terza Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato;

- la società A.S.D. Volante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai signori Nicola Andreoli, Raffaele Rama, Cristian Romagnoli, Federico Massi, Marco Orlandi ed Aliji Neim.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

6.2. Con decisione n. 6/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Nicola Andreoli, mesi 4 di inibizione;

- signor Raffaele Rama, mesi 2 di inibizione;

- signor Cristian Romagnoli, giorni 10 di inibizione;

- signor Federico Massi, giorni 10 di inibizione;

- signor Marco Orlandi, giorni 20 di inibizione;

- signor Aliji Neim, ammonizione;

- società A.S.D. Volante, 300,00 di ammenda.

7. (reclamo n. 75) Con decisione del 18 maggio 2022, relativa alla gara del precedente 14 maggio fra le squadre delle società A.S. Torrese e Grottese A.S.D., adottata su comunicazione dell’ufficio tesseramenti del Comitato Marche a seguito dell’ammonizione del calciatore signor Danilo Giacobbi, il Giudice sportivo territoriale ha rilevato che la società A.S. Torrese aveva schierato un campo un giocatore in posizione irregolare per difetto di tesseramento e ha inflitto le seguenti sanzioni: (i) per la A.S. Torrese, la perdita della gara con il punteggio di 0-3; (ii) per il signor Giancarlo Catini, dirigente accompagnatore, l’inibizione sino al 17 giugno 2022; (iii) per il signor Danilo Giacobbi, la squalifica sino al 30 giugno 2022.

Con decisione dell’8 giugno 2022, relativa alla gara del precedente 7 maggio fra le squadre delle società A.S.D. Union Calcio S.G. e A.S. Torrese, adottata su ricorso presentato dalla prima società per aver partecipato all’incontro il giocatore Danilo Giacobbi, tesserato per altra società: (i) ha dichiarato inammissibile il ricorso; (ii) ha rilevato che la gara era stata omologata in mancanza di reclamo e nulla risultando dal referto arbitrale; (iii) ha disposto la trasmissione degli atti insieme con la precedente decisione alla Procura federale per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Con nota del 24 giugno 2022, la Delegazione provinciale di Fermo ha segnalato alla Procura federale interregionale che, sulla base degli atti trasmessi dal Giudice sportivo territoriale, il calciatore signor Danilo Giacobbi avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla A.S. Torrese nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 2021-2022 pur essendo tesserato per altra società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

7.1. Con provvedimento n. 75 del 16 novembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- il signor Giancarlo Catini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Torrese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S. Torrese, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Danilo Giacobbi prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A. S. Torrese alle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese - Grottese A.S.D. del 14.5.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.7.2017 per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli; nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese - Grottese A.S.D. del 14.5.2022, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S. Torrese nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Danilo Giacobbi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- il signor Danilo Giacobbi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S. Torrese, alle gare Union Calcio S.G. - A.S. Torrese del 7.5.2022 ed A.S. Torrese - Grottese A.S.D. del 14.5.2022 valevoli per il Campionato Provinciale di Terza Categoria, senza averne titolo perché invece tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli a decorrere dal 30.7.2017;

- la società A.S. Torrese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Giancarlo Catini e Danilo Giacobbi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

7.2. Con decisione n. 7/2022-2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signor Giancarlo Catini, mesi 2 di inibizione;

- signor Danilo Giacobbi, ammonizione;

- società A.S. Torrese, 150,00 di ammenda.

8. (reclamo n. 79) Con nota del 23 maggio 2022, il Comitato regionale Campania ha segnalato alla Procura federale interregionale che, a seguito di verifiche effettuate a campione, sarebbe emerso che il calciatore signor Fabio Fusco avrebbe preso parte ad alcuni incontri disputati dalla C.S. Neapolis nel campionato juniores under 19 regionale durante la stagione sportiva 2021-2022 pur non essendo tesserato per la medesima società.

La Procura federale ha avviato una istruttoria acquisendo varia documentazione.

8.1. Con provvedimento n 23 del 16 settembre 2022, adottato all’esito dell’istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:

- la signora Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022: Real Acerrana 1926 - C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis - Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei signori Orlando Natella ed Antonio Bratomi nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 - C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis - Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore -C.S. Neapolis del 6.3.2022;

- il signor Orlando Natella, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 - C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 - C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società;

- il signor Antonio Bratomi, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis - Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis - Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 - 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società;

- il signor Fabio Fusco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 - C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis - Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore - C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- la società S.C. Neapolis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non si sono costituiti in giudizio.

