FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 229/AA del 16/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – COTTONE ACD DON CARLO MISILMERI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonino COTTONE e della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO COTTONE, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Don Carlo Misilmeri, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nel corso di un’intervista rilasciata al termine della gara Don Carlo Misilmeri – Pro Favara disputatasi in data 8.1.2023 e valevole per il Campionato di Eccellenza Regionale Sicilia, condivisa sulla pagina della società “Don Carlo Misilmeri – La Braceria” del social network “facebook” e riportata in data 9.1.2023 sulle testate giornalistiche online “www.seried.com” e “www.stadionews.it”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché della classe arbitrale; nel corso dell’intervista;

A.C.D. DON CARLO MISILMERI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino COTTONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonino COTTONE e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C.D. DON CARLO MISILMERI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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