FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 205/AA del 03/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -COGLIANDRO ASD BOCALE CALCIO ADMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo COGLIANDRO e Filippo LAFACE, e della società ASD BOCALE CALCIO ADMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO COGLIANDRO, all’epoca dei fatti Presidente Onorario della società A.S.D. Bocale Calcio Admo, violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata sul quotidiano “La Gazzetta del Sud” in data 8 novembre 2022, a seguito degli episodi accaduti nel corso della gara Stilomonasterace Calcio - Bocale Calcio Admo disputata in data 6 novembre 2022 e valevole per il campionato di Eccellenza Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale. Per aver, inoltre, al termine della gara Bocale Calcio Admo – Gioiese 1918 disputata in data 4 dicembre 2022 e valevole per il campionato di Eccellenza Regionale Calabria, nel corso di un’intervista pubblicata in pari data sulla pagina della società A.S.D. Bocale Calcio Admo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare dell’arbitro del sopra indicato incontro;

FILIPPO LAFACE, iscritto nell’albo dei tecnici e all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Bocale Calcio Admo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Bocale Calcio Admo – Gioiese 1918 disputata in data 4 dicembre 2022 e valevole per il campionato di Eccellenza Calabria, nel corso di un’intervista pubblicata in pari data sulla pagina della società A.S.D. Bocale Calcio Admo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale;

ASD BOCALE CALCIO ADMO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti, erano tesserati i Sig.ri Filippo Cogliandro e Filippo Laface;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo COGLIANDRO, dal Sig. Filippo LAFACE, e dalla Sig.ra Barbara Colazza, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BOCALE CALCIO ADMO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo COGLIANDRO, 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Filippo LAFACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BOCALE CALCIO ADMO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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