8.2. Con decisione pubblicata sul c.u. n. 19 del 15 dicembre 2022, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania ha accolto il deferimento nei riguardi di tutti gli incolpati e, in parte disattendendo le richieste della Procura Federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni:

- signora Concetta Raccuglia, mesi 4 di inibizione;

- signor Antonio Bratomi, mesi 3 di inibizione;

- signor Orlando Natella, mesi 3 di inibizione;

- signor Fabio Fusco, giornate 3 di squalifica;

- società S.C. Neapolis, 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione in classifica.

9. Con i reclami in epigrafe, dal tenore in larga misura identico, la Procura federale ha interposto appello avverso le decisioni di primo grado contestando la misura delle sanzioni comminate e svolgendo al riguardo due motivi di ricorso:

(i) incongruità della sanzione; violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione. In parte qua, la decisione impugnata - per quanto riguarda il calciatore, il presidente e i dirigenti della società, la società stessa - contrasterebbe sia con i dati documentali acquisiti agli atti, sia con la costante giurisprudenza endofederale (Tribunali federali territoriali; Corte federale d’appello) ed esofederale (Collegio di garanzia dello sport), sia con numerosi accordi di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ex art. 126 C.G.S.;

(ii) violazione degli artt. 44 e 51 C.G.S. per mancanza assoluta di motivazione. La decisone impugnata non avrebbe motivato il mancato accoglimento delle sanzioni richieste dalla Procura federale, non avrebbe riferito il percorso procedurale seguito per comminare le sanzioni irrogate, non avrebbe citato i precedenti giurisprudenziali ai quali fa riferimento.

Inoltre, per quanto concerne il reclamo n. 64, la Procura ha impugnato il proscioglimento dei tesserati signori Formica e Pagnetti.

In conclusione, la Procura federale chiede l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

(i) quanto al reclamo n. 63:

- signor Giuseppe Maccari, mesi 18 di inibizione;

- signor Nicola Leonangeli, mesi 12 di inibizione;

- signor Ivan Dignani, mesi 5 di inibizione;

- signor Giorgio Giulianelli, mesi 4 di inibizione;

- signor Abdoulie Bojang, giornate 15 di squalifica;

- società A.S.D. Sforzacosta 2010, 1.000,00 di ammenda e punti 15 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(ii) quanto al reclamo n. 64, affermata la responsabilità dei signori Fabrizio Formica e Leonardo Pagnetti, per quanto agli stessi ascritto con l’atto di deferimento:

- signor Massimiliano Compari, mesi 12 di inibizione;

- signor Fabrizio Formica, giornate 10 di squalifica;

- signor Leonardo Pagnetti, giornate 4 di squalifica;

- signor Filippo Asikov, giornate 12 di squalifica;

- società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, 750,00 di ammenda e punti 10 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(iii) quanto al reclamo n. 65:

- signor Giuseppe Maccari, mesi 15 di inibizione;

- signor Nicola Leonangeli, mesi 4 di inibizione;

- signor Ivan Dignani, mesi 3 di inibizione;

- signor Ubaldo Angeletti, mesi 9 di inibizione;

- signor Fabio Leonangeli, mesi 3 di inibizione

- signor Giorgio Giulianelli, mesi 3 di inibizione

- sig. Ayman Mammoud Aly: giornate 15 di squalifica;

- società A.S.D Sforzacosta 2010, 900,00 di ammenda e punti 13 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 – 2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(iv) quanto al reclamo n. 66:

- signor Nicola Andreoli, mesi 4 di inibizione;

- signor Raffaele Rama, mesi 4 di inibizione;

- signor Ioan Barsan, giornate 4 di squalifica;

- società A.S.D. Volante, 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 -2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(v) quanto al reclamo n. 67:

- signor Nicola Andreoli, mesi 14 di inibizione;

- signor Raffaele Rama: mesi 10 di inibizione;

- signor Cristian Romagnoli: mesi 3 di inibizione;

- signor Federico Massi: mesi 3 di inibizione;

- signor Marco Orlandi: giornate 3 di squalifica;

- signor Ananuta Andrei Cosmin, giornate 14 di squalifica;

