FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 03/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -ROMANO BALLA ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 191 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Alessandro ROMANO, Kevin BALLA e della società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ROMANO, calciatore tesserato per la società P.S.G. Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, sulla gradinata che conduce agli spogliatoi, colpito con uno schiaffo il portiere della squadra Peppino Campagna, sig. Kevin Balla, in occasione della gara Assopotenza – Peppino Campagna disputata in data 18.9.2022, valevole per il girone A del Campionato Under 15 Regionale, alla quale lo stesso assisteva come spettatore;

KEVIN BALLA, calciatore tesserato per la società A.S.D. Peppino Campagna Bernalda all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Assopotenza – Peppino Campagna - disputata in data 18.9.2022, valevole per il girone A del Campionato Under 15 Regionale posto in essere le seguenti condotte antisportive: a) durante la gara rispondeva alle invettive del pubblico con gesti volgari e provocatori; b) al termine della gara, fuori dal recinto di giuoco e segnatamente sulla gradinata che conduce agli spogliatoi, colpiva con un pugno all’altezza dello zigomo destro il sig. Romano Alessandro, che assisteva alla gara come spettatore;

A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Balla Kevin; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Alessandro ROMANO, Kevin BALLA, e dal Sig. Mario Edoardo NARCISO, in qualità di legale rappresentante per conto della A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessandro ROMANO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Kevin BALLA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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