F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 125/TFN – SD del 8 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15912/110 pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Luca Gratton, Davide Bracco e della società ASD Costalunga – Reg. Prot. 111/TFN-SD

Decisione/0125/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0111/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15912/110 pf2223/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Luca Gratton, Davide Bracco e della società ASD Costalunga,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 10.1.2023, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. – il sig. Luca Gratton, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico UEFA B (cod. 133294) e tesserato per la corrente stagione sportiva con la società ASD Costalunga:

- della violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto mansione di Consigliere del Direttivo per la società SS San Giovanni, fino al 17 agosto 2022 nonostante fosse formalmente tesserato per la società ASD Costalunga, quale responsabile 1^squadra dall’11 agosto 2022;

- della violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel mese di luglio 2022, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore Manfren Giacomo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga;

- della violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso avuto un ruolo decisivo, nel trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin, dalla società SS San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistita nell’aver concordato con il Presidente della società SS San Giovanni, sig. Ventura Spartaco, il trasferimento definitivo, del sopracitato calciatore, nonché l’aspetto economico;

2. - il sig. Bracco Davide, tesserato per la corrente stagione sportiva quale Presidente e legale rappresentante della società ASD Costalunga:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, tesserato in data 11 agosto 2022 il sig. Luca Gratton, quale responsabile 1^ squadra per la medesima Società, nonostante lo stesso svolgesse mansione di Consigliere del Direttivo per la società SS San Giovanni, fino al 17 agosto 2022; - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al tecnico sig. Luca Gratton, tesserato quale responsabile 1^squadra, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Wellington Kevin, dalla società SS San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistita nell’aver concordato con il Presidente della società SS San Giovanni, sig. Ventura

Spartaco, il trasferimento definitivo del sopracitato calciatore, nonché l’aspetto economico;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al tecnico sig. Luca Gratton, di svolgere nel mese di luglio 2022, un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore Manfren Giacomo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga;

3. - la società ASD Costalunga a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere, rispettivamente, sia dal suo Presidente e legale rappresentante sig. Bracco Davide sia dal proprio tecnico sig. Luca Gratton, allenatore UEFA B, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 4.08.2022 la Procura Federale, a seguito di una nota dell’11.07.2022 della Segreteria di Giustizia Sportiva del CR Friuli Venezia Giulia, cui era allegata una segnalazione del 29 giugno 2022 del sig. Spartaco Ventura, Presidente della SS San Giovanni, con la quale l’esponente rappresentava la circostanza che il sig. Luca Gratton, inizialmente allenatore e dopo il suo esonero Consigliere della predetta società, aveva partecipato a un torneo non autorizzato dalla FIGC con una compagine da lui sponsorizzata e formata anche da calciatori della SS San Giovanni e in tale occasione aveva svolto attività di proselitismo nei confronti di detti tesserati al fine di ottenerne il trasferimento alla Società che sarebbe stata da lui allenata nella stagione sportiva successiva, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 110pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all'organizzazione del torneo non autorizzato FIGC "20a edizione del Crese CUP" a cui avrebbe partecipato il tecnico Luca Gratton - UEFA B. cod. 133294 - coinvolgendo tesserati della società SS San Giovanni e presunta attività di proselitismo posta in essere dal medesimo allenatore”.

La Procura Federale istruiva il procedimento mediante l’acquisizione di documentazione inerente alla qualifica tecnica e al tesseramento del Gratton e provvedeva una prima volta all’audizione del denunciante, che veniva poi sentito una seconda volta dopo pochi giorni. La Procura otteneva così maggiori dettagli in merito alla partecipazione di calciatori della SS San Giovanni alla Crese Cup acquisendo i nominativi degli stessi e approfondendo il ruolo del Gratton in occasione del torneo che si rivelava come organizzato da ente non affiliato alla FIGC e pertanto privo dell’autorizzazione di quest’ultima. Approfondiva quindi, sempre in base alle dichiarazioni rilasciate dal denunciante Ventura, l’aspetto relativo al proselitismo che avrebbe posto in essere il Gratton in occasione del torneo. Acquisiva le posizioni di tesseramento di tutti quei calciatori che risultavano aver lasciato la SS San Giovanni al termine della stagione sportiva e provvedeva all’audizione degli stessi. Infine riteneva di dover audire, per la terza volta, il sig. Spartaco Ventura che in tale occasione rappresentava all’Ufficio che il Gratton si era personalmente occupato, dopo il suo tesseramento per l’ASD Costalunga, del trasferimento del calciatore Kevin Wellington a quest’ultima Società, redigendo personalmente una scrittura privata al fine di regolare gli aspetti economici del trasferimento avvenuto a spese dell’allenatore.