- società A.S.D. Volante, 800,00 di ammenda e punti 14 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022 -2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(vi) quanto al reclamo n. 71:

- signor Nicola Andreoli, 1 anno e mesi 6 di inibizione;

- signor Raffaele Rama, 1 anno e mesi 2 di inibizione;

- signor Cristian Romagnoli, mesi 4 di inibizione;

- signor Federico Massi, mesi 3 di inibizione;

- signor Marco Orlandi, giornate 4 di squalifica;

- sig. Aliji Neim: giornate 18 di squalifica;

- società A.S.D. Volante: 1.000,00 di ammenda e punti 18 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(vii) quanto al reclamo n. 75:

- signor Giancarlo Catini, mesi 4 di inibizione;

- signor Danilo Giacobbi, giornate 4 di squalifica;

- società A.S. Torrese, 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022 - 2023;

- ovvero le sanzioni ritenute di giustizia;

(viii) quanto al reclamo n. 79:

- società C.S. Neapolis, 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023;

- ovvero le sanzioni di giustizia.

10. Con ordinanze n. 3/2022-2023 (reclami riuniti n. 63 e n. 65), n. 5/2022-2023 (reclamo n. 64), n. 4/2022-2023 (reclami riuniti n. 66, n. 67 e n. 71), n. 6/2022-2023 (reclamo n. 75) e n. 7/2022-2023 (reclamo n. 79), la Sezione I della Corte federale d’appello ha rimesso i reclami a queste Sezioni unite ai sensi dell’art. 99, comma 5, secondo periodo, C.G.S.

11. In vista dell’udienza, la Procura federale ha depositato una memoria unica.

12. All’udienza dell’11 gennaio 2023, tenutasi in videoconferenza, i reclami sono stati chiamati e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

13. In via preliminare, il Collegio rileva che i reclami in epigrafe coincidono oggettivamente e, almeno in parte, soggettivamente.

Pertanto, essi vanno ulteriormente riuniti per poter essere definiti con un’unica decisione.

14. Il Collegio osserva ancora che, non avendo i deferiti impugnato le decisioni di primo grado, sono divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni in queste contenute, eccezion fatta per la misura delle sanzioni, oggetto di reclamo (parziale, nel reclamo n. 79) da parte della Procura federale, e per la responsabilità di alcuni tesserati deferiti, esclusa per due di loro dalla decisione oggetto del reclamo n. 64.

15. A questo proposito, la Procura federale contesta la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha prosciolto i tesserati signori Formica e Pagnetti dall’incolpazione di avere sottoscritto più volte le distinte di gara consegnate agli arbitri e relative alla composizione delle squadre schierate dalla società A.S.D. Audax Calcio Piobbico, con indicazione del calciatore signor Asikov, così attestandone in maniera non veridica il regolare tesseramento.

Il Tribunale territoriale ha ritenuto non provata l’effettiva sottoscrizione delle distinte, anche perché quelle prese in considerazione risulterebbero firmate da tre mani diverse senza alcuna possibilità di individuare chi ne sia l’autore.

Il reclamo è fondato.

Le circostanze che negli incontri in questione mancasse un dirigente accompagnatore, che i signori Formica e Pagnetti risultassero di volta in volta capitani della squadra e che, salvo tre casi (partite disputate con le società Villa Ceccolini il 18 marzo 2022, Sant’Angelo in Vado il 1° aprile 2022 e Lucrezia C5 il 13 maggio 2022), nelle sottoscrizioni delle distinte siano alquanto agevolmente riconoscibili i nomi ora dell’uno, ora dell’altro deferito, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare una presunzione semplice - e in concreto non opposta - della imputabilità ai deferiti dei documenti di gara e quindi della loro responsabilità disciplinare, esclusa quella riferita agli incontri per i quali non è stato possibile identificare il soggetto che ha sottoscritto la distinta.

Anzitutto sotto il profilo in questione, dunque, la decisione reclamata merita di essere riformata.

Ne segue che, per tutte le vicende in questione, rimane incontestata la responsabilità disciplinare di ciascuno dei tesserati e delle società deferiti, secondo i rispettivi capi di incolpazione, e resta soltanto da discutere - in relazione ai reclami della Procura federale - delle sanzioni da infliggere per le violazioni accertate.

