C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto in proprio da FALCIONI NICCOLO’ (calciatore USD JUVENTUS DOMO) avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 41 del 10/11/2022 in riferimento alla gara USD JUVENTUS DOMO – DUFOUR VARALLO disputata il 6/11/22 – Campionato Promozione – Girone A
Reclamo proposto in proprio da FALCIONI NICCOLO’ (calciatore USD JUVENTUS DOMO) avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 41 del 10/11/2022 in riferimento alla gara USD JUVENTUS DOMO – DUFOUR VARALLO disputata il 6/11/22 - Campionato Promozione - Girone A
Il calciatore FALCIONI NICCOLO’, tesserato USD JUVENTUS DOMO, assistito dall’Avv. Marco Ferrero del Foro di Torino, ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti di irrogazione della sanzione della squalifica e inibizione fino al 10/11/2027 con richiesta di radiazione da qualsiasi rango e categoria della FIGC con la seguente motivazione: “Per condotta violenta di inaudita gravità, del tutto gratuita e non scusabile, nei confronti di un avversario. Nello specifico, al minuto 40' del secondo tempo di gioco, il Sig. Falcioni veniva ammonito per "condotta antisportiva". Nel proprio referto, l'arbitro segnalava nella sezione "varie ed eventuali" che sempre al minuto 40' del secondo tempo di gioco il calciatore n. 6 della Dufour Varallo, Sig.Gabriele Testori, perdeva vistosamente sangue dalla bocca a seguito di un colpo al volto, evento avvenuto al di fuori del suo campo visivo; a fine partita, la Società comunicava al direttore di gara che il giocatore aveva subito danni all'arcata dentale e si era recato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Nel proprio supplemento di rapporto l'arbitro ha specificato che i due eventi sono correlati: egli infatti nelle ridette circostanze di luogo e tempo, dopo aver convalidato la rete del momentaneo vantaggio della Società ospite e mentre si dirigeva verso centrocampo per la ripresa del gioco, scorgeva un movimento del giocatore n. 3 della Juventus Domo Sig. Falcioni che faceva cadere a terra il n. 6 avversario, Sig. Testori. Non avendo da subito compreso la gravità del gesto, l'arbitro ammoniva il Falcioni; quando però si avvicinava al Sig. Testori per sincerarsi delle sue condizioni, si avvedeva che il giocatore colpito sanguinava copiosamente ed i suoi compagni di squadra riferivano di una gomitata ricevuta dal Sig. Falcioni. L'arbitro dichiara nel supplemento di rapporto di aver quindi compreso che si trattava di condotta violenta e non di condotta antisportiva, ma di non aver proceduto con l'espulsione del giocatore non avendo veduto direttamente né lui né i suoi assistenti il gesto. Tuttavia, la condotta del Sig. Niccolò Falcioni è stata ripresa da più persone ed è divenuta nota a tutti, dato che il video della sua violenta ed ingiustificabile gomitata volontaria al volto del Sig. Testori, "reo" di aver esultato per il momentaneo vantaggio della sua squadra, è stato pubblicato sui siti web delle maggiori testate giornalistiche sia locali che nazionali, sportive e non. La gravità del gesto del Sig. Niccolò Falcioni, e le sue conseguenze sia a breve che lungo termine per la stessa vita quotidiana della vittima, non possono ad opinione di questa Giudice passare inosservate ed impunite solo perché fortuitamente non immediatamente percepite dal direttore di gara e dai suoi assistenti. Inoltre, la scelleratezza e la gratuità della condotta violenta perpetrata, inaccettabile da parte di uno sportivo che si voglia ritenere degno di tale appellativo, impongono l'adozione della sanzione della squalifica ed inibizione nel suo massimo edittale, ossia 5 anni, con richiesta di radiazione del tesserato Niccolò Falcioni da qualsiasi rango e categoria della FIGC..” Il reclamante ha formulato nel proprio ricorso due motivi di impugnazione: con il primo motivo ha contestato la decisione del Giudice di prime cure poichè avrebbe “rivalutato” la condotta del giocatore, - dopo che il Direttore di gara aveva relazionato nel supplemento di rapporto di non avere proceduto all’espulsione del giocatore per non avere compreso trattarsi di azione violenta anziché antisportiva-, sulla base di elementi non riferiti dal Direttore di gara e su dati esterni, quali “riprese televisive pubblicate sui siti web non meglio precisate ed individuate e comunque