La Procura, infine, audiva anche il sig. Gratton che negava ogni addebito in merito a quanto contestatogli

L’Organo inquirente, al termine dell’istruttoria, valutando di non poter procedere in relazione alla partecipazione del Gratton e dei tesserati della SS San Giovanni al torneo Crese Cup perché organizzato e disputato al di fuori dell’ambito federale e ritenendo di aver raccolto sufficienti elementi per contestare al sig. Luca Gratton, al sig. Davide Bracco, Presidente della Società ASD Costalunga, e alla Società stessa le violazioni comunque riscontrate, in data 30.11.22 notificava ai predetti la comunicazione di chiusura delle indagini.

Tutti e tre gli avvisati, per il tramite di legale di loro fiducia che depositava in atti le rispettive procure, provvedevano ad acquisire copia degli atti formanti il fascicolo dell’Ufficio e a richiedere un contatto con la Procura Federale al fine di giungere a un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, accordo tuttavia non raggiunto.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 10.01.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il sig. Luca Gratton, il sig. Davide Bracco e la Società ASD Costalunga ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del giorno 1.2.2023.

Prima di detta udienza tutti i deferiti, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Paolini, depositavano tempestivamente memorie difensive e documenti. In particolare, il sig. Luca Gratton, ricostruiti i fatti dal suo punto di vista, rilevava come dal 30.06.2022 non fosse più componente del Consiglio Direttivo della SS San Giovanni essendo giunto, tale organismo interno della Società, a fine mandato come comunicato del Presidente del sodalizio sportivo con nota del 24.06.2022 che allegava. Allegava altresì dichiarazioni spontanee rese dagli altri componenti del Consiglio Direttivo che confermavano la circostanza della scadenza del mandato di detto organismo al 30.06.2022 e la sua sostanziale inoperatività sin dal dicembre 2021. Pertanto le dimissioni dal 17 agosto 2022 costituivano, in pratica, atto ultroneo non avendo, egli, più incarichi in Società sin dal 30 giugno. Negava, poi, la contestata attività di proselitismo svolta nei confronti del calciatore Manfren e affermava, con riferimento alla trattativa per il trasferimento del calciatore Kevin Wellington dalla SS San Giovanni all’ASD Costalunga, di essere stato coinvolto in detto trasferimento dal Presidente della Società cedente per proprio personale tornaconto economico. Rilevato, ancora, che dagli atti del procedimento non risulterebbero dimostrate, sul piano sia fattuale che giuridico, le violazioni contestate e che dunque l’Ufficio requirente non aveva rispettato l’onere della prova su di esso incombente, concludeva, quindi, per il proprio proscioglimento da ogni addebito.

Il sig. Davide Bracco, Presidente della Società ASD Costalunga, e la Società stessa, a loro volta, depositavano memoria integralmente sovrapponibile a quella del sig. Gratton e concludevano, anche loro, per il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 1 febbraio 2023, era presente il Sostituto Procuratore dott.ssa. Loredana Fardello in rappresentanza della Procura Federale la quale, richiamati gli atti del procedimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Luca Gratton mesi nove di squalifica, per il Presidente Davide Bracco mesi quattro di inibizione e per l’ASD Costalunga euro seicento di ammenda.

Erano altresì presenti personalmente il sig. Luca Gratton e il sig. Davide Bracco assistiti dall’avv. Nicola Paolini il quale, illustrata la propria linea difensiva e richiamato il contenuto delle memorie depositate, concludeva per il proscioglimento dei propri rappresentati. Seguiva una breve precisazione della Procura Federale e, infine, il Presidente dava la parola al sig. Luca Gratton che protestava la propria innocenza.

