C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di GIGLIO Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. GAR REBAUDENGO e della società U.S.D. GAR REBAUDENGO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione al C.U. N. 1 punto 6 s.s. 2021-22 del Settore Giovanile e scolastico, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 1 CGS.

Deferimento della Procura Federale nei confronti di GIGLIO Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. GAR REBAUDENGO e della società U.S.D. GAR REBAUDENGO, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione al C.U. N. 1 punto 6 s.s. 2021-22 del Settore Giovanile e scolastico, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 1 CGS.

Con atto del 2.11.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. GIGLIO per aver fatto svolgere in data 31.5. 2022 un provino allenamento al calciatore minore sig. BUONGIORNO Simone, tesserato per la società A.S.D. CENTROCAMPO, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e, comunque, senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra compagine. La società U.S.D. GAR REBAUDENGO a titolo di responsabilità diretta per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor GIGLIO Pasquale, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società. Il procedimento trae origine da un esposto presentato dal Presidente della Società A.S.D. CENTROCAMPO in data 2.6.2022 al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ed inoltrato alla Procura Federale in data 4.6.2022, in cui si segnalava che un proprio tesserato aveva effettuato un provino allenamento presso la società GAR REBAUDENGO. Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e venivano interrogate le persone informate. Nella seduta del 20.1.2023, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Andrea DELLAVALLE in rappresentanza della Procura Federale, il sig. GIGLIO Pasquale, in proprio ed in qualità di Presidente della società GAR REBAUDENGO. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e si concretizzava un accordo tra il Procuratore Federale da una parte ed il Presidente e la Società deferiti dall’altra per l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi due di inibizione a carico del sig. GIGLIO Pasquale, ammenda per € 200,00 a carico della società A.S.D. GAR REBAUDENGO. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Tesserato e della Società deferita. Le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 C.G.S. applica al sig. GIGLIO Pasquale la sanzione dell’inibizione per due mesi ed alla società U.S.D. GAR REBAUDENGO la sanzione dell'ammenda per € 200,00 (duecento/00)

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