C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Carlucci Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Pernatese 1928; del sig. Anversa Diego, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pernatese 1928, e della società Pernatese 1928, per rispondere: – Carlucci Giuseppe della violazione dell’art. 4, comma I, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione al disposto dell’articolo 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 44 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’articolo 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver affidato il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della propria società di appartenenza, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, al sig. Anversa Diego nelle gare disputate dal 19.12.2021 al 30.06.2022 nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì dovesse scontare la sanzione dell’inibizione per tre mesi di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 252/AA del 27.04.2022; – Anversa Diego della violazione dell’art. 4, comma I, C.G.S., nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in occasione delle gare disputate dal 19.12.2021 al 30.06.2022 il ruolo e i compiti di allenatore della società A.S.D. Pernatese 1928, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; – Anversa Diego della violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra A.S.D. Pernatese 1928, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, in occasione delle gare disputate dal 27.04.2022 al 30.06.2022, nonostante gli fosse stata irrogata, peraltro per la medesima violazione di cui al precedente capo di incolpazione, la sanzione dell’inibizione per mesi tre con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n. 252/AA del 27.04.2022; – la società A.S.D. Pernatese 1928 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlucci Giuseppe e Anversa Diego, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Carlucci Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Pernatese 1928; del sig. Anversa Diego, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Pernatese 1928, e della società Pernatese 1928, per rispondere: - Carlucci Giuseppe della violazione dell’art. 4, comma I, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione al disposto dell’articolo 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 44 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’articolo 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver affidato il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della propria società di appartenenza, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, al sig. Anversa Diego nelle gare disputate dal 19.12.2021 al 30.06.2022 nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, ed altresì dovesse scontare la sanzione dell’inibizione per tre mesi di cui al provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 252/AA del 27.04.2022; - Anversa Diego della violazione dell’art. 4, comma I, C.G.S., nonché dell’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in occasione delle gare disputate dal 19.12.2021 al 30.06.2022 il ruolo e i compiti di allenatore della società A.S.D. Pernatese 1928, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - Anversa Diego della violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra A.S.D. Pernatese 1928, militante nel girone B del campionato di Seconda Categoria, in occasione delle gare disputate dal 27.04.2022 al 30.06.2022, nonostante gli fosse stata irrogata, peraltro per la medesima violazione di cui al precedente capo di incolpazione, la sanzione dell’inibizione per mesi tre con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n. 252/AA del 27.04.2022; - la società A.S.D. Pernatese 1928 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlucci Giuseppe e Anversa Diego, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto dell’11 novembre 2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale i predetti soggetti per “l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Pernatese 1928, partecipante nella stagione sportiva 2021-2022 al girone B del campionato di Seconda Categoria, svolta dal sig. Anversa Diego, privo della necessaria qualifica e nonostante fosse inibito”. Il procedimento origina dalla segnalazione del sig. Marangoni Mauro, sottoscritta in data 30 giugno 2022, il quale dichiara che “la società Pernatese non ha avrebbe affidato la guida tecnica della prima squadra ad un tecnico abilitato in possesso di adeguata qualifica rilasciata dal Settore Tecnico”. Alla predetta segnalazione seguiva un’articolata attività investigativa rappresentata dal reperimento di una serie di articoli giornalistici locali, della documentazione delle gare disputate dalla società deferita nella