F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 126/TFN – SD del 9 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 16398/171 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Renato Colavita e della società Foligno Calcio SSDARL – Reg. Prot. 114/TFN-SD

Decisione/0126/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0114/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16398/171 pf 2223/GC/CAMS/ep del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Renato Colavita e della società Foligno Calcio SSDARL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 16 gennaio 2023, depositato il 17 gennaio 2023, a carico di: - il Sig. Colavita Renato, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società Foligno Calcio SSDARL: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Monaco Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 19.07.2022, vertenza n.133/12, pubblicato con C.U. n. 3/2022, comunicato alla stessa Società Foligno Calcio SSDARL con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 21 luglio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia o comunque eseguito in modo tardivo e parziale il pagamento di quanto dovuto;

- la Società Foligno Calcio SSDARL, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, della Società Foligno Calcio SSDARL, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, Sig. Colavita Renato, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, il Sig. Renato Colavita e la società Foligno Calcio SSDARL hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale, e l’Avv. Domenico Accica per i deferiti; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Renato Colavita, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società Foligno Calcio SSDARL, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 9 febbraio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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