C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RUSSO Alessio, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD CFS CARMAGNOLA e della società ASD CFS CARMAGNOLA per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del CGS; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.

Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RUSSO Alessio, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD CFS CARMAGNOLA e della società ASD CFS CARMAGNOLA per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del CGS; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS.

Con atto 28.11.2022 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor RUSSO Alessio, nella sua qualità di Presidente pro tempore della società ASD CFS CARMAGNOLA e la società ASD CFS CARMAGNOLA, per avere il signor RUSSO Alessio, mediante missiva del 25.10.2022 inviata al Settore attività di base del coordinamento regionale del Settore giovanile e Scolastico, al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ed alla Delegazione Provinciale di Torino, leso l’onore, il prestigio, il decoro e la credibilità propri del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e degli organi direttivi del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta nonché, e per l'effetto, anche quelli propri della FIGC nel suo complesso intesa con le seguenti dichiarazioni:"... Poi, però, in sede tecnica ci propinate tante belle parole, dandoci tante belle lezioni sull'etica e sul fatto che i bambini debbano confrontarsi tra loro in maniera equilibrata. Questo giochino, lo scorso anno, ha fatto sì che proprio questo gruppo passasse da 38 a 20 bambini, sempre a vantaggio delle solite associazioni che conoscete molto bene! Detto questo potete procedere alla multa per rinuncia…. Il prossimo anno nella sezione note, scriverò di fare come volete, magari in questo modo capirete che un'associazione non può avere tutti questi disagi perché qualcuno da lassù fa il cattivo (per alcuni) e il bello (per i soliti noti)”. Nella seduta del 20.1.2023 avanti a questo Tribunale Federale, presente l’Avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, compariva il signor RUSSO Alessio. Il Procuratore Federale, evidenziando che documentalmente emerge dalla comunicazione del signor RUSSO l’indicazione del Comitato Regionale come autore di favoritismi, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - mesi 3 di inibizione nei confronti del signor RUSSO Alessio; - 600 euro ammenda nei confronti della società ASD CFS CARMAGNOLA . Il signor RUSSO Alessio contestava l’assunto e rilevava che il contenuto della mail 25.10.2022 era più ampio e si riferiva alla mancata presa in considerazione delle plurime richieste manifestate al Comitato in qualità di Presidente, sia di iscrivere gli esordienti 2010 in un girone medio – basso e tenendo conto delle distanze delle squadre, al fine di consentire ai bambini tesserati di incontrare squadre non troppo sbilanciate e senza eccessive trasferte, sia di iscrivere le 4 squadre giovanili dell’associazione sotto un unico Comitato, al fine di evitare esborsi economici e problemi organizzativi. Le lunghe trasferte e le gare disputate con squadre molto più preparate che infliggevano cocenti sconfitte avevano infatti indotto molti bambini a lasciare la squadra (passati da 38 a 20). In proposito osservava di avere indicato, in una propria precedente mail 7.10.2022, allegata a quella del 25.10.2022, cinque possibili soluzioni alternative nella calendarizzazione, senza ottenere riscontro. Avendo dunque ricevuto una risposta che non considerava affatto le sue richieste e le sue ragioni, si era trovato a dover rinunciare al campionato categoria Esordienti. Aveva perciò scritto la mail di sfogo del 25.10.2022 che riteneva di dura critica, ma costruttiva perché volta a scuotere l’indifferenza che riteneva di aver riscontrato ed a far prendere in considerazione le sue buone ragioni; affermava che le frasi contestate erano prive di intenzione offensiva; sottolineava poi di avere indirizzato la comunicazione unicamente agli organi interessati e di non averla in alcun modo pubblicizzata; richiedeva pertanto di essere prosciolto dall’incolpazione ascrittagli. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame della documentazione in atti, ovvero sostanzialmente le mail citate in narrativa inviate dall’incolpato, appare come egli effettivamente abbia lamentato con dovizia di particolari le difficoltà organizzative riscontrate nella gestione delle squadre giovanili e quindi nella motivazione dei giovanissimi calciatori, frustrati da eccessive difficoltà e tentati dall’abbandono della squadra, proponendo alternative possibili secondo il suo punto di vista e senza ricevere il riscontro sperato. Appare inoltre come egli non abbia indirizzato le lamentele e le espressioni contestate ad un vasto pubblico ma unicamente agli stessi organi istituzionali interessati, di fatto venendo a mancare l’espressione pubblica di giudizi o rilievi lesivi nei loro confronti. Tali espressioni, sia pure adombranti favoritismi, e dunque non corrette ed inopportune, lette nel contesto della lunga ed accorata protesta, appaiono invero come provocazioni volte a scuotere l’interesse degli organi in indirizzo suscitando un confronto, e non gratuite espressioni offensive, e paiono dunque rientrare, tenuto conto di tutti gli aspetti concreti del fatto, nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica e di opinione, necessariamente soggettiva e dunque anche espressa in forme colorite ed accese. Per quanto sopra pare dunque che il fatto contestato non possa convincentemente iscriversi nell’ambito dell’art. 23, C.D.S., e dunque debba ritenersi l’infondatezza dell’incolpazione di cui al deferimento nei confronti del signor RUSSO Alessio e, conseguentemente, della società ASD CFS CARMAGNOLA, deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S..

P. Q. M.

Il Tribunale Federale assolve il signor RUSSO Alessio e la società ASD CFS CARMAGNOLA dagli addebiti loro rispettivamente contestati.

 

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