F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 132/CSA pubblicata del 10 Febbraio 2023 – A.C. Legnano S.S.D. a r.l. – calciatore Kone Mamadou Alfred

Decisione n. 132/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 146/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 146/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C. Legnano S.S.D. a r.l. in data 18.01.2023 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il  Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 gennaio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.C. Legnano S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Kone Mamadou Alfred, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023, in relazione alla gara Sestri Levante 1919 SSDRL /A.C. Legnano S.S.D.  del 15.01.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario con entrambe le mani sul collo, tenendo nei suoi confronti un atteggiamento minaccioso.”

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente afflittiva, considerati il comportamento tenuto dal calciatore e la reale dinamica dei fatti.

Secondo la reclamante, infatti, quello del sig. Kone Mamadou è stato atteggiamento di difesa, dopo che lo stesso in precedenza aveva subito “falli continui ed atteggiamenti intimidatori da parte degli avversari”, episodi che hanno determinato la sua reazione. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 gennaio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante sostiene che il gesto di “reazione” del proprio tesserato sarebbe stato la conseguenza dei ripetuti falli ed intimidazioni dallo stesso subiti durante la gara e che, in occasione dell’episodio che ha determinato l’espulsione del Kone, lo stesso si sarebbe limitato ad allontanare l’avversario senza procurare allo stesso danni.

Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., emerge in maniera inequivoca che, nel caso di specie, si è invece trattato di una condotta violenta.

E’ scritto, infatti, nel referto che il sig Kone a gioco fermo, in occasione di un calcio di punizione, si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un calciatore avversario e lo “spingeva con vigoria sproporzionata, con entrambe le braccia, all’altezza del collo”. Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, stante la vigoria spropositata usata e la parte del colpo (collo) attinta dalla spinta effettuata, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del C.G.S.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.C. Legnano S.S.D. non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                   Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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