16. Le vicende in esame, in larga misura sovrapponibili, riguardano l’utilizzazione, da parte di svariate società, di calciatori in posizione irregolare perché non tesserati e privi di certificazione medica ovvero tesserati per altra squadra, in più gare ufficiali, e per meglio dire: in 17 (reclamo n. 63), 10 (reclamo n. 64), 13 (reclamo n. 65), 2 (reclamo n. 66), 12 (reclamo n. 67), 23 (reclamo n. 71), 2 (reclamo n. 75) e 3 (reclamo n. 79) incontri.

Nell’ambito di due giudizi (reclami n. 67 e n. 71), inoltre, la Procura ha contestato al calciatore incolpato anche l’avere il ruolo di assistente dell’arbitro in occasione di alcune gare senza averne titolo perché non tesserato.

Nel caso oggetto del reclamo n. 79, infine, la Procura ha anche contestato a due soggetti l’avere assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserati per tale società. Sulla sanzione relativa a tale profilo, peraltro, non c’è gravame.

17. Entrambi i motivi dei reclami contestano il processo logico attraverso il quale il primo giudice è giunto a comminare la sanzione per gli illeciti disciplinari contestati ai deferiti e ritenuti acclarati. Essi dunque possono essere esaminati congiuntamente.

Nelle decisioni impugnate con i reclami dal n. 63 al n. 75, il Tribunale territoriale per le Marche ha tenuto conto, oltre che della propria giurisprudenza, non meglio specificata, del numero delle gare disputate e della circostanza che si tratta di violazioni risalenti alla passata stagione sportiva. Ha inoltre sminuito la responsabilità del calciatore deferito considerando preminente, se non assorbente, il ruolo svolto dalla società, dal presidente e dai dirigenti di questa.

Nella decisione impugnata con il reclamo n. 79, il Tribunale territoriale per la Campania ha affermato che il fenomeno disciplinare avrebbe “portata ormai ridimensionata … rispetto al recente passato”.

18. Si tratta di considerazioni che il Collegio non può condividere sia per il loro carattere ora generico, ora apodittico, sia per le concrete conseguenze cui hanno condotto sul piano della commisurazione delle sanzioni inflitte.

In disparte per il momento i principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall’art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall’art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.

La disposizione discende direttamente dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale (“Le società che svolgono l’attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC”) e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative.

Ciò è tanto più vero quando la partecipazione o l’utilizzo siano prolungati (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023) o addirittura - per quanto emerge almeno da taluni dei reclami sottoposti allo scrutinio di questa Corte - si configurino quale una sorte di modus operandi istituzionalizzato della società, del suo presidente e dei suoi dirigenti.

Come ha rilevato la Corte con riguardo alla fattispecie parallela del calciatore squalificato (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato).

Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo.

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.”

A fronte dei rilievi che precedono e in presenza di comportamenti spesso ostinatamente reiterati, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali appaiono modeste, se non evanescenti, comunque inadeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, e certamente non in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.

19. È utile rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte federale d’appello, compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020).

“La Corte federale è … chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023).

E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

I reclami della Procura federale si mostrano dunque, in linea di principio, fondati, cosicché le decisioni impugnate vanno riformate nella parte in cui hanno determinato le sanzioni inflitte.

20. Ciò posto, conviene rilevare che l’art. 12, comma 1, C.G.S., attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della tipologia e della misura della sanzione disciplinare da comminare.

La disposizione, che apre la Sezione II del Capo II del Codice, si raccorda all’elenco delle sanzioni enumerato dalla precedente Sezione I, dove si distingue fra sanzioni a carico della società (art. 8), sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società (art. 9), sanzione della perdita della gara (art. 10) e sanzioni inerenti alla disputa delle gare (art.11).

Questa lata discrezionalità di valutazione attribuita al giudice è del tutto coerente con i caratteri di informalità e di orientamento alla giustizia sostanziale che sono propri del processo sportivo.

21. Ora, per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., prevede la sanzione della perdita della gara.

La disposizione - per altro utilizzata dal Giudice sportivo territoriale in relazione a uno degli incontri oggetto del reclamo n. 75 non può tuttavia essere applicata da queste Sezioni unite perché, in disparte ogni altra considerazione, appare insormontabile l’ostacolo logico di irrogare una sanzione di tal genere con riguardo a una situazione esaurita, vale a dire a un campionato definitivamente concluso che ha dato luogo alla stagione sportiva ora in corso.