non acquisite al fascicolo” tali da impedire un’adeguata difesa; inoltre la valutazione delle conseguenze del gesto sanzionato sarebbero state meramente ipotizzate e non suffragate da alcun referto medico. Con il secondo motivo il reclamante osserva che il fatto sanzionato non costituisce purtroppo episodio isolato nell’ambito delle gare che vengono disputate e cita numerosi precedenti giurisprudenziali riferiti a condotte violente tra giocatori, anche a gioco fermo, per le quali sono state inflitte sanzioni di gran lunga inferiori, consistenti in squalifiche per alcune giornate; ritiene pertanto che la sanzione inflitta sia del tutto sproporzionata; viene inoltre rilevato che la sanzione inflitta non avrebbe alcun carattere rieducativo posto che allontanerebbe in modo definitivo il calciatore dai campi da gioco. Il reclamante ha allegato al ricorso vari documenti, tra i quali lettera di scuse trasmessa alla squadra avversaria in cui si ribadiscono le scuse già presentate verbalmente al diretto interessato e la disponibilità a concordare il risarcimento del danno arrecato (doc.6) e lettera della società USD Juventus Domo indirizzata alla società avversaria contenente rammarico per l’accaduto e l’indicazione del legale del giocatore (doc.5), oltre a distinta elenco giocatori ASD Dufour Varallo in cui il giocatore avversario colpito risulta nella rosa dei giocatori idonei nel giorno 20/11/2022(doc.1); ha inoltre fatto richiesta di essere sentito. All’udienza del 25/11/2022, all’uopo disposta, il reclamante, assistito dall’Avv. Marco Ferrero, ha dichiarato di avere commesso un brutto gesto istintivo nel momento in cui il giocatore avversario si è avvicinato di corsa dopo avere segnato; ha riferito di avergli chiesto scusa nell’immediatezza dopo essersi reso conto delle gravi conseguenze e di avergli telefonato nei giorni successivi per informarsi delle sue condizioni; l’Avv. Ferrero ha dichiarato di avere già preso contatto con la difesa del calciatore ferito per manifestare la disponibilità del suo assistito e della sua famiglia al risarcimento del danno, insistendo nelle conclusioni. La Corte rileva che il Direttore di Gara ha riportato nel referto di avere visto da centrocampo il giocatore Falcioni far cadere a terra il calciatore avversario e di averlo perciò ammonito; di essersi recato presso il calciatore ferito a seguito della richiesta di alcuni suoi compagni di squadra e di avere compreso che questo era stato vittima di una condotta violenta anziché di un comportamento antisportivo; di non avere proceduto all’espulsione “forse erroneamente…avendo visto solo in un secondo momento le conseguenze del colpo ….e non aver compreso ( né io né gli assistenti arbitrali) da subito, a livello visivo, la gravità e la violenza del gesto”. Come si è sopra riportato, il fatto è stato ripreso in alcuni video amatoriali rilanciati in rete e sulla stampa, sulla base dei quali è stata irrogata la sanzione impugnata, da cui la contestazione del reclamante circa l’utilizzo di prove esterne al fascicolo per la valutazione del fatto e delle lesioni conseguenti. Tale contestazione è stata tuttavia superata ed assorbita in sede di audizione, ove, come già riportato, il calciatore sanzionato ha tenuto un comportamento molto collaborativo e mostrato sincero ravvedimento, descrivendo il fatto e ribadendo la propria volontà di elidere le conseguenze dannose del gesto commesso. La Corte, per quanto sopra, ritiene che il comportamento tenuto dal giocatore costituisca fatto violento di particolare gravità, commesso in fase di gioco fermo e per motivi esecrabili, in relazione alla quale l’art.38 (Condotta violenta dei giocatori), comma 1, ultima parte, C.G.S. prevede quale sanzione minima l’inflizione della squalifica per cinque giornate o a tempo determinato; tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo e del concreto ravvedimento manifestato dal calciatore, reputa equa l’applicazione della sanzione della squalifica fino al 31/10/2023. Per questi motivi
ACCOGLIE
il reclamo proposto in proprio dal calciatore FALCIONI NICCOLO’, tesserato USD JUVENTUS DOMO, rideterminando la sanzione inflitta a suo carico nella squalifica fino al 31/10/2023; dispone per l’effetto la restituzione della tassa di reclamo versata.
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