La decisione

Il Tribunale ritiene che un solo addebito per ciascuno, fra quelli ascritti ai deferiti, debba essere sanzionato e, in particolare, per il sig. Luca Gratton, all’epoca dei fatti (22 agosto 2022) tesserato come allenatore per la Società ASD Costalunga, la partecipazione alla trattativa per il trasferimento a quest’ultima Società del calciatore Kevin Wellington precedentemente tesserato per la SS San Giovanni e per il sig. Davide Bracco, Presidente della Società ASD Costalunga, l’aver consentito e/o comunque non impedito, al tecnico sig. Luca Gratton, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kevin Wellington dalla SS San Giovanni alla propria Società.

Risulta inequivocabilmente dagli atti del giudizio che il sig. Gratton abbia sottoscritto, in data 22.08.2022, pochi giorni dopo il suo tesseramento per l’ASD Costalunga, la scrittura privata prodotta in giudizio dal sig. Spartaco Ventura, Presidente della SS San Giovanni, in occasione della sua terza audizione avvenuta il 20.10.2022. Con detta scrittura privata, la cui firma e il cui contenuto non sono mai stati disconosciuti dal Gratton, quest’ultimo e il Presidente Ventura hanno disciplinato, anche sotto il profilo economico, il trasferimento dal San Giovanni al Costalunga del calciatore Kevin Wellington. A nulla possono valere le giustificazioni addotte dal Gratton nella memoria difensiva e in sede dibattimentale, circa la necessità di regolamentare la restituzione di un suo pregresso credito vantato nei confronti della Società e circa la costrizione cui sarebbe stato oggetto, a fronte del contenuto scritto e sottoscritto della scrittura del 22.08.2022 cui deve essere attribuito pieno valore confessorio con la consequenziale violazione del comma 3 dell’art. 40 del regolamento del Settore Tecnico che testualmente recita “3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”.

In logica conseguenza alla violazione di cui si è reso autore il tecnico Gratton, si pone e trova piena conferma quanto contestato dalla Procura Federale al sig. Davide Bracco, nella sua qualità di Presidente della Società ASD Costalunga, che ha quindi violato i principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver consentito, o comunque non impedito, al tecnico sig. Luca Gratton, tesserato quale responsabile della 1^ squadra, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kevin Wellington, dalla società SS San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistito nell’aver concordato con il Presidente della società cedente, sig. Spartaco Ventura, il trasferimento del calciatore regolandone anche l’aspetto economico.

Ad avviso del Tribunale gli ulteriori addebiti mossi al sig. Luca Gratton non trovano conferma nelle carte processuali.

Per quanto riguarda la presunta doppia attività di questi, che si sarebbe tesserato per l’ASD Costalunga in data 11.08.2022 in costanza di incarico di Consigliere direttivo, fino al 17.08.2022, della SS San Giovanni, ritiene il Collegio, anche alla luce della documentazione versata in atti dal Gratton con la propria memoria difensiva, che tale addebito sia insussistente.

Preliminarmente precisato che non si verte in ipotesi di doppio tesseramento, peraltro mai contestato, ma semmai di una doppia attività svolta per Società diverse, osserva il Tribunale che l’incarico di Consigliere direttivo della SS San Giovanni risulta essere stato espletato dal Gratton sino al 30.06.2022 allorquando lo stesso, come tutti gli altri Consiglieri, è decaduto dalla funzione come risulta dal testo della comunicazione del 24.06.2022 del Presidente del San Giovanni e come confermato dalle dichiarazioni rilasciate dagli altri componenti del Consiglio, prodotte in atti dal deferito.

In tale prospettiva, le dimissioni dall’incarico rassegnate dal Gratton il 17 agosto 2022 costituiscono un sovrappiù di nessuna rilevanza giuridica. Peraltro lo stesso Statuto della San Giovanni prevede, all’art. 19, che il Consiglio direttivo resti in carica per un biennio. Non v’è previsione di “prorogatio” ove il Consiglio giunga alla sua naturale scadenza, mentre tale istituto è espressamente previsto ove nel corso del biennio vengano meno tanti Consiglieri sì da ridurre il numero dei componenti a meno della metà più uno di talché i componenti residui sarebbero onerati della convocazione, entro i venti giorni successivi dall’evento, dell’Assemblea straordinaria per procedere a nuove elezioni. In ultima analisi non v’è prova, agli atti del giudizio, che nei sette giorni durante i quali il Gratton avrebbe rivestito il doppio incarico, egli abbia concretamente esercitato quello di Consigliere direttivo della SS San Giovanni.