Peraltro, come ha osservato il Collegio di garanzia dello sport in relazione ad una disposizione del Codice abrogato, ma sostanzialmente riprodotta dal Codice vigente, la norma fa sistema con quella del comma 1, cosicché la perdita della gara non preclude “l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1” (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015). E infatti, come l’art. 8, comma 2, C.G.S., testualmente stabilisce, le sanzioni ex comma 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara sono sanzioni cumulabili.

22. Quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, il primo interrogativo cui rispondere, allora, è se alle vicende oggetto dei reclami possa essere applicato l’istituto della continuazione nell’illecito, di nota matrice penalistica.

Diversamente da quanto sostiene la Procura federale nella memoria conclusiva, il Collegio ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa, e non già perché la continuazione non sia espressamente prevista dal Codice. Infatti, è dato ormai acquisito che anche nell’ordinamento sportivo abbia riconoscimento l’illecito continuato (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 38/2022-2023; C.F.A., Sez. III, n. 68/2021-2022; C.F.A., Sez. II, n. 114/2018-2019; Coll. gar. Sport, SS.UU., n. 9/2016).

Piuttosto, all’applicazione dell’istituto ai casi di specie ostano due considerazioni, una sistematica e l’altra pratica.

Da un lato, il riconoscimento della continuazione, che è ispirata al principio del favor rei e si risolve nella concessione di un beneficio, richiede sia soddisfatto l’onere della prova circa l’univocità del disegno criminoso, il che implica l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni od omissioni (C.F.A., Sez. I, n. 55/2022-2023; C.F.A., Sez. II, n. 39/2022-2023), e dunque, ancor prima, l’onere della relativa allegazione, che qui manca radicalmente per essere rimasti i deferiti assenti dai giudizi.

Dall’altro, la continuazione porterebbe a conseguenze abnormi, posto che l’applicazione del triplo della pena prevista per l’illecito più grave - a norma dell’art. 81 c.p. - porterebbe a equiparare alla tripla violazione le fattispecie in cui tali violazione sono ben più numerose.

23. Nelle vicende in esame, il problema dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.).

Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l’art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2).

Proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull’esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema.

Quanto ai precedenti, non appare decisiva la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, che in due pronunzie non recenti e decise in camere di consiglio quasi contemporanee ha sancito principi non omogenei, in un caso reputando congrua la misura di un punto di penalizzazione per gara (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015), nell’altro enunciando un criterio complesso (numero dei punti ottenibili con la vittoria nella medesima gara con la sanzione aggiuntiva di ulteriori due punti) tali da condurre all’applicazione di cinque punti di penalizzazione per ciascun incontro, e motivando tale conclusione con un richiamo ai “più consolidati indici della giustizia federale” (Coll. gar. sport, SS. UU., n. 24/2015).

Benché enunziato dalle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport, questo secondo criterio non potrebbe comunque valere per le vicende ora all’esame, perché il suo coerente utilizzo, in ragione del numero degli incontri viziati dall’illecito, porterebbe a conseguenze abnormi e all’evidente lesione di quel principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare.

Corollario di tale principio è il c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862).

24. Anche in omaggio a un onere di coerenza, il Collegio ritiene allora di porsi in sostanziale continuità con l’orientamento formulato in una condivisibile recentissima decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l’utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023).

Per completezza, va sottolineato che non sono invece raffrontabili altre più miti decisioni rese nella corrente stagione, concernenti però vicende solo apparentemente simili, ma in realtà particolari e perciò non generalizzabili (in C.F.A. Sez. IV, n. 41/2022-2023, veniva in questione un calciatore il quale, nel momento del tesseramento in Italia, aveva solamente 13 anni, non parlava italiano, in quanto trasferitosi in Italia da circa un mese, e sottoscriveva il tesseramento medesimo con l’ausilio di una traduttrice; C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023, che considerava il caso di un calciatore che aveva partecipato a 26 gare per una squadra diversa da quella per cui era tesserato, ha valorizzato la giovane età e l’inesperienza del deferito insieme con le rassicurazioni ricevute).

In definitiva, deve affermarsi il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro.

Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.

25. Riguardo agli altri deferiti, a partire dai presidente delle società, va considerato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (C.F.A., sez. I, n. 7/2022-2023; CFA,, sez. I, n. 63/2021-2022).

Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.

26. Infine, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione.

Come ha più volte rilevato questa Corte, spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito (e a fortiori l’esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (C.F.A., Sez. I, n. 58/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022).

