FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 207/AA del 08/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -TARANTINO MISTRETTA ASD CITTA’ DI TRAPANI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore TARANTINO, Guido MISTRETTA e della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, avente ad oggetto la seguente condotta:
SALVATORE TARANTINO, all’epoca dei Presidente della società ASD CITTA’ DI TRAPANI, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, e dell’art. 38, comma 4 delle NOIF, in quanto consentiva nel corso della stagione 2021 - 2022 al Sig. GUIDO MISTRETTA di svolgere attività di allenatore dei portieri con la ASD CITTA’ DI TRAPANI nonostante fosse già tesserato come calciatore con la società APD FULGATORE;
GUIDO MISTRETTA, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore presso la APD FULGATORE, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma, all’art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4 delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2021 – 2022, pur essendo tesserato come calciatore con la società APD FULGATORE, ha svolto attività di allenatore dei portieri per la società ASD CITTA’ DI TRAPANI;
A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. SALVATORE TARANTINO e dal Sig. GUIDO MISTRETTA, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore TARANTINO in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI e dal Sig. Guido MISTRETTA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore TARANTINO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Guido MISTRETTA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.