stagione sportiva 2021 – 2002, nonché dall’audizione del sig. Anversa Diego e della sig.ra Celeste Silvana, team manager della società A.S.D. Pernatese 1928. All’udienza del 20 gennaio 2023, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Anversa Diego, unitamente al proprio difensore avv. Lisa Rossetti del Foro di Novara; nessuno compariva per la società A.S.D. Pernatese 1928. Preliminarmente il Presidente del Tribunale Federale Territoriale informava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 127 C.G.S. (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). A questo punto, interveniva un accordo tra l’avv. Dellavalle e il sig. Anversa Diego per l’applicazione della sanzione, ridotta per il rito, dell’inibizione per mesi sei. Per le altre parti si procedeva con il giudizio ordinario e il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell’atto di deferimento, chiedeva l’applicazione dell’ammenda di euro 900 per la società A.S.D. Pernatese e l’inibizione per mesi otto per il sig. Carlucci Giuseppe. Le richieste, assolutamente proporzionate all’entità e alla gravità della condotta contestata, possono trovare accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE In relazione al deferimento nei confronti del sig. Anversa Diego, visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità, la sanzione, ridotta per la scelta della procedura speciale, appare congrua alla gravità dei fatti descritti e deve essere, pertanto, omologato. Con riferimento alla posizione del sig. Carlucci Giuseppe si osserva che le dichiarazioni rese dal sig. Anversa alle testate giornalistiche locali richiamate nell’atto di deferimento non lasciano spazio ad alcun equivoco. Peraltro, che il sig. Anversa avesse già in passato ricoperto - senza le adeguate autorizzazioni - il ruolo di allenatore della prima squadra rappresenta un fatto notorio, atteso che già era stata comminata una sanzione per tale violazione. Quanto alle doglianze difensive contenute nella memoria del 13 ottobre 2022 si osserva che: - a nulla rileva che la segnalazione della condotta illecita provenga da (presunta) fonte anonima: in realtà il denunciante è persona nota, sebbene non identificata, atteso che la segnalazione risulta regolarmente sottoscritta. In ogni caso, a seguito di tale segnalazione, è seguita un’accurata attività di indagine che ha prodotto numerosi riscontri; - è piuttosto inverosimile che la circostanza contestata sia stata oggetto di travisamento da parte dei giornalisti, posto che quanto dagli stessi riportato tra virgolette rappresenta ciò che è stato dichiarato dallo stesso Anversa. A questo proposito appare eloquente l’affermazione: “chi mi ha fatto questo esposto dovrebbe un po’ vergognarsi perché non esiste che in un campionato di seconda categoria si vada a cercare queste cose. Però voglio togliermi qualche sassolino dicendo che questa squadra l’ho guidata io assieme a Soncini, che la formazione l’ho sempre scelta io ma che alla fine abbiamo vinto tutti assieme perché non ho bisogno di mettermi in primo piano, anzi sono i ragazzi che sono scesi in campo dimostrando di meritare la prima categoria”; - i documenti di gara, secondo i quali il sig. Anversa avrebbe ricoperto esclusivamente il ruolo di dirigente accompagnatore, sebbene rappresentino una prova documentale, in questo caso sono stati smentiti dall’esito delle indagini; - la circostanza inerente l’esonero del sig. Anversa, più volte ribadita nel corpo della memoria difensiva, conferma indirettamente che lo stesso rivestiva il ruolo di allenatore, e non di semplice dirigente accompagnatore, il quale non avrebbe avuto necessità di essere esonerato; - infine, la modalità di definizione del presente procedimento da parte del sig. Anversa Diego, peraltro analoga a quella con cui era già stato definito il procedimento che aveva determinato l’inibizione del sig. Carlucci, rappresentano un ulteriore elemento a conforto dell’assenza di validi profili difensivi. Alla luce di quanto sopra, gli elementi raccolti durante l’istruttoria appaiono sufficienti per confermare il fondamento dell’incolpazione. La reiterazione della condotta illecita, pur in costanza di inibizione, giustifica un trattamento sanzionatorio superiore ai minimi edittali, ovvero l’ammenda di euro 900 alla società A.S.D. Pernatese 1928 e l’inibizione per mesi otto al sig. Carlucci Giuseppe.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, visto l'accordo intercorso tra le parti, applica al sig. Anversa Diego l’inibizione per mesi sei. Dichiara il sig. Carlucci Giuseppe responsabile degli illeciti ascritti e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi otto e alla società A.S.D. Pernatese 1928 l'ammenda di euro 900.

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