Anche la pretesa attività di proselitismo che il Gratton avrebbe svolto nei confronti del calciatore Giacomo Manfren non trova conforto probatorio nelle carte del procedimento e anzi tale attività è seccamente smentita dallo stesso calciatore che alla domanda dell’inquirente circa il presunto proselitismo svolto dall’allenatore in occasione del torneo Crese Cup risponde con un secco “no”. Il giovane riferisce poi di un incontro avvenuto nel luglio 2022 in una piazza di Trieste, durante il quale il Gratton gli avrebbe chiesto quali fossero le sue prospettive future riferendo di un interesse dell’ASD Costalunga per le sue prestazioni calcistiche. A prescindere dalla non indifferente circostanza che tale episodio viene riferito dall’allenatore in termini diametralmente diversi, in quanto sarebbero stati il calciatore e il padre a contattarlo e, in occasione dell’incontro, ad avergli chiesto notizie circa le sue intenzioni per la nuova stagione sportiva, ritiene il Collegio che se anche fosse veritiera la versione dei fatti fornita dal Manfren, non possa dirsi concretizzata l’attività di proselitismo dovendosi ritenere, affinché tale attività possa risultare effettivamente perpetrata, quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione. Nella fattispecie non solo non risulta essere stata esercitata alcuna pressione sul ragazzo ma non risulta neanche il seppur minimo tentativo di convincerlo a trasferirsi al Costalunga. In disparte il fatto che il Manfren, secondo quanto riportato sulla sua scheda di tesseramento (prodotta come allegato n. 25 alla relazione conclusiva della Procura Federale), risulta essersi (ri)tesserato per la SS San Giovanni in data 8.09.2022 con la conseguenza che nel mese di luglio non aveva vincoli di tesseramento e che l’eventuale attività di convincimento svolta nei termini riferiti, per di più nei confronti di un solo tesserato, non è di per sé sufficiente, ad avviso del Collegio, a integrare l’ipotesi di esercizio dell’attività di proselitismo.

Logica conseguenza di quanto sin qui detto è il proscioglimento del sig. Davide Bracco dalle due ulteriori incolpazioni contestatigli.

Per quanto attiene a quella relativa al fatto di aver tesserato, in data 11.08.2022, il sig. Luca Gratton nonostante lo stesso svolgesse, fino al 17 agosto 2022, le mansioni di Consigliere Direttivo per la SS San Giovanni, ritiene il Collegio di potersi limitare a richiamare le motivazioni, dianzi espresse, che hanno condotto al proscioglimento del Gratton dall’accusa di aver svolto, per un periodo di sette giorni, una doppia attività. Ciò a voler tacere del fatto che non trattandosi di doppio tesseramento ma di doppio incarico, incombeva sulla Procura Federale l’onere della prova circa la conoscenza, da parte del Presidente Bracco, dell’incarico ricoperto dal Gratton presso la SS San Giovanni.

Riguardo all’incolpazione relativa all’aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico di svolgere, nel mese di luglio 2022, un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il calciatore Giacomo Manfren al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga, per prosciogliere il sig. Bracco valga quanto già detto in merito al preteso proselitismo praticato dal Gratton e al tesseramento del Manfren, anche in questo caso a voler tacere del fatto che nel luglio 2022 il Gratton stesso non era tesserato per il Costalunga (tesseramento avvenuto l’11.08.2022).

Dall’accertata responsabilità del sig. Davide Bracco, Presidente della ASD Costalunga, per avere consentito e/o comunque non impedito che il tecnico sig. Luca Gratton svolgesse un ruolo decisivo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kevin Wellington dalla SS San Giovanni alla propria Società, consegue la responsabilità diretta del sodalizio. Sotto il profilo sanzionatorio appare equo sanzionare i deferiti come in dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luca Gratton, mesi 1 (uno) di squalifica;

- per il sig. Davide Bracco, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Costalunga, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

 Giammaria Camici                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 8 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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