Per tutti, resta irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa.

27. Rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata.

28. Queste Sezioni unite sono peraltro consapevoli che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.

Alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, già sottolineato, le Sezioni unite ritengono dunque congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni:

(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30;

(ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso;

(iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.

29. L’affermata esigenza di non poter prescindere dal ricorso ai poteri equitativi del Giudice sportivo per risolvere le presenti controversie sollecita il Collegio a segnalare al Legislatore federale l’incompletezza del quadro normativo e la correlata opportunità di un intervento di chiarificazione, anche per meglio garantire la parità di trattamento fra le diverse società.

30. In conclusione il Collegio, anche tenuto conto delle sanzioni già inflitte dal Giudice sportivo (reclamo n. 64), reputa che le sanzioni possano essere determinate nella misura di seguito riportata.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li accoglie in parte e, per l'effetto, così dispone:

quanto al reclamo numero 0063/CFA/2022-2023:

- sig. Giuseppe Maccari: inibizione di mesi 14;

- sig. Nicola Leonangeli: inibizione di mesi 9;

- sig. Ivan Dignani: inibizione di mesi 3;

- sig. Giorgio Giulianelli: inibizione di mesi 2;

- sig. Abdoulie Bojang: squalifica di 13 giornate;

- società A.S.D. Sforzacosta 2010: ammenda di 850,00 (ottocentocinquanta/00) e penalizzazione di punti 11 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0064/CFA/2022-2023:

- sig. Massimiliano Compari: inibizione di mesi 8;

- sig. Fabrizio Formica: squalifica per 5 giornate;

- sig. Leonardo Pagnetti: squalifica per 2 giornate;

- sig. Filippo Asikov: squalifica per 8 giornate;

- società A.S.D. Audax Calcio Piobbico: ammenda di 500,00 (cinquecento/00) e penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0065/CFA/2022-2023:

- sig. Giuseppe Maccari: inibizione di mesi 10;

- sig. Nicola Leonangeli: inibizione di mesi 2;

- sig. Ivan Dignani: inibizione di mesi 1;

- sig. Ubaldo Angeletti: inibizione di mesi 5;

- sig. Fabio Leonangeli inibizione di mesi 1;

- sig. Giorgio Giulianelli: inibizione di mesi 1;

- sig. Ayan Mammoud Aly: squalifica di 10 giornate;

- alla società A.S.D. Sforzacosta 2010 ammenda di 650,00 (seicentocinquanta/00) e penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0066/CFA/2022-2023:

- sig. Nicola Andreoli: inibizione di mesi 2;

- sig. Raffaele Rama: inibizione di mesi 2;

- sig. Ioan Barsan: squalifica per 2 giornate;

- società A.S.D. Volante: ammenda di 200,00 (duecento/00) e penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0067/CFA/2022-2023:

- sig. Nicola Andreoli: inibizione di mesi 9;

- sig. Raffaele Rama: inibizione di mesi 6;

- sig. Cristian Romagnoli: inibizione di mesi 1;

- sig. Federico Massi: inibizione di mesi 1;

- sig. Marco Orlandi: squalifica di 2 giornate;

- sig. Ananuta Andrei Cosmin: squalifica di 9 giornate;

- società A.S.D. Volante: ammenda di 600,00 (seicento/00) di ammenda e penalizzazione di punti 9 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0071/CFA/2022-2023:

- sig. Nicola Andreoli: inibizione di mesi 18;

- sig. Raffaele Rama: inibizione di mesi 13;

- sig. Cristian Romagnoli: inibizione di mesi 2;

- sig. Federico Massi: inibizione di mesi 1;

- sig. Marco Orlandi: squalifica di 2 giornate;

- sig. Aliji Neim: squalifica di 18 giornate;

- società A.S.D. Volante: ammenda di 1.150,00 (millecentocinquanta/00) e penalizzazione di punti 14 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0075/CFA/2022-2023:

- sig. Giancarlo Catini: inibizione di mesi 1;

- sig. Danilo Giacobbi: squalifica di 1 giornata;

- società A.S. Torrese: ammenda di 200,00 (duecento/00) e penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023;

quanto al reclamo numero 0079/CFA/2022-2023:

- società C.S. Neapolis: ammenda di 300,00 (trecento